L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 400 del 9 ottobre 2019 è intervenuta sulle modalità di tassazione delle eccedenze dei contributi previdenziali che siano stati previamente dedotti dal reddito da parte del soggetto che aderisce al regime forfetario e poi utilizzate in compensazione negli anni successivi.
Si rammenta che in base al comma 1 dell’articolo 17 del DPR 917/86 (TUIR) vanno sottoposti al regime della tassazione separata tutti gli importi rimborsati o compensati (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n 241/1997) che siano stati dedotti, quali oneri deducibili, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
La vicenda ha riguardato un contribuente che si era avvalso del c.d. regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve “Legge di bilancio 2019”) e di avere maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 un credito, pari a 1.522,00 euro, derivante da contributi previdenziali versati all’INPS, utilizzato in compensazione con F24 nel corso dell’anno 2018.
L’Amministrazione finanziaria, preliminarmente, evidenzia che il comma 64 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 prevede che il soggetto che abbia optato per il regime agevolato (cd. forfettario) può dedurre i contributi previdenziali pagati in ottemperanza a norme di legge, inclusi quelli pagati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa. Qualora i contributi versati siano superiori al al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 10 del DPR 917/86 e circolare n. 10 del 2016, la quota eccedente potrà essere dedotta dal reddito complessivo.
Nei casi in cui, ed è questa la circostanza esaminata dall’interpello n. 400 del 2019, i contributi versati e dedotti nella dichiarazione dei redditi siano superiore a quanto effettivamente dovuto il contribuente, in regime agevolato (cd. forfettario), dovrà procedere, se i contributi siano stati dedotti nelle dichiarazione dei redditi precedenti, alla loro tassazione secondo le seguenti modalità:
- Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo,indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.
Pertanto, secondo la risposta dell’Agenzia all’interpello in commento, la tassazione della somma utilizzata in compensazione deve avvenire nell’ambito dello stesso regime impositivo nel quale la medesima era stata originariamente dedotta e, quindi, nel quadro LM35 si dovrà procedere alla decurtazione dei crediti previdenziali usati in compensazione di quanto versato nel corso della medesima annualità. Tale orientamento è dovuto alla peculiarità che il reddito derivante dall’attività d’impresa o lavoro autonomo è tassato in maniera sostitutiva, è previsto che tali soggetti vadano a dedurre i contributi previdenziali direttamente nel quadro LM (rigo LM35).
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