Frode fiscale: sequestrabile anche la casa coniugale - Cassazione sentenza n. 39425 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 39425 depositata il 24 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che è sequestrabile la casa coniugale del presunto evasore fiscale anche se bene personale e assegnata alla moglie in sede di separazione.

Per il soggetto,  in qualità di terzo estraneo al reato, che ha subito il provvedimento di sequestro, l’immobile, le quote della società e il denaro presente su un conto corrente, non potrebbero essere sottoposti a sequestro, perché oggetto dei diritto di credito alimentare della ricorrente nei confronti dell’indagato, coniuge legalmente separato.

Gli Ermellini non hanno ritenuto meritevoli di accoglimento la tesi difensiva ed hanno ritenuto corretto la decisione del tribunale secondo cui la casa coniugale, di proprietà della società, dapprima assegnata in comodato gratuito alla ricorrente e poi in “esclusiva competenza” alla stessa, come emerso in sede di separazione consensuale, è stata pagata in virtù di mutuo concesso dalla banca alla società dell’ex marito. Inoltre secondo gli accordi patrimoniali tra i coniugi, le rate del mutuo rimangono in carico alla società fino alla capienza dei suoi utili e, in caso di incapienza, all’indagato. E poi ancora, le quote societarie sono e rimangono di proprietà dell’indagato, a mezzo delle sue due società fiduciarie, così come dell’indagato sono gli utili che confluiscono sul conto corrente di gestione dell’immobile.

Per ciò che concerne le quote societarie sequestrate, sono state esentate dalla comunione dei beni, esse sono rimaste di proprietà dell’indagato, a mezzo delle sue due società fiduciarie, così come dell’indagato, tramite le due predette società, sono gli utili che confluiscono sul conto corrente di gestione dell’immobile. Inoltre le predette quote non sono cadute nella comunione dei beni sia perché non risulta quale fosse il regime patrimoniale adottato dai coniuge al momento del matrimonio sia perché non è emerso quale fosse quello convenzionalmente scelto al momento della separazione di fatto.

Infine, considerata la qualifica di imprenditore dell’indagato deve ritenersi che le quote societarie dell’immobiliare, di totale proprietà dell’indagato stesso, costituiscono beni personali secondo l’articolo 179 del codice civile. Nell’udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 2 maggio, anche la procura generale della Suprema corte aveva chiesto al collegio di legittimità di confermare la misura sull’immobile assegnato alla moglie.

Pertanto, nel respingere il ricorso del ricorrente, i giudici della Corte Suprema affermando che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato l’ordinanza oggetto di impugnazione, avendo esposto in maniera circostanziata le ragioni che lo hanno indotto a confermare il provvedimento del Gip.  Il giudice del merito ha poi evidenziato come in base agli accordi patrimoniali tra i coniugi, i ratei del mutuo fossero rimasti in carico alla società fino alla capienza dei suoi utili e, in caso di incapienza, all’indagato.