Formazione dei lavoratori va tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativaIl Ministero del lavoro risponde, con l’interpello n. 11 del 24 ottobre 2013, ad un quesito, in merito alla formazione, di Federambiente con cui chiede di  conoscere “se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione”.
Per rispondere la Commissione riporta quanto previsto dagli Accordi del 21 dicembre 2011.
Infatti la Commissione ricorda che l’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 “disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione. nonché l’aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa dell’accordo in parola, da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, costituisce un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.
Successivamente l’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, relativo alle linee guida applicative ed integrative dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, “chiarisce che la classificazione dei lavoratori, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Innanzitutto si ribadisce che l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
 
E dunque, “alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati”, la formazione – che deve essere sufficiente ed adeguatava riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda”.