La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26519 depositata il 27 novembre 2013 intervenendo in materia di risoluzione e successiva reintegrazione ha statuito che la comunicazione fatta a voce dall’avvocato del datore e non da quest’ultimo personalmente, nei confronti del lavoratore reintegrato a seguito della pronuncia di illegittimità del licenziamento, è da considerarsi pienamente valido. Inoltre la Corte ha puntualizzato che, in caso di richiesta di chiarimenti all’impresa da parte del dipendente, tramite il proprio legale, circa la reintegra nel luogo e nelle mansioni originarie, l’azienda, per non essere inadempiente, deve rispondere con chiarezza per iscritto.
La vicenda ha riguardato un dipendente che era stato licenziato e che a seguito della decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di Appello, che nè ordinava il reintegro. Il lavoratore durante l’incontro con il legale del datore di lavoro veniva invitato dall’avvocato, verbalmente, a riprendere il proprio posto di lavoro. Il lavoratore presentava richieste di chiarimenti rimasta inevasa dal datore di lavoro.
Il dipendente conto il mancato reintegro ricorreva al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, i cui giudici dichiarano che il dipendente non è stato reintegrato nel proprio posto di lavoro, che il rapporto di lavoro tra le parti è proseguito fino al 21 marzo 2007; e condanna, il datore di lavoro, al pagamento oltre agli accessori di legge e alle spese di lite del doppio grado. La società datrice di lavoro impugna la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello, che conferma la sentenza di primo grado.
La parte soccombente per la cassazione della sentenza propne ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritengono non accoglibili i motivi e rigettano il ricorso. In particolare puntualizzano che la comunicazione con l’invito a riprendere servizio che il datore deve dare al lavoratore non necessita di forme particolari o solenni, deve osservarsi che la richiesta di chiarimenti da parte dell’interessato, che pretende durante l’incontro con il dirigente aziendale garanzia sulla ripresa delle originarie mansioni e in assenza si riserva di aspettare le comunicazione per iscritto, non possa essere ritenuta in alcun modo indice di implicito rifiuto al rientro in servizio, specie laddove resta senza seguito la richiesta di specificazioni inviata al datore dal legale dell’interessato.
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