AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 luglio 2019, n. 250
Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione “Alfa” (di seguito, anche “Fondazione”) è un ente di diritto privato che ha per oggetto la promozione e la diffusione di espressioni della cultura e dell’arte, in particolare, di iniziative culturali ed educative dedicate all’infanzia.
A seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara del Comune “X”, la Fondazione istante ha ottenuto in concessione lo spazio “Beta”, di proprietà del Comune stesso, utilizzato per realizzare iniziative culturali dedicate all’infanzia (mostre tematiche temporanee, laboratori multimediali didattici e creativi, laboratori formativi-educativi, attività anche estive dedicate a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori).
Nel rispetto dell’oggetto della concessione, in data 23 gennaio 2014, la Fondazione ha inaugurato, presso lo spazio “Beta”, il Museo “Gamma” (di seguito “Museo”).
La Fondazione istante precisa di aver ricevuto, già in passato, erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
Ciò premesso, la Fondazione intende conoscere se possa essere ricompresa, insieme al predetto Museo dalla stessa posseduto e gestito, tra gli “istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” – come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – al fine di consentire ai privati, che effettuano donazioni a sostegno del Museo, di fruire del beneficio fiscale cosiddetto Art-bonus di cui al decreto-legge n. 31 maggio 2014, n. 83.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene di poter essere assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”.
Conseguentemente, sulle erogazioni liberali effettuate in favore del Museo maturerebbe il diritto a fruire del credito d’imposta in esame.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)” .
Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.
In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC).
Nel fornire riscontro a tale richiesta, il MIBAC ha rappresentato, sulla base della documentazione esaminata, che “con riguardo alla Fondazione Alfa non si rilevano caratteristiche che possano soddisfare il requisito dell’appartenenza pubblica previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014”, considerato che “la Fondazione, ente di diritto privato, non è stato costituito per iniziativa di uno o più soggetti pubblici, non è sottoposto a controllo analogo da parte di un soggetto pubblico, non ha in gestione una collezione pubblica”.
Pertanto, in mancanza del requisito dell’appartenenza pubblica, per le motivazioni esposte nel parere del MIBAC, si ritiene che le erogazioni liberali, destinate al sostegno delle attività della Fondazione, non siano ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus.