Il fringe benefit è costituito da quei componenti del reddito in natura sotto forma di beni servizi, corrisposto al dipendente dal datore del lavoro. Il trattamento fiscale del fringe benefit è differente a seconda si tratti di erogazioni liberali, autovetture concesse in uso ai dipendenti, rimborsi spese per trasferte o omaggi e altri casi come mense, asili nido trasporto pubblico o altro.
Trattamento fiscale
Nel trattamento fiscale del reddito in natura (fringe benefit) trova applicazione il principio generale in base al quale vi è correlazione stretta tra tassazione in capo al dipendente del fringe benefit e deduzione del costo da parte dell’impresa come statuito dagli articoli 51, 95 e 100 del Tuir (Dpr 917/82). Si ricorda che vi sono comunque delle deroghe che prevedono sia un area di non tassazione in capo al dipendente e la parziale o totale indeducibilità del costo sostenuto per il fringe benefit ai fini ires. Si può affermare che la norma che riconosce la piena deducibilità del costo solo se è prevista la piena tassazione in busta paga.
La tassazione in capo all’impresa ai fini Ires dei finge benefit prevede con l’articolo 95 del TUIR le spese per prestazioni di lavoro deducibili per l’impresa ed il contenuto dell’articolo 51 del TUIR che statuisce la tassazione in capo al dipendente del reddito in natura
I fringe benefit
Il più classico finge benefit è costituito dalla concessione dell’auto ai dipendenti la cui norma prevede la tassazione in capo al dipendente di una quantificazione forfettaria calcolata come il 30% della percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri stabilita dall’ACI per quel tipo di auto. Per cui, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 2007, il valore del reddito in natura che andrà ad aumentare la retribuzione del dipendente sarà pari al 30% delle tariffe stabilite annualmente dall’ACI e qualora l’azienda vi applica una decurtazione o vi fattura l’utilizzo dell’auto quella quota che pagate andrà a decurtare il fringe benefit tasato in busta paga al pari di una detrazione
Articolo 95 del Tuir: gli omaggi ai dipendenti
Gli omaggia i dipendenti sono costituiti dai beni e servizi, sotto forma di erogazioni liberali e degli omaggi distinguendo questi ultimi dal fatto sono deducibili nel limite di 258,23 euro l’anno, comunque deducibili Ires per l’impresa indipendentemente dal fatto che siano successivamente tassati nella busta paga del dipendente.
Le erogazioni liberali e buoni pasti
Per la deduzione fiscale per le imprese le erogazioni liberali debbono rispettare dei requisiti:
- possono essere effettuate alla generalità dei dipendenti o anche a singole categorie;
- limiti del 5 per mille del costo del personale emergente dalla dichiarazione dei redditi.
La determinazione del montante su cui calcolare il 5 per mille viene effettuato prendendo il dato dal bilancio di esercizio relativo al costo del personale.
Le erogazioni in commento possono essere beni e servizi offerti in occasione di festività o ricorrenze aziendali, ma possono anche consistere nelle più comuni somministrazioni di alimenti o bevande o pasti in occasione di mense o nella erogazione di buoni pasto, purchè il loro valore non sia superiore a 5,29 euro al giorno. Infatti oltre la predetta sogli i buoni pasti vengono sottoposti a tassazione in capo al dipendente.
L’Azienda potrebbe erogare servizi di trasporto diretti ai dipendenti.
Altra erogazione liberale è quella legata alla erogazione di sussidi per gli studi per i figli, o anche per il pagamento delle rette per asili nido o colonie climatiche.
I fringe benefit possono essere classificati, ai fini della tassazione, come segue:
- quella per cui si prevede un limite di importo e riconducibile ad omaggi concessi al personale dipendente;
- quelli che indipendentemente dall’importo sono deducibili perché sono al tempo stesso tassati in capo al dipendente in busta paga;
- quelli che subiscono una differente tassazione per via della loro specifica natura come il caso per esempio delle auto.
In base al principio generale i beni in natura o i servizi o denaro e qualsiasi bene suscettibile di quantificazione monetaria erogato alla generalità dei dipendenti sono deducibile per l’impresa ma nei limiti di quanto disciplinato dall’articolo 100 del Tuir che limita appunto la deducibilità al fatto che tali costi devono comunque essere inferiori al 5 per mille dei costi del personale dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Le auto aziendali
La deduzione fiscale dei costi per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta è per ora consente la deduzione Ires nei limiti del 90%. Per il dipendente l’auto aziendale è tassata in busta paga nella misura del 30% della percorrenza media convenzionale da tabella ACI.
Le trasferte dei dipendenti ed i rimborsi a piè di lista
Le spese per le trasferte che generano i cosiddetti rimborsi a piè di lista sono deducibili al 100% mentre in capo al dipendente non sono vengono sottoposte a tassazione salvo l’ipotesi in cui vi sia il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa e per la indennità di trasferta che tuttavia ha altra natura. Sono previsti dei limiti giornalieri di spesa per le trasferte nazionali che sono pari a 180,76 euro al giorno a titolo di vitto e alloggio, mentre salgono a 258,23 nel caso di trasferte all’estero.
Trasferte con metodo analitico – Spese non documentabili | Italia 15,49 |
| Estero 25,82 | ||||
Trasferte con metodo forfetario – Vitto e alloggio | 15,49 | 25,82 | |||||
Trasferte con metodo forfetario – Vitto e alloggio rimborsati | 30,99 | 51,65 | |||||
Trasferte con metodo forfetario | 46,48 | 77,47 | |||||
Prestito concesso ai dipendenti
Anche il prestito concesso al dipendente può rientrare nei fringe benefit se è stato concesso dall’azienda a l dipendente a titolo gratuito oppure ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato. La determinazione del fringe benefit, che si sottolinea e deducibile per l’impresa, sarà pari al differenziale tra tasso di interesse concesso dall’impresa rispetto a quello di mercato.
Fabbricati concessi in uso al dipendente
Anche la concessi in locazione di immobili al dipendente vi rientrano anche le spese straordinarie di manutenzione e anche quelle oridinarie ma solo per energia elettrica luce e gas, riscaldametno, spese condominiali e anche la tares o tarsu o tia.
Esclusioni dalla tassazione come fringe benefit
Non sono considerati fringe benefit e pertanto non dovranno essere soggetti a tassazione e ritenute in busta paga le seguenti voci:
- I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori INPS ed INAIL versati, sia per quello che concerne le quote a carico del datore di lavoro sia quelle versate dal lavoratore come anche i contributi versati all’Enpals, INPGI o altro istituto in base a norme di legge;
- Stesso dicasi per i contributi versati per l’assistenza sanitaria fino ad un importo di euro 3.615,20 euro annuo;
- Sopra abbiamo visto anche il benefit della mensa aziendale erogata alla generalità dei dipendenti presso la società a nulla rilevando la differenza se organizzate da terzi, interne o esterne, card aziendali, buoni pasto ticket o simili purché di importo inferiore giornalmente a 5,29 euro e le indennità sostitutive.
- Servizi di trasporto collettivo dei dipendenti dal luogo di abitazione alla sede di lavoro e ritorno anche in questo caso a nulla rilevando se il pullman è dell’azienda o se l’azienda si serve, come posso immaginare, di società terze con un contratto in outsourcing;