ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 29 luglio 2020, n. 527
Formazione in modalità e-learning o FAD per apprendisti con contratto professionalizzante in CIG
In riferimento all’oggetto e alla richiesta di parere pervenuta per il tramite dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 7976 del 28 luglio u.s., si concorda con la conclusione in ordine alla impossibilità di svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo.
L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite” (art. 2, comma 4).
Al contrario, come correttamente argomentato dagli Uffici in indirizzo, in caso di riduzione dell’attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, secondo la disciplina introdotta dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.
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