Cassazione Tributaria, sentenza n. 10252 del 2 maggio 2013 – frode carosello – prove testimoniali
In ipotesi di fatture asseritamente emesse per operazioni soggettivamente inesistenti spetta all’Amministrazione Finanziaria fornire la prova della connivenza del cessionario con la “cartiera”, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, le quali ben possono derivare dalle medesime risultanze di fatto attinenti al cedente.
Il principio ormai consolidato è stato ribadito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T) – con l’ordinanza 2 maggio 2013, n. 10252. I Giudici della Suprema Corte hanno cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano che aveva annullato gli avvisi di accertamento per IRPEF e ILOR con cui l’Ufficio Finanziario aveva rideterminato i redditi d’impresa del contribuente per gli anni d’imposta 1982, 1983 e 1984.
Gli Ermellini hanno considerato “palesemente apodittica” e “gravemente insufficiente” la motivazione esposta dalla Commissione tributaria in riferimento alla fittizietà delle operazioni in relazione alle quali l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA, laddove non ha dato conto alcuno – nemmeno per confutarne l’attendibilità o la concludenza induttiva – alle risultanze relative alle modalità di consegna della merce di cui alle fatture contestate; risultanze secondo cui la merce veniva spedita dall’originario fornitore alla società accertata con bolla di accompagnamento a questa indirizzata ma che, di fatto, veniva consegnata direttamente agli acquirenti finali, nei cui confronti l’azienda emetteva una bolla di accompagnamento in variazione della prima e una fattura di vendita.
Se da un lato la Corte ha riconosciuto rilevanza probatoria alle bolle di accompagnamento fasulle apposte sulla merce, dall’altro ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso contabilità apparentemente regolare “ l’onere della prova grava sull’Ufficio, nel senso che questi deve provare 1) gli elementi dì fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di “cartiera”, la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili; 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova “certa” ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi – che possono coincidere con quelli sub) 1 – tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell’esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata.
Qualora, con giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, la Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l’onere a carico della medesima si intende assolto e grava sul contribuente l’onere della prova contraria.”
Quando l’Amministrazione assolve a un onere probatorio siffatto, compete al contribuente offrire la prova contraria (v. anche Cass. n. 10414/2011 e n. 7900/2013).
Gli Ermellini hanno anche riconfermato il principio che il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle Commissioni Tributarie si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo – che è necessariamente orale, di solito a iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio -, e non implica, pertanto, l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese da “terzi”, cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente – parte e il Fisco. Tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi (così, anche Cass. n. 903/2002).
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