ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 05 novembre 2020, n. 2204
Fondo per le PMI – Modalità di escussione della garanzia
Il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (d’ora in poi “Fondo”) ha ampliato significativamente la propria operatività e il numero degli intermediari finanziari con i quali si relaziona, anche a seguito degli interventi posti in campo per fronteggiare la crisi derivante dall’epidemia COVID-19, con l’emanazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e sue successive modifiche.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare di seguito le procedure di escussione delle garanzie dirette rilasciate dal Fondo e le possibili cause di inefficacia, al fine di mettere in condizione le banche/intermediari di predisporre i necessari presidi organizzativi e operare correttamente nella gestione dei finanziamenti garantiti. Si evidenzia, altresì, la necessità che i medesimi presidi siano posti in essere con riferimento all’escussione della controgaranzia rilasciata dal Fondo in favore dei confidi su operazioni da quest’ultimi garantite.
La materia è stata, tra l’altro, oggetto di una profonda revisione qualche anno fa, anche sulla base delle analisi svolte in materia da uno specifico Tavolo di lavoro formato, oltre che dall’ABI, dal Soggetto gestore, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia ed Assoconfidi.
In particolare, gli obiettivi del Tavolo – i cui risultati sono stati resi noti agli associati con la trasmissione di una specifica lettera circolare (cfr. Prot. UCR 000215 del 5 febbraio 2018) – hanno riguardato: (i) la modifica o l’eliminazione delle cause di inefficacia della garanzia che non fossero oggettivamente inquadrabili e lasciavano ambiti di discrezionalità nella loro applicazione; (ii) la previsione di meccanismi che, nell’ambito dello schema operativo della controgaranzia, consentissero ai diversi soggetti coinvolti (banche e confidi) di verificare la corretta gestione della garanzia da parte dell’altro; (iii) la semplificazione delle procedure di richiesta di accesso al Fondo e di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del soggetto garantito.
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
Si riportano di seguito le principali indicazioni riguardo le procedure di attivazione e escussione della garanzia diretta. Per una trattazione completa e sempre aggiornata della materia si rimanda peraltro alle Parti IV e VI delle Disposizioni Operative del Fondo.
Le disposizioni relative all’escussione della controgaranzia seguono sostanzialmente lo schema di attivazione delle garanzie dirette, sebbene con tempistiche diverse. Al riguardo, è possibile far riferimento alla Parte VI, Paragrafi B.1 – B.3 e B.4 delle Disposizioni operative del Fondo (NOTA 1).
– Segnalazione degli eventi di rischio
Al fine di attivare la procedura di escussione della garanzia, i soggetti richiedenti devono comunicare al Gestore entro tre mesi dal loro accadimento, tutti gli “eventi di rischio” relativamente alle operazioni finanziarie garantite dal Fondo (Parte IV – Paragrafo F delle Disposizioni Operative) (NOTA 2).
– Escussione della garanzia
Ai fini dell’escussione della garanzia, i soggetti richiedenti devono compilare e trasmettere l’apposito modulo mediante il Portale del Fondo entro:
– 9 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento di rischio per le operazioni senza piano di ammortamento;
– 18 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento di rischio per le operazioni con piano di ammortamento (Parte VI – Paragrafo B1.4).
Sono improcedibili, e respinte d’ufficio dal Gestore, le richieste non trasmesse mediante Portale ovvero se trasmesse prima dell’avvio delle procedure di recupero (Parte VI – Paragrafo B1.5). Al riguardo si segnala che il soggetto richiedente ha la possibilità di dare avvio alle procedure di recupero in qualsiasi momento intercorrente tra l’accadimento dell’evento di rischio e la presentazione della richiesta di attivazione della garanzia del Fondo, senza obbligo di informativa preventiva nei confronti del Gestore.
Tuttavia, in caso di ammissione del soggetto garantito alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia della garanzia, il soggetto finanziatore deve avviare le procedure di recupero, entro 6 mesi dalla data di ammissione (data dell’iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell’ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. “Codice Antimafia).
– Documentazione per la richiesta di escussione della garanzia
Alla richiesta di escussione della garanzia, a pena di improcedibilità della stessa, deve essere allegata la documentazione di cui alla Parte V, paragrafo E delle Disposizioni Operative, a meno che la stessa non sia stata già trasmessa al Gestore tramite Portale. Al riguardo si ricorda che il soggetto richiedente ha la facoltà di inserire nel Portale tutti i documenti sulla base dei quali è stata presentata la richiesta di garanzia (necessari per l’eventuale richiesta di escussione della garanzia e/o per l’eventuale controllo documentale) a partire dalla data di delibera di ammissione all’intervento del Fondo.
Il Gestore del Fondo può chiedere, mediante il Portale e/o PEC, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena d’inefficacia garanzia, la documentazione integrativa deve essere inviata, mediante Portale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta da parte del Gestore del Fondo.
Con specifico riferimento alle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 (c.d. DL Cura Italia) e del successivo D.L. 23/2020, convertito nella Legge 40/2020 (c.d. DL Liquidità), sono state previste alcune deroghe alla disciplina generale (NOTA 3) e specifici requisiti di accesso alle garanzie (NOTA 4). Tali specificità non sono state ancora riportate in un opportuno documento di sintesi a cura del Gestore del Fondo.
– Liquidazione della perdita
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Gestore del Fondo propone al Consiglio di gestione la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente, nei limiti dell’importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati dallo stesso Consiglio di gestione in sede di ammissione, oppure propone allo stesso Consiglio di gestione l’avvio del procedimento di inefficacia della garanzia. La delibera del Consiglio di gestione è comunicata via PEC dal Gestore del Fondo al soggetto richiedente.
Si ricorda, infine, che i soggetti richiedenti, al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, devono inserire negli atti di avvio delle azioni di recupero la precisazione che l’operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96 e che, a seguito dell’escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art.1203 c.c. e dell’articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento.
Qualora il soggetto richiedente prosegua le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, è tenuto a indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l’operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è garantito dal Fondo e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell’eventuale escussione della garanzia, nei diritti del soggetto richiedente, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio enerale ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto-legge. n.3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Note:
(1) Si segnala peraltro che, a seguito della riforma del 2017, il Gestore del Fondo comunica anche ai soggetti finanziatori, mediante PEC, il numero di posizione assegnato alle operazioni contro-garantite, al fine di consentire a questi ultimi una verifica sulla corretta gestione del rapporto di controgaranzia da parte dei confidi. Attraverso apposita funzionalità del Portale, i soggetti finanziatori possono accedere a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati sul modulo di domanda della copertura e monitorare il rispetto degli adempimenti, previsti dalle Disposizioni Operative.
(2) Per “evento di rischio” si intende:
a) nel caso di operazioni finanziarie con piano d’ammortamento: i. la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo,
il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
b) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento: i. l’invio al soggetto beneficiario finale, da parte del soggetto finanziatore, della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza della stessa; ii. il mancato rientro, alla data di scadenza dell’operazione, dell’affidamento concesso, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale sia rientrato integralmente;
c) nel caso di operazione di fideiussione, l’escussione della fideiussione stessa;
d) nel caso di operazioni di locazione finanziaria: i. il canone scaduto e non pagato, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente il canone scaduto; ii. il mancato riscatto e/o la della mancata riconsegna del bene, da parte del soggetto beneficiario finale dopo il pagamento di tutti i canoni previsti, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, riscattato e/o riconsegnato il bene; iii. la denuncia di furto del bene acquisito.
(3) A titolo di esempio, si ricorda che le garanzie di cui all’articolo 13 del DL Liquidità possono essere rilasciate anche in favore dei soggetti che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020 o anche prima di tale se si verificano le condizioni di cui alle lettere g-ter e gquater del comma 1 dell’articolo 13 del richiamato decreto-legge.
(4) A titolo di esempio, ai fini dell’accesso ad alcune garanzia, quale quella rilasciata ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 il soggetto beneficiario deve aver subito danni conseguenti al diffondersi del COVID-19.