AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 17 del 30 gennaio 2025

Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche (ai sensi dell’art. 51, co. 3, del TUIR)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto è stato posto il seguente quesito volto ad ottenere conferma in ordine alle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai propri lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

Alfa S.p.A. (di seguito ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) ha siglato un apposito accordo aziendale per la disciplina della conversione del premio di risultato aziendale in beni e servizi di welfare attraverso l’utilizzo di apposito applicativo informatico.

L’art. 1, commi 16 e 17 della legge n. 213/2023 ha stabilito che: ”Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.”

L’Istante precisa che l’estensione della soglia di esenzione da imposizione fiscale alle fattispecie rimborsali sopraindicate si applica anche nel caso in cui il premio di risultato sia convertito richiedendo il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, richiamando sul punto quanto disposto dalle Circolari dell’Agenzia delle entrate n. 23/E dell’01.08.2023 e n. 5/E del 07.03.2024.

Quest’ultimo documento di prassi, infatti, ha affermato che ”ai fini documentali, è necessario che il datore di lavoro, […], acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri”.

Tanto premesso, il dubbio interpretativo della Società concerne le formalità inerenti al rilascio, da parte del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro, della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati.

Sul punto l’Istante, citando nuovamente la Circolare n. 5/E del 07.03.2024, nota n. 6, afferma che sulle formalità di tale dichiarazione il predetto documento di prassi non specifica se i dipendenti siano tenuti a rilasciarla con sottoscrizione autenticata o meno, limitandosi a indicare come norma di riferimento l’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’incertezza interpretativa deriva dal fatto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 21, co.2, 38 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non occorrerebbe l’autenticazione della sottoscrizione, in quanto si tratterebbe di dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione.

Tuttavia, il dettato dell’art. 21, co. 2, del predetto decreto, secondo cui ”Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”, pone in capo all’Istante un dubbio interpretativo in merito alla locuzione ”riscossione da parte di terzi di benefici economici”, lasciando intendere che sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Alla luce di quanto esposto sopra, l’Istante ritiene che in merito alla locuzione ”riscossione da parte di terzi di benefici economici”, nell’attività di riscossione non sembra possa ricomprendersi anche il riconoscimento di un beneficio rappresentato dal rimborso di una spesa nell’ambito di una soglia di esenzione fiscale.

Sulla base di tale considerazione, tenendo conto anche del fatto che il destinatario finale della dichiarazione sostitutiva è un’Amministrazione dello Stato (l’Agenzia delle entrate) in quanto è quest’ultima ad essere chiamata a svolgere tutti i controlli di veridicità sul contenuto della dichiarazione la Società istante ritiene che la dichiarazione possa essere acquisita dal datore di lavoro senza dover essere autenticata.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 1, commi 16 e 17 della Legge n. 213/2023 (cd. Legge di bilancio 2024), in deroga al dettato dell’art. 51, co. 3, del TUIR, ha previsto che ”non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00”, tra l’altro, ” il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati […]”.

La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 07.03.2024, precisando che, in alternativa all’acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, ”il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame”. La Circolare specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione.

Il sopracitato articolo 47 del d.P.R. n 445 del 2000, dispone che ”L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38” del medesimo decreto.

L’articolo 38 in esame indica le modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e, a tale riguardo, precisa che ”Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica […] sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. […]” (n.d.r. enfasi aggiunta).

Posto quanto sopra, si ritiene che la dichiarazione in commento possa essere acquisita dalla Società con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione prevista dall’articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.

Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, con riserva di riscontro nelle sedi competenti e non si estende a questioni diverse da quelle oggetto di specifica richiesta, quali, ad esempio, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per usufruire dell’agevolazione.