La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 43899 depositata il 25 ottobre 2013 intervenendo in materia di competenza territoriale ha statuito che per il consolidato fiscale nazionale in cui figurino quindi diverse società con sedi diverse su base territoriale per individuare il giudice competente è necessario individuare il luogo dove è stata presentata la dichiarazione. In quanto non è ipotizzabile un domicilio fiscale unico per tutte le società aderenti al consolidamento, inclusa la consolidante, quando abbia sede in più luoghi, assume rilevanza, ai fini della competenza, il momento in cui si è consumato il reato.
La vicenda ha riguardato l’ex amministratore delegato di Unicredit imputato per i reati di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 74/2000 relative a dichiarazione fraudolenta al fine di evasione e le banche coinvolte Unicredit e Barclays. Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale in merito al procedimento penale a carico dell’ex amministratore e di altri diciannove imputati. Il Tribunale di Bologna, a sua volta, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che nel caso di presentazione di una pluralità di dichiarazioni dei redditi da parte delle società di un gruppo ai fini di sottoporsi alla tassazione unica secondo il modello consolidato nazionale, tutte le società concorrono nella commissione dell’unica condotta criminosa.
Pertanto la Corte di Cassazione è stata chiamata ha pronunciarsi sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bologna nei confronti di quello di Milano.
Gli Ermellini hanno esaminato le motivazioni della sentenza del tribunale che rilevava in merito che “Quel giudice fondava la propria decisione sul riconoscimento del vincolo della connessione tra i reati contestati nel procedimento in riferimento, sia al concorso dl più persone nella loro commissione, che alla continuazione, per cui individuava, In applicazione del disposto dell’articolo 16 del codice di procedura penale, la competenza per tutti i reati commessi in capo al giudice del luogo dl commissione del reato più grave, ovvero, se tutti dl pari gravità, a quello commesso per primo, che nel caso in esame riteneva fosse il tribunale dl Bologna, luogo ove aveva il domicilio fiscale la società Unicredit Banca che per prima nell’esercizio 2007 aveva presentato la dichiarazione infedele; disponeva quindi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Ha resistito alla declinatoria dl competenza il Gup del Tribunale dl Bologna, il quale con ordinanza resa il 10 giugno 2013, come richiesto dal Procuratore della Repubblica dell’emissione del decreto che dispone il giudizio a carico dei predetti imputati, dopo avere escluso che la norma di cui all’articolo 28 del codice di procedura penale, comma 2, precludesse la possibilità di un conflitto di competenza tra il Gup e il giudice del dibattimento, in quanto riferita ad autorità giudiziarie dello stesso tribunale e ritenuto di dover procedere comunque alla celebrazione dell’udienza preliminare, dai momento che la declinazione della competenza non è collegata a questa specifica fase processuale, né al preventivo contraddittorio con le parti, (sez. VI pen. 12/5/2005. n.20478), ha ritenuto che anche nel caso dl presentazione dl una pluralità dl dichiarazioni del redditi da parte delle società dl un gruppo ai fini di sottoporsi alla tassazione unica secondo il modello del consolidato nazionale, tutte le stesse avessero concorso nella commissione dell’unica condotta criminosa, per cui, non potendosi applicare il criterio principale dettato dall’articolo 18 del Dlgs n. 74/2000 per la diversità dei domicili fiscali delle società partecipanti al gruppo, doveva farsi riferimento ai luogo del suo accertamento, avvenuto In Milano.
Con memoria depositata li 23 settembre 2013 la difesa di tutti gli imputati, ad eccezione che del Filippi, della Mariotti e del Chandra, nell’interesse del quali era stata presentata ulteriore memoria depositata il 24 settembre 2013, si sono dedotte l’erroneità delle determinazioni assunte da entrambe le autorità giudiziarie in conflitto e la sussistenza dei presupposti per Individuare la competenza territoriale dei Tribunale di Roma, oppure, in subordine, del Tribunale dl Bologna”.
Al fine di dirimere il conflitto negativo di competenza insorto tra i predetti Tribunali, la Suprema Corte ha precisato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e raggiri, “a dolo specifico”, ha natura istantanea e si perfeziona nel momento di presentazione della dichiarazione fraudolenta. Ciò conserva immutata validità anche a fronte di una fattispecie in punto di fatto complessa qual è quella consistente nella presentazione di dichiarazione a fronte di consolidato fiscale nazionale. La speciale disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003 stabilisce agli artt. 118 e ss. che, per effetto dell’opzione operata in tal senso da società controllate e società controllante, ciascuna partecipante è obbligata a determinare il proprio reddito complessivo netto secondo le usuali regole e a presentare all’Amministrazione Finanziaria la propria dichiarazione dei redditi con esposizione dei dati necessari per determinare l’imponibile senza liquidazione dell’imposta, mentre grava sulla controllante presentare la dichiarazione del redditi del consolidato, calcolare il reddito complessivo del gruppo, liquidare l’imposta, procedere al relativo versamento a saldo e in acconto, nonché all’utilizzo delle eventuali eccedenze d’imposta o riportabili a nuovo.
I giudici di legittimità con l’esame dei principi di diritto hanno rilevato l’inesistenza di un domicilio fiscale unico e solo, in base ai parametri legali dell’articolo 18 del Dpr 600/1973, per tutte le società aderenti al consolidamento, compresa la consolidante, avendo le stesse sede legale in tre luoghi diversi, ossia Roma, Verona e Bologna. Pertanto il criterio dettato dal secondo comma dell’articolo 18 del Dlgs 74/2000 non può essere utilizzato. In definitiva, per la Corte Suprema, al contrario di quanto aveva sostenuto il Gip di Bologna e il tribunale di Milano la sede ove celebrare il processo in merito ai reati fiscali di evasione deve coincidere con il luogo ove è stato depositato la dichiarazione consolidata, che nella fattispecie concreta risulta Roma. Sulla scorta di ciò, pertanto la Cassazione, ha ritenuto la competenze del tribunale di Roma.
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