AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 84 del 29 marzo 2024
Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – Società unipersonali beneficiarie – Mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione – Artt. 172 e 173 del Tuir – Neutralità fiscale – Abuso del diritto – Sussiste
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Le società ALFA, BETA e GAMMA (di seguito […] ”Istanti”) presentano un’unica istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000 (nella sua formulazione anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219), chiedendo un parere sull’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10 bis della citata legge n. 212, sotto il profilo delle imposte dirette, in relazione all’operazione di riorganizzazione societaria qui di seguito descritta.
Le Istanti rappresentano di essere società di locazione immobiliare, titolari di cespiti situati nel Comune di XXX, le cui quote di partecipazioni appartengono interamente a tre rami della famiglia XXX.
Più precisamente le tre Istanti appartengono ai soci i sig.ri TIZIO, CAIO e SEMPRONIO (membri di prima e seconda generazione di un medesimo nucleo familiare, di seguito, ”soci”) in quote equamente ripartite al 33,33%.
L’attuale assetto societario è stato realizzato al fine di creare le basi per separare in seguito le compagini sociali delle Istanti in modo tale che gli eredi dei soci di prima generazione potessero continuare autonomamente a svolgere l’attività imprenditoriale secondo le proprie prospettive ed inclinazioni. A tal fine, sono state costituite tre diverse società da assegnare, in un momento successivo, ai tre diversi rami della famiglia XXX riconducibili ai tre fratelli soci fondatori, i sig.ri MEVIO (padre di TIZIO), CAIO e SEMPRONIO.
A seguito della dipartita di uno dei soci fondatori (il sig. MEVIO), è emersa un’evidente distanza di vedute tra i soci di prima (i sig.ri CAIO e SEMPRONIO) e di seconda (il sig. TIZIO) generazione, con il maturarsi di ”opinioni divergenti e insanabili sulla gestione futura delle società”.
Infatti, mentre i soci di prima generazione prediligerebbero una gestione conservativa dell’attuale attività imprenditoriale, in attesa del futuro passaggio generazionale delle quote partecipative possedute, il socio di seconda generazione avrebbe intenzione di ampliare e diversificare l’attuale business societario.
Pertanto, al fine di evitare che le eventuali divergenze possano impedire la proficua prosecuzione dell’attuale attività di locazione immobiliare svolta dalle Istanti, i soci hanno prospettato una complessiva operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata alla separazione delle diverse compagini societarie e dei rispettivi patrimoni anche in una prospettiva di passaggio generazionale delle quote societarie dei sig.ri CAIO e SEMPRONIO ai rispettivi eredi.
Al fine di realizzare tale operazione di riorganizzazione societaria, le Istanti intendono realizzare, ai sensi degli articoli 2501 e ss. del codice civile, la fusione per incorporazione di ALFA e GAMMA in BETA, con efficacia condizionata alla successiva scissione totale asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2506 del codice civile, della stessa BETA in tre società di capitali unipersonali di nuova costituzione, interamente partecipate da ciascuno dei tre soci.
Secondo lo schema prospettato:
il sig. CAIO diventerà interamente titolare delle partecipazioni di una società di capitali (di seguito, ”CAIO S.r.l.”) che accoglierà gli immobili posseduti attualmente da BETA (successivamente indentificato come ”lotto n. 1”);
il sig. SEMPRONIO diventerà interamente titolare delle partecipazioni di una società di capitali (di seguito, ”SEMPRONIO S.r.l.”) che accoglierà gli immobili posseduti attualmente da GAMMA (successivamente indentificato come ”lotto n. 2”);
il sig. TIZIO diventerà interamente titolare delle partecipazioni di una società di capitali (di seguito, ”TIZIO S.r.l.”) che accoglierà gli immobili posseduti attualmente da ALFA (successivamente indentificato come ”lotto n. 3”).
Le Istanti evidenziano che, a seguito della descritta operazione di riorganizzazione, i soci risulterebbero titolari di partecipazioni societarie di valore pari a quelle detenute precedentemente nella società scindenda (i.e., BETA, a seguito della fusione), in modo tale da non prevedere alcun conguaglio in denaro, né tantomeno determinare un rapporto di concambio.
Le operazioni verrebbero inoltre realizzate in regime di neutralità di imposta, ai sensi degli articoli 172 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”).
Le Istanti sottolineano come la sopra descritta fusione per incorporazione di ALFA e GAMMA in BETA costituisca un’operazione meramente strumentale, nonché condizionata, alla realizzazione del descritto progetto di suddivisione patrimoniale da attuare tramite la successiva scissione totale asimmetrica della società risultante dalla fusione in tre società beneficiarie neocostituite unipersonali.
Tanto premesso, le Istanti chiedono di conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla conferma che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000, l’operazione di fusione per incorporazione di ALFA e GAMMA in BETA, con efficacia condizionata alla successiva scissione totale asimmetrica di quest’ultima in tre società unipersonali con cui viene realizzata la totale separazione delle attuali compagini sociali e dei rispettivi patrimoni in capo a ciascun ramo della famiglia che proseguirà in maniera autonoma una propria attività imprenditoriale, non rappresenti, ai fini delle imposte dirette, una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, né per le Istanti né per i loro soci.
Con nota del […], la Scrivente ha formulato identiche richieste di documentazione integrativa. In data […], le Istanti hanno prodotto la documentazione (di seguito, ”documentazione integrativa”) evidenziando:
il valore fiscale, economico e contabile riconosciuto delle partecipazioni nelle società istanti detenute dai tre soci persone fisiche (i sig.ri. TIZIO, CAIO e SEMPRONIO) alla data di efficacia dell’operazione descritta nell’istanza;
il valore economico delle partecipazioni nelle società beneficiarie unipersonali post-scissione in capo agli stessi soci coinvolti;
valori contabili, fiscali ed economici degli immobili che costituiscono i tre ”lotti” descritti nell’istanza appartenenti alle società istanti;
la destinazione economica e l’utilizzo dei singoli immobili e la precisazione che a seguito dell’operazione descritta nell’istanza, la loro destinazione e/o utilizzo non muteranno;
la stratificazione ai fini fiscali del patrimonio netto delle Istanti e delle società beneficiarie unipersonali, con indicazione dei relativi criteri;
che l’operazione era prevista per il XXX ma in virtù del condizionamento dell’effettiva realizzazione della riorganizzazione in commento alla risposta positiva dell’Agenzia delle entrate, l’operazione verrà eventualmente realizzata nel XXX;
che fino alla data di efficacia dell’operazione descritta, le Istanti continueranno a svolgere l’attuale attività di locazione immobiliare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le Istanti ritengono che la complessiva operazione descritta non configuri alcuna ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, né per le società coinvolte né per i soci.
Le Istanti evidenziano che il seppur eventuale vantaggio fiscale maturato a seguito della descritta operazione di riorganizzazione non possa essere considerato ”indebito” in quanto non realizzato in violazione della ratio delle disposizioni tributarie in materia di fusione e scissione societaria e dei principi dell’ordinamento fiscale.
Il regime di neutralità, che trova applicazione ai sensi degli articoli 172 e 173 del Tuir, sarebbe pertanto una fisiologica conseguenza delle legittime scelte di riorganizzazione societaria prospettate dai soci, i sig.ri CAIO, SEMPRONIO e TIZIO.
Inoltre, con la citata operazione non verrebbero costituiti contenitori vuoti bensì soggetti operativi che proseguiranno la medesima attività economica oggi esercitata dalle Istanti.
Le Istanti evidenziano altresì che la riorganizzazione ”poggia su solide e comprovabili ragioni extrafiscali non marginali di cui al comma 3, dell’art. 10 bis”.
L’operazione, infatti, è finalizzata a pervenire a un nuovo assetto societario con lo scopo di continuare le attività imprenditoriali che attualmente sono svolte dalle società istanti ma attraverso nuovi soggetti societari unipersonali, ove ogni socio possa perseguire i propri progetti e inclinazioni.
Diversamente, i dissidi e le divergenze in merito alla gestione delle società porterebbero ad una situazione di stallo, di depauperamento e di conseguente liquidazione per impossibilità di funzionamento delle società stesse, come emerge dai verbali di assemblea del XXX e XXX, dove viene manifestata ”[…] la preoccupazione comune rispetto alla continuità aziendale a causa delle diverse visioni in merito alla strategia futura ed operativa delle Società di famiglia […]”.
La fusione delle tre società e la contestuale scissione asimmetrica non proporzionale della società risultante dalla fusione, dunque, rappresenta una ragione extrafiscale non marginale, prevista dal comma 3, dell’articolo 10 bis.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare va evidenziato che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni straordinarie rappresentate nell’istanza nei termini ivi descritti, sia singolarmente considerate che nel loro complesso. Inoltre, si fa presente che in questa sede non viene espresso alcun giudizio o fornita alcuna valutazione in merito ai valori contabili, economici e fiscali indicati dall’istanza. Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Va aggiunto che dette operazioni straordinarie sono ancora in fase embrionale e che non sono stati ancora realizzati i relativi adempimenti civilisti e contabili (tanto da non essere ancora disponibili neppure in bozza, come evidenziato in sede di documentazione integrativa, cfr. la riposta al quesito n. 7 le relative scritture contabili).
Trattandosi, dunque, di operazioni in itinere le considerazioni qui svolte saranno effettuate considerando gli elementi così come forniti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa.
Secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche, recante la ”Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione o una serie di operazioni possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in ”fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.
Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono fra l’altro indicare:
il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Ciò posto, qui di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della sussistenza del primo elemento costitutivo dell’abuso del diritto (i.e., l’indebito vantaggio fiscale), in assenza del quale l’analisi in discorso dovrà considerarsi conclusa. Laddove dovesse ravvisarsi, al contrario, un indebito vantaggio fiscale, si procederà a verificare le ulteriori condizioni applicative della disciplina antiabuso (ovverosia l’assenza della sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio indebito). Solo in presenza di tutti gli elementi richiamati sub a), b) e c), si affronterà l’analisi circa la fondatezza e la non marginalità delle ragioni extra fiscali dedotte.
Il quesito antiabuso formulato dalle Istanti è volto, in sostanza, a conoscere se possa costituire una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, ai fini del comparto delle imposte di dirette, la complessiva operazione descritta nell’istanza e costituita dall’attuazione:
di una fusione per incorporazione di due società in una terza società (tutte partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci, appartenenti al medesimo nucleo familiare) e
di una contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a favore di tre società beneficiarie neocostituite (ognuna detenuta totalmente da ciascuno dei tre soci originari).
Nel suo complesso l’operazione appare dunque volta a far sì che ciascuna delle tre società risultanti dalla scissione (le tre beneficiarie appositamente costituite CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.):
(i) disponga del medesimo patrimonio immobiliare (in ordine, lotto n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3) che avevano, in origine, ognuna delle singole società partecipanti alla fusione (rispettivamente, BETA, GAMMA e ALFA) e
(ii) risulti, al contempo, totalmente partecipata da uno dei soci originari (i sig.ri CAIO, SEMPRONIO e TIZIO).
In altri termini, all’esito dell’operazione, ogni singola società risultante dalla scissione riproporrà il patrimonio immobiliare originariamente detenuto da ogni singola società partecipante alla fusione, e sarà partecipata in via totalitaria da uno dei tre soci originari e non più da tutti e tre i soci in quote paritarie (così, ad esempio, il sig. CAIO deterrà il 100% delle partecipazioni nella società beneficiaria della scissione, CAIO s.r.l., la quale risulterà assegnataria del lotto n. 1 già di proprietà dell’incorporante BETA).
Delineato in questi termini il perimetro dell’indagine antiabuso, il presente parete si limiterà a fornire una risposta al predetto quesito.
Prima di entrare nel merito della risposta, va rilevato che la non proporzionalità di un’operazione di scissione come quella rappresentata non consente, in alcuni casi, a ciascun socio di ottenere una partecipazione avente il medesimo valore economico di quella precedentemente detenuta e gli eventuali ”ristori”, cioè somme di denaro o beni normalmente richiesti da chi subisce il pregiudizio dei propri interessi economici, costituiscono proventi per il percettore, da assoggettare a imposizione ordinaria (cfr., da ultimo, la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 133 del 2022).
Nel caso in esame, sulla base degli elementi forniti dalle Istanti (anche in sede di documentazione integrativa cfr. le riposte ai quesiti n. 2, relativo al valore economico delle partecipazioni ante e post scissione, e n. 3, relativo al valore economico degli immobili che costituiscono i tre lotti) emerge che l’operazione descritta e, in particolare, la scissione risulti sperequata (ossia, all’esito della scissione non verranno attribuiti ai soci i medesimi valori economici che gli stessi avevano anteriormente ad essa). Pur non rilevando nel particolare caso qui in esame tale aspetto ai fini della richiesta analisi antiabuso, ciò non esclude che lo stesso possa essere valutato nelle competenti sedi accertative.
Ciò posto, si ritiene che la complessiva operazione in parola costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, nei termini di cui si dirà.
Occorre ricordare che con due previsioni pressoché di eguale tenore, sia l’articolo 172, comma 1, del TUIR per le fusioni, che il successivo articolo 173, comma 1, per le scissioni, prevedono che dette operazioni straordinarie non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse (o incorporate) ovvero della scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
In forza del menzionato principio di neutralità, sono fiscalmente irrilevanti come previsto dal comma 2 degli articoli 172 e 173 del TUIR l’eventuale avanzo o disavanzo, sia da annullamento che da concambio, emergenti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria di un’operazione di scissione. Del pari, non sono imponibili gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio e da annullamento dalla società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, in relazione agli elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, ovvero a quelli della società scissa.
La neutralità fiscale comporta, al contempo, l’effetto di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in base al quale i beni delle società fuse o incorporate, ovvero della società scissa, assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell’operazione (cfr., la circolare n. 57/E del 2008).
Tali previsioni trovano il loro fondamento nella natura riorganizzativa di dette operazioni e nella continuità dei rapporti giuridici tra i soggetti partecipanti alle operazioni di fusione e, mutatis mutandis, a quelle di scissione.
Al pari, il comma 3 dell’articolo 172 e il comma 3 dell’articolo 173 del TUIR prevedono anche la neutralità fiscale per il concambio delle partecipazioni in capo ai singoli soci delle società partecipanti alle operazioni straordinarie in parola.
Come rilevato nella citata circolare n. 57/E del 2008, infatti, ”[i]l principio di neutralità fiscale vige anche in capo ai soci della società incorporata, fusa o scissa, fatta salva la presenza di eventuali conguagli in denaro che ai sensi dell’articolo 2501 ter, comma 1 (per la fusione), ovvero dell’articolo 2506 bis, comma 1 (per la scissione), del codice civile non possono, in ogni caso, essere superiori al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate ai soci. In altri termini, la sostituzione delle partecipazioni nella società incorporata, fusa o scissa con le partecipazioni nella società incorporante, risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria della scissione, non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili in capo ai soci, in quanto le partecipazioni ricevute assumono il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nelle società di origine”.
Dunque, anche in capo ai soci, la sostituzione delle partecipazioni detenute con quelle ricevute, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria non determina alcuna fattispecie impositiva.
Un simile effetto è da ascriversi (sempre) alla natura riorganizzativa dell’operazione straordinaria (sia essa una fusione o una scissione) che viene ad essere attuata coinvolgendo i soggetti societari mediante un riassetto delle loro strutture organizzative.
Orbene, va rilevato che, in linea di massima, il porre in essere operazioni societarie volte ad approfittare di opportunità e di vantaggi (i.e., il principio di neutralità fiscale) messi a disposizione dall’ordinamento tributario non può configurare una fattispecie di abuso del diritto, laddove il loro conseguimento non sia contrario alla ratio delle norme tributarie che li prevedono o ai principi generali dell’ordinamento tributario (cfr., da ultimo, la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 165 del 2022).
Nel caso in esame, con la preliminare fusione delle Istanti e la contestuale scissione della società risultante dalla fusione stessa a favore di tre società beneficiare neocostituite (interamente partecipate dai singoli componenti della famiglia XXX), il regime di neutralità fiscale di cui ai menzionati articoli 172 e 173 verrebbe usato allo scopo:
da un lato, di assegnare alle tre società costituite a seguito della scissione (CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.) il medesimo patrimonio immobiliare (in istanza, indicato suddiviso in lotto n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3, tanti quante sono le società coinvolte), già di BETA, di GAMMA e di ALFA, prima della fusione;
da un altro lato, di continuare lo svolgimento della medesima attività economica (in particolare, quella di gestione immobiliare) già svolto dalle precedenti società (prima della fusione).
Attraverso questa unica e complessa operazione straordinaria (combinazione va sottolineato di due operazioni di segno opposto), i soci surrogherebbero, di fatto, un trasferimento fra loro delle quote delle originarie partecipazioni detenute in quote nelle tre società presenti ante fusione (ossia BETA, GAMMA e ALFA), tramite l’assegnazione per effetto della scissione asimmetrica a ciascuno di essi, della partecipazione totalitaria in una delle tre società beneficiare della scissione (CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.). Ciò avverrebbe in un contesto in cui ognuna delle società coinvolte, di fatto, manterrebbe la medesima ripartizione dei patrimoni immobiliari detenuti dalle originarie società ante fusione; ossia, l’operazione prospettata non produrrebbe alcuna sostanziale modifica patrimoniale/organizzativa in capo ai soggetti societari coinvolti (riproponendosi la ripartizione dei lotti presenti presso BETA, GAMMA e ALFA, ante fusione, in CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l., post-scissione).
Con la concatenazione di due opposte operazioni straordinarie (la fusione aggregante e la scissione disaggregante), dunque, non si assisterebbe al perseguimento di alcun interesse proprio delle società coinvolte, ma esclusivamente di quelli dei soci.
Si ritiene, pertanto, che l’operazione rappresentata in istanza non verrebbe realizzata in conformità alla ratio sottesa agli articoli 172 e 173 del TUIR e che il vantaggio fiscale che ne consegue sia, pertanto, qualificabile come indebito in quanto conseguito in aggiramento del regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all’articolo 67 del TUIR.
Anche sotto il profilo dell’assenza di sostanza economica, si deve ritenere che l’operazione costituita dalla fusione di ALFA e GAMMA in BETA e dalla contestuale scissione di quest’ultima nelle società CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l., appaia inidonea a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Al riguardo, occorre evidenziare che nell’istanza viene rappresentato che ”[l]’attuale assetto societario [ossia, l’assetto societario esistente al momento della presentazione dell’istanza, nel quale le tre società istanti sono equamente partecipate dai soci i sig.ri CAIO, SEMPRONIO e TIZIO] è il risultato di una scelta della famiglia XXX, soprattutto in considerazione dell’età dei soci di prima generazione (i.e. CAIO e SEMPRONIO) di creare le basi per separare, un domani, le compagini sociali delle Società Istanti in modo tale che i propri eredi potessero continuare autonomamente a svolgere l’attività imprenditoriale secondo le proprie prospettive ed inclinazioni. A tal fine, sono state costituite tre diverse società da assegnare, all’occorrenza, ai tre diversi rami della famiglia XXX riconducibili ai tre fratelli soci fondatori […]”.
Invero, va sottolineato che GAMMA è stata costituita nel XXX a seguito della scissione di un’altra società posseduta dalla stessa famiglia XXX (la società DELTA), mentre la ALFA è stata costituita nel XXX per effetto della scissione di BETA.
Da quanto emerge dall’istanza, dunque, la famiglia XXX con l’assetto societario raggiunto attraverso la costituzione di ALFA e di GAMMA aveva già posto le basi per effettuare il successivo passaggio generazionale.
Pur a fronte di dette ”basi”, a seguito delle operazioni descritte in istanza, si assisterebbe alla incorporazione di ALFA (e del suo patrimonio) da parte di BETA (da cui era stata come detto scorporata nel XXX), per poi essere (sostanzialmente) di nuovo scissa dalla stessa, mantenendo, peraltro, sempre il medesimo patrimonio immobiliare.
Inoltre, la circostanza che ”[l]e operazioni sopra descritte, infatti, permetteranno la creazione di tre società immobiliari afferenti ciascuna ad un diverso ramo della famiglia XXX al quale verrà attribuito un pacchetto di immobili gestionalmente congruo ed autonomo in modo tale che TIZIO potrà perseguire i propri obiettivi imprenditoriali e CAIO e SEMPRONIO creare le basi per il passaggio generazionale delle proprie società ai rispettivi eredi […]” non appare raggiunta considerato che alle società costituende, CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l. verranno assegnati rispettivamente il lotto n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3 che alla data di presentazione dell’istanza appartengono a BETA, GAMMA e ALFA, senza che sia stata prevista una particolare attribuzione di pacchetti di immobili che possano permettere il perseguimento dei diversi e inconciliabili obiettivi imprenditoriali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nel caso in esame le operazioni descritte siano prive di sostanza economica in quanto il loro utilizzo non appare conforme a normali logiche di mercato.
Nell’ambito della situazione sopra descritta, infatti, si assiste all’attuazione di due distinti negozi giuridici, di segno opposto, combinati tra loro:
il primo (la fusione) destinato ad aggregare i patrimoni delle tre società coinvolte in un unicum;
il secondo (la scissione) demandato a disaggregare il patrimonio (prima aggregato) in tanti soggetti quanti erano presenti e secondo la medesima ripartizione esistente ante fusione, tanto da far sì che il secondo (la scissione) vada a ricostituire, di fatto, la situazione antecedente al primo (la fusione).
Attraverso la combinazione di entrambi i negozi, emerge evidente che le operazioni straordinarie attuate (la fusione con contestuale scissione) verrebbero utilizzate in modo irragionevole rispetto ai fini riorganizzativi ordinariamente loro propri. Le stesse, invero, sarebbero destinate null’altro che ad ottenere una diversa ripartizione delle partecipazioni detenute dai soci nelle società coinvolte: scopo che ben potrebbe essere raggiunto attraverso altri strumenti negoziali più coerenti e diretti (come, ad esempio, la cessione di partecipazioni) rispetto all’assetto degli interessi che le parti (i.e., i soci) intendono realizzare.
Si deve ritenere che sussista anche l’ultimo requisito richiesto dall’articolo 10bis citato per la configurazione di una fattispecie di abuso, ossia l’essenzialità del vantaggio fiscale (indebito). Infatti, il complesso delle operazioni prospettate appare destinato unicamente a evitare l’imposizione fiscale delle eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza (positiva) tra il valore di mercato delle partecipazioni oggetto di un eventuale trasferimento (fra i soci, soggetti non in regime d’impresa) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Ciò posto, ritenendo integrati nell’ambito della fattispecie in esame gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto, si rende necessario procedere alla valutazione di sussistenza o meno di valide ragioni extra fiscali non marginali indicate dall’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000.
Al riguardo, occorre rilevare che, tra l’altro, le Istanti evidenziano che:
”[l] ‘obiettivo sotteso all’Operazione in esame è quello di pervenire ad un nuovo assetto societario che permetta agli attuali Soci di continuare, autonomamente, le attività imprenditoriali che attualmente sono svolte sotto il medesimo comune denominatore societario, allocandole in funzione delle diverse competenze e inclinazioni [fusione per incorporazione di ALFA e GAMMA in BETA e contestuale scissione di quest’ultima in tre società unipersonali CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.];
”[d] ‘altro canto, se i Soci non provvedessero alla suddetta riorganizzazione, il dissidio in merito alla destinazione delle risorse in pancia alle Società porterebbe ad una situazione di stallo, di depauperamento e di conseguente liquidazione per impossibilità di funzionamento delle società stesse. Tanto emerge dai già richiamati verbali di assemblea del XXX e XXX, dove i Soci manifestano la preoccupazione comune rispetto alla continuità aziendale a causa delle diverse visioni in merito alla strategia futura ed operativa delle Società di famiglia […]”.
Si ritiene che le complessive argomentazioni addotte dalle Istanti non siano idonee a escludere la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto nei termini sopra descritti perché non forniscono, nell’ambito della ricostruzione della fattispecie qui in esame, alcun elemento volto a individuare (e a dimostrare) le ragioni economiche extra fiscali alla base delle singole e concrete operazioni prospettate e attraverso le quali si esplica e realizza l’obiettivo finale dell’intero disegno prospettato. Di fatto, le Istanti non evidenziano alcun elemento (diverso dal conseguimento di un mero risparmio d’imposta nei termini sopra detti) che supporti la scelta di effettuare le operazioni descritte in istanza, tenuto conto che le dichiarate difficoltà di funzionamento delle società potrebbero essere superate ricorrendo a più consoni e legittimi strumenti predisposti dal nostro ordinamento.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non compiutamente rappresentati o descritti.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad atti, fatti e/o negozi ad essa collegata non compitamente rappresentati) realizzi un disegno un ulteriore disegno elusivo altrimenti censurabile ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000.
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