ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 19 novembre 2020, n. 2381
Fondo PMI – Attività di rilascio delle garanzie in favore degli enti non commerciali e delle attività ausiliare dei servizi finanziari e assicurativi
L’articolo 64 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “DL Agosto”), convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, ha ampliato, sotto il profilo soggettivo, l’ambito di intervento del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996.
In particolare, il richiamato articolo 64 estende la copertura di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. “DL Liquidità”) anche a fronte di finanziamenti concessi in favore di esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO (comma 1-bis) – quali, ad esempio, le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative e quelle svolte dai promotori finanziari, ora consulenti finanziari – e degli enti non commerciali (comma 3), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Al riguardo, con la Circolare 20/2020, il Gestore del Fondo ha comunicato che – a seguito del nulla osta concesso dalla Commissione Europea – a partire dal 19 novembre 2020, i soggetti richiedenti possono presentare le domande di garanzia per la copertura dei finanziamenti in discorso.
A tal fine, nella sezione “Modulistica” del sito del Fondo di garanzia è stata pubblicata una versione aggiornata dall’Allegato 4-bis per la richiesta della garanzia che tiene conto del nuovo perimetro soggettivo. Sempre sul sito e, inoltre, disponibile la relativa Guida operativa aggiornata per l’inserimento delle richieste sul Portale del Fondo.
Il Gestore ha inoltre specificato che:
– ai sensi del comma 1 bis dell’art. 64 è possibile presentare le richieste di ammissione in favore imprese individuali, professionisti e studi professionali che esercitano una delle attività indicate nella guida operativa pubblicate sul sito del Fondo di garanzia e rientranti nella sezione K del Codice ATECO;
– ai fini della presentazione della domanda, in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 64, nella scheda “Tipologia impresa” del Portale del Fondo, sono state inserite le seguenti opzioni:
– Ente non commerciale che esercita, in misura non prevalente, un’attività commerciale:
– Ente non commerciale che non esercita alcuna attività commerciale.
Con particolare riferimento agli “Enti non commerciali che non esercitano alcuna attività commerciale”, il Gestore ha sottolineato che la garanzia del Fondo non genera alcun aiuto di stato e, pertanto, non viene considerata ai fini del calcolo del massimale di 800 mila euro previsto al punto 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti.
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