AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 ottobre 2018, n. 20
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La “Consulta Alfa” (di seguito, “Associazione”) è un’associazione culturale con personalità giuridica privata avente ad oggetto, in prevalenza nell’ambito della Regione YYY, il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico pertinente il territorio regionale.
A tale scopo ottiene fondi attraverso le contribuzioni volontarie degli associati ed eventualmente di terzi.
L’Associazione ha stipulato una Convenzione con il “Consorzio Beta” (di seguito, “Consorzio”) per il restauro della Fontana XXX, situata nei Giardini ZZZ (di seguito “Fontana”).
In base a tale Convenzione, l’Associazione dovrà svolgere le attività di committenza, sostenere gli oneri per la realizzazione degli interventi di restauro e manutenzione, oltre che provvedere al controllo sulla esecuzione delle attività.
A tal proposito, l’istante rappresenta che la Fontana è un bene appartenente al complesso ZZZ, complesso assoggettato a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Detto complesso monumentale è stato affidato in gestione al Consorzio, ente consortile pubblico ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali, costituito tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (di seguito, “MIBAC”), la Regione YYY, la Citta di OOO, la Compagnia EEE e la Fondazione WWW.
Viene altresì specificato che nel 2016, l’istante ha presentato tale progetto di restauro e che l’esecuzione dell’opera è stata autorizzata dal MIBAC il 6 febbraio 2017.
Ciò posto, l’istante chiede di conoscere se i finanziamenti che intende raccogliere per sostenere l’intervento in questione sotto forma di erogazioni liberali effettuate da mecenati possano beneficiare della agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. art-bonus).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’istante, i soggetti che effettueranno erogazioni liberali a suo favore per il finanziamento del progetto di restauro descritto possono beneficiare dell’art-bonus in quanto le erogazioni sono dirette a finanziarie un intervento su un bene cultuale pubblico realizzato in stretto collegamento col Consorzio affidatario del bene.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”.
Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Il comma 5 del medesimo articolo 1 stabilisce, inoltre che i “soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse (…) e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione”.
Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, è stato chiesto un parere al suddetto Ministero.
Come rilevato dal MIBAC nella risposta alla predetta richiesta di parere, l’interpellante, associazione culturale senza scopo di lucro che opera nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nella Regione YYY, si è impegnata in forza della Convenzione stipulta con l’ente consortile pubblico sopra indicato, a cui l’intero complesso monumentale ZZZ è stato affidato in gestione con apposito atto costitutivo, a svolgere le attività di committenza e a sostenere gli oneri per la realizzazione di un intervento di restauro e manutenzione della Fontana, bene culturale pubblico situato nei giardini facenti parte del complesso sopra indicato in relazione al quale, il Consorzio ha ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza.
Nella Convenzione, dunque, l’istante ha assunto l’obbligo di svolgere le funzioni di committente dei lavori di restauro e in tale ambito intende raccogliere finanziamenti in forma di erogazioni liberali da parte di mecenati al fine di sostenerne i relativi costi.
Nel caso di specie, come precisato dal MIBAC, le erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene culturale pubblico, quale la Fontana, sono conferite a un soggetto (l’Associazione istante) che può essere considerato, ai sensi della predetta Convenzione “quale affidatario del bene ai fini dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 83 del 2014”.
Come sottolineato nel citato parere ministeriale, tale circostanza porta a ritenere che eventuali erogazioni liberali effettuate in favore dell’Associazione per la realizzazione del progetto di restauro e manutenzione della Fontana possano essere ammesse al beneficio in esame.
Si precisa, inoltre, che l’affidatario destinatario delle erogazioni agevolabili è vincolato all’utilizzo delle somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite nella citata Convenzione per l’esecuzione del progetto così come approvato dalla Soprintendenza e che, in ogni caso, le donazioni dovranno avere quale causale del versamento l’esplicito riferimento agli interventi in oggetto.
Ne consegue che sarà cura dell’istante produrre in tali casi una idonea attestazione di ricevuta delle somme, nella quale sia specificato in modo inequivocabile, che si tratta di erogazione liberale per il restauro della Fontana, bene culturale di appartenenza pubblica.
Tenuto conto che l’affidamento del bene all’Associazione è limitato alla realizzazione dei lavori di restauro previsti dalla Convenzione il cui costo finale, al momento quantificato in termini esclusivamente progettuali, non risulta ancora conosciuto, l’istante dovrà attestare, a consuntivo, con apposita documentazione la corrispondenza degli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro con le somme ricevute in donazione alle quali viene riconosciuto il beneficio fiscale dell’art-bonus.