AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 luglio 2020, n. 207
Fruizione delle detrazioni d’imposta per figli a carico previste ai sensi dell’articolo 12 del TUIR da parte di un soggetto fiscalmente non residente
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Contribuente dichiara di essere residente all’estero da diversi anni, pur avendo la nazionalità italiana.
L’Istante rappresenta, inoltre, di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, in quanto proprietario di due immobili affittati con contratti di locazione registrati, per i quali versa l’imposta di registro. Considerato che nel 2017 ha avuto due figli, il Contribuente chiede se può usufruire delle detrazioni d’imposta per figli a carico.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter usufruire nel quadro RN del modello Redditi PF delle detrazioni d’imposta per figli a carico.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016).
Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.
L’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) dispone che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.
Il comma 2 del medesimo articolo considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Il successivo articolo 3 del TUIR prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.
Qualora l’Istante sia in grado di provare la contestuale assenza delle tre citate condizioni previste dall’articolo 2, comma 2 del TUIR, dovrà essere considerato fiscalmente non residente nel nostro Paese.
In tal caso, in base agli articoli 2 e 3 del TUIR, le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo i criteri forniti dall’articolo 23 del medesimo testo unico.
Il successivo articolo 24 del TUIR, in materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, prevede, al comma 1 che nei confronti dei soggetti non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo. In particolare il comma 3 indica quali sono le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per carichi di famiglia, tra cui sono ricomprese quelle per figli a carico, oggetto dell’istanza in esame, disciplinate dall’articolo 12 del TUIR.
Ne consegue che l’Istante non può usufruire di tale ultima forma di detrazione.
A completamento di quanto sopra, si rileva che con decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 settembre 2015 è stata data attuazione all’articolo 7 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea – Legge europea 2013-bis” che ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, il comma 3-bis all’articolo 24 del TUIR, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 954, lett. c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La norma, conosciuta come regime dei “non residenti Schumacker”, prevede, in deroga al comma 1 dello stesso articolo 24, che, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Ulteriore condizione per accedere al suddetto regime e, quindi, per beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni IRPEF previste per i contribuenti italiani, è che il soggetto abbia la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.
Solo in tale ultima ipotesi (qualora ricorrano i requisiti previsti dalla citata disposizione), il Contribuente potrà fruire di deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti residenti in Italia, incluse le detrazioni per carichi di famiglia previste dell’articolo 12 del TUIR, secondo i limiti e le condizioni in esso previsti.
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