Si ricorda che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, non saranno applicate per gli invii telematici dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto le sanzioni verranno applicate, fino al 30 giugno 2020, solo per gli invii telematici effettuati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Le sanzioni previste dell’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, sono di seguito riportate:
- una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500,00 euro,
- nonché una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)
Per coloro che non riusciranno a dotarsi, nei tempi previsti per il rispetto dell’obbligo di cui sopra, e continueranno ad emettere scontrini o ricevute fiscali potranno utilizzare i servizi “alternativi” che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito.
Gli unici soggetti esonerati dall’obbligo di invio telematico e memorizzazione dei corrispettivi sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019.