AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 149
Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 –
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione Alfa, costituita da amministrazioni pubbliche quali il Comune Beta, la Provincia Delta, la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Delta e da altri soci fondatori privati, nasce con la finalità della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.
Scopo fondamentale della Fondazione è la gestione del “Museo Internazionale Beta” e dei servizi da esso erogati.
La Fondazione fa presente che, in data 1° luglio 2015, ha ricevuto risposta ad una precedente istanza di interpello ordinario, con la quale l’Agenzia delle entrate ha escluso l’applicazione del credito di imposta (cd. “Art-Bonus”) di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, alle erogazioni liberali elargite genericamente per il sostegno delle proprie attività mentre sono state ammesse le sole erogazioni liberali finalizzate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili e delle raccolte e collezioni di proprietà del Comune Beta affidate in concessione alla Fondazione, a condizione che tali immobili o raccolte, di appartenenza pubblica, rientrassero nella categoria di beni culturali ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42 del 2014 e successive modificazioni.
In particolare, la predetta esclusione veniva motivata dalla circostanza che le erogazioni liberali in denaro per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura sono ammesse all’agevolazione in oggetto esclusivamente se i predetti beneficiari si qualificano quali luoghi di appartenenza pubblica ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In altri termini, in tale sede, sentito il Ministero competente, è stato precisato che la “Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, seppur di partecipazione pubblica, non rientra formalmente tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” di al sopracitato articolo 101, comma 3.
Tenuto conto che tale posizione interpretativa risulterebbe superata dai successivi chiarimenti contenuti nella risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E, la Fondazione ha riproposto nuovamente l’istanza ritenendo possibile una diversa interpretazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione istante ritiene che, alla luce di quanto chiarito nella citata risoluzione n. 136/E del 2017, possa considerarsi istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica e che pertanto, le erogazioni liberali in denaro ricevute da terzi e finalizzate al proprio sostegno possano essere ammesse a beneficiare dell’agevolazione in esame.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)” .
Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.
In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza, analogamente alla prima istanza di interpello, è stato necessario acquisire un parere dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali.
Al riguardo, in linea con la citata risoluzione n. 136/E del 2017, si ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica richiesto dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 possa considerarsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante che, come sottolineato nel parere del suddetto Ministero, “è stata costituita per iniziativa di pubbliche amministrazione e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; il Comune Beta, a mezzo provvedimento del Sindaco, nomina il Presidente della Fondazione, e, con altre pubbliche amministrazioni della compagine sociale può nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esercitando di fatto il controllo sull’ente; la Fondazione è stata costituita con lo scopo, dichiarato nello statuto, della gestione del Museo Beta e, dunque, gestisce beni di proprietà pubblica, in quanto detiene le raccolte – ceramiche, librarie fotografiche e archivistiche – del Museo Beta di proprietà del Comune Beta e affidate tramite concessione (oltre a una quota minore delle collezioni di proprietà statale); gli immobili del complesso museale sono ugualmente bene culturale pubblico affidato alla Fondazione, la quale, infine, è sottoposta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie delle pubblica amministrazione quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici”.
Da ultimo, si precisa che dall’esame della documentazione prodotta dall’istante, è emerso che la Fondazione svolge, nell’ambito della propria missione, anche attività di valorizzazione e promozione culturale e turistica sul territorio, anche non direttamente collegate alla gestione degli istituti di proprietà pubblica ad essa affidati.
Pertanto, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus esclusivamente le erogazioni liberali in favore della Fondazione destinate espressamente al sostegno delle attività della Fondazione stessa relative al Museo e ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati, mentre non sarà possibile fruire del medesimo beneficio nel caso di erogazioni liberali genericamente destinate alla Fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni.
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