AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 21 gennaio 2020, n. 1
Articolo 13 del d.l. n. 34 del 2019 – Fornitura di software
L’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che «1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
[…]
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
[…]
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020».
La relazione illustrativa al decreto ha chiarito che la norma «è finalizzata a favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse da quelle previste dall’articolo11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12», ritenendo utile,nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, «avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop», ponendo «a carico di dette piattaforme obblighi di natura informativa».
Nel dare attuazione al decreto, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 660061 del 31 luglio 2019 ha chiarito, tra l’altro:
1) cosa debba intendersi:
a) per “fornitore”: «la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza»;
b) per “interfaccia elettronica” utilizzata per facilitare le vendite a distanza: «mercati virtuali (market place), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi,residenti o non residenti nel territorio dello Stato»;
c) con il termine “facilita”: «l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un’acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
In tale contesto sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:
i) alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
ii) alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
iii) all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
(i) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
(ii) la catalogazione o la pubblicità di beni;
(iii) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione;»;
d) per “soggetti passivi”: «i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica di cui alla lettera b);»;
2) quali siano i dati del fornitore da inviare:
«a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro».
3) termini e modalità di invio dei dati (cfr. le specifiche tecniche allegate al provvedimento), puntualizzando che «In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019».
Dal quadro tratteggiato emerge che soltanto i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza – ossia, secondo la definizione normativa, consentono tramite un’interfaccia elettronica (intesa in senso ampio) un contatto tra venditore ed acquirente, ivi compresa la partecipazione, diretta o indiretta, ad almeno una delle attività – prima indicate – di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse.
La violazione dell’obbligo comporta l’essere considerati debitori d’imposta (con relativi oneri di versamento), salvo prova che l’IVA sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore, ovvero, nel caso di trasmissione di dati incompleti, dimostrazione «di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale» (cfr. il paragrafo 3.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 660061 del 31 luglio2019).
Pertanto, la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all’ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall’applicazione degli obblighi individuati nel d.l. n. 34 del 2019.
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