La Corte di Cassazione con la sentenza n.25792 del 12 giugno 2013 interviene in tema di reati fiscali alla luce del Decreto Legge 16/2012. Per gli Ermellini in tema di frodi carosello, il contenuto del Decreto Legge 16/2012 permette al contribuente la detrazione d’imposta, ma in nessun caso salva l’amministratore dalla responsabilità penale.

La Suprema Corte ha confermata la decisione della Corte di appello di Milano, la quale ha comminato a un imprenditore, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di una anno e sei mesi di reclusione per il reato previsto dagli articoli 81 cpv. e 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla dichiarazioni annuali 2004 – 2005 e 2006.

Gli Ermellini disattendendo tutti motivi di ricorso avanzati dal difensore dell’imputato, ha ritenuto che la Corte territoriale abbia giustamente ritenuto provata la partecipazione consapevole del ricorrente a una frode cosiddetta “carosello”.

Infatti  i giudici del merito hanno potuto appurare una serie di circostanze univoche che hanno dato fondamento alla tesi della pubblica accusa, quali:

  • la vita particolarmente breve della società dell’imputato;
  • la dichiarazione di fallimento della stessa a causa dell’utilizzo di metodi commerciali “impropri”;
  • l’andamento altalenante del volume d’affari con un picco solo nell’anno 2005 per poi precipitare immediatamente dopo;
  • l’avere avuto la società dell’imputato come cliente “quasi esclusivo” una ditta “priva di storia commerciale e di strutture che garantissero la solidità e l’inserimento fisiologico nel mercato lecito”.

Insomma, ad avviso dei giudici di legittimità, l’imputato non poteva che essere consapevole di stare partecipando a una frode “carosello”, quindi della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle fatture oggetto di contestazione.

Gli Ermellini hanno potuto ricordato quanto affermato dalla Cassazione Sezione Tributaria in materia di deducibilità di costi da reato, con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 16 del 2012 (L. n. 144/2012). Con la sentenza n.3258 del 2013 infatti, è stato chiarito che, in ipotesi di frodi “carosello”, la detta norma opera una distinzione fra le regole che presidiano l’applicazione del regime IVA e quelle che presidiano le imposte dirette; solo per queste ultime imposte la fittizietà soggettiva delle fatture non costituisce più un ostacolo insormontabile al riconoscimento dei costi relativi, restando comunque aperto il problema della concreta deducibilità dei costi in relazione ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità richiesti dal TUIR.