CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 06 ottobre 2022, n. 93
Formazione obbligatoria per l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza istituito dall’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Cara Presidente, Caro Presidente,
con il Decreto 3 marzo 2022, n. 75 (GU n. 143 del 21 giugno 2022), il Ministero della Giustizia ha pubblicato il Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, all’art. 4, disciplina le modalità di iscrizione all’albo.
L’attuazione di tale Regolamento è subordinata all’approvazione, entro 6 mesi, del decreto dirigenziale finalizzato a definire le specifiche tecniche necessarie per la presentazione in via telematica della domanda; conseguentemente, ad oggi, non è possibile richiedere l’iscrizione a tale Albo.
Pertanto, nelle more della definizione di tale iter di iscrizione, si chiede di non diffondere informazioni in merito alla successiva validità di eventi formativi per l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dal costituendo Albo.
A tal proposito, si evidenzia che i corsi accreditati dal CNDCEC sono validi, allo stato attuale, per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per la formazione già riconosciuta come equipollente (NOTA 1).
Sul tema, il CNDCEC sta portando avanti, nelle sedi opportune, le necessarie interlocuzioni al fine di definire gli elementi necessari per la corretta individuazione della formazione obbligatoria per l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza istituito dall’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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(1) Nel dettaglio, la partecipazione alle attività formative accreditate dal Consiglio Nazionale è ritenuta equipollente:
– ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);
– ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali (D.M. 15 febbraio 2012, n. 23);
– ai fini dell’iscrizione e del mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (D.M. 24 settembre 2014, n. 202);
– ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti (ex art. 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147)
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