Con l’ordinanza n. 8011 del 2013 la Corte di Cassazione ha statuito che la presenza di regolari fatture e in presenza di pagamenti avvenuti regolarmente non sono elementi sufficienti a dimostrare l’esclusione della frode carosello o la buona fede del soggetto acquirente.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad un contribuente la registrazione di fatture acquisto per operazioni inesistenti emesse, secondo l’Agenzia, da una società cartiera. Il contribuente ricorrendo alla Commisione Tributaria di 1° aveva ottenuto una sentenza a lui favorevole l?Agenzia ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale ed anche in questa sede la Commissione confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione. I giudici della Suprema Corte nel preambolo affermavano che l’ipotesi del “coinvolgimento dell’acquirente nelle ‘frodi carosello’, poste in essere dal fornitore” non può essere escluso solo alla luce della “sussistenza degli elementi oggettivi della cessione”, ossia “consegna della merce e pagamento del prezzo”, e che, comunque, “l’onere di provare (oltre alla frode del cedente, anche) la connivenza del cessionario nella frode del cedente grava” sull’Amministrazione finanziaria, che può poggiare le proprie contestazioni anche su “risultanze di fatto attinenti alle caratteristiche del cedente che il cessionario potesse (e quindi dovesse) rilevare, con l’accortezza e diligenza doverose nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.
Pertanto gli Ermellini ritengono incompleto la costatazione, fatte dai Giudici della Commissione Tributaria, in quanto “le quattro fatture riguardano merci effettivamente giunte a destinazione, i documenti sono stati regolarmente annotati sulle scritture contabili e pagate con assegni, i primi tre, e con bonifico, l’ultimo, per cui non si riferiscono a operazioni inesistenti i cui costi sarebbero stati indeducibili”. Ma questo passaggio, sottolineano i giudici di Cassazione, non può affatto sciogliere il nodo gordiano, ossia “natura di ‘cartiera’ della società che aveva emesso le fatture” e “consapevolezza” della società – finita nel mirino del Fisco – “in ordine a tale natura”.
Pertanto i giudici della Cassazione cassano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e la rinviano ad altra sezione della Regionale affinchè provveda a riesaminare la vicenda anche alla luce della nuova normativa in materia della deducibilità.
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