AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 febbraio 2019, n. 60
Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 15, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
Quesito
Alfa S.r.l. (di seguito “Alfa” oppure “l’Istante”) porrà in essere distinte operazioni di fusione per incorporazione delle società Gamma S.r.l. (di seguito “Gamma”) e Delta S.r.l. (di seguito “Delta”), entrambe già possedute (o che andrà medio tempore a possedere) al 100 per cento, giusta delibere assembleari del xxx 2018.
Le operazioni avranno efficacia giuridica al xxx 2018 e retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2018.
Più in particolare:
– Gamma è stata acquistata dalla Istante con atto del xxx 2017, dal socio Tizio al prezzo di euro x.xxx.xxx,00;
– Delta è invece stata invece ceduta il xxx 2016 da Zeta S.r.l. (società non appartenente al gruppo di Alfa) a Beta S.r.l. (società che controlla l’Istante, di seguito “Beta”) al prezzo di euro x.xxx.xxx,00.
L’Istante specifica che il xxx 2017 Delta ha ricevuto un conferimento di ramo d’azienda da parte di Lambda S.r.l. (estranea al gruppo di Alfa) che ha comportato un aumento di capitale sociale di euro xx.xxx,00.
Lambda S.r.l. è in tal modo entrata nella compagine sociale di Delta al xx per cento e ha successivamente ceduto tale quota a Beta al corrispettivo di euro xxx.xxx,00. Quest’ultima ne ha in tal modo riacquistato la partecipazione totalitaria.
Nel mese di x 2018 Delta ha ceduto il ramo energia a Beta e, contestualmente, quest’ultima ha ceduto l’intera partecipazione in Delta a Alfa.
In seguito a tale operazione Alfa procederà alla incorporazione di Delta.
Entrambe le società da incorporare appartengono al gruppo di Alfa e operano nello stesso settore economico.
Mediante le fusioni Alfa annullerà le proprie partecipazioni nelle incorporande e non modificherà l’oggetto sociale.
Alfa adotta i principi contabili IAS/IFRS e, trattandosi di operazione definibile quale business combination involving entities under common control, la contabilizzazione seguirà le indicazioni di cui ai Documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2.
Per effetto dell’operazione, l’Istante iscriverà nel proprio bilancio una Lista Clienti del valore netto contabile complessivo di euro xx.xxx.xxx,80, con il relativo Fondo imposte differite di euro x.xxx.xxx,65, in quanto già iscritta nel bilancio consolidato della controllante.
L’Istante chiede conferma della possibilità di beneficiare dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori (Lista Clienti) iscritti in bilancio in seguito all’operazione straordinaria.
Soluzione prospettata dal contribuente
Alfa, uniformandosi al criterio contabile della continuità dei valori previsto dai documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2, iscriverà nel proprio bilancio separato post fusione i valori delle attività e delle passività delle incorporate come risultanti dal bilancio consolidato della controllante in ossequio al metodo predecessor basis, secondo il quale le attività nette sono trasferite ai valori risultanti alla data del trasferimento dal bilancio consolidato della controllante comune delle società che realizzano l’aggregazione.
Sul punto, l’Istante ha evidenziato che l’iscrizione dei maggiori valori della Lista Clienti nel bilancio consolidato è avvenuta per effetto del Price Purchase Allocation allorquando la stessa Istante ha acquistato le partecipazioni in Gamma e Beta ha acquistato quelle in Delta, essendo entrambi gli acquisti intercorsi con soggetti estranei al gruppo. Dunque, tali acquisizioni sono state contabilmente trattate quali business acquisition in base all’IFRS 3.
I maggiori valori dell’asset Lista Clienti delle due incorporande, già iscritti nel bilancio consolidato, non sono stati oggetto di riallineamento ai sensi dell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185 del 2008 al momento dell’acquisizione, al fine di non incorrere nella recapture in vista delle prospettate operazioni di fusione.
Ritiene, dunque, di poter affrancare i valori della Lista Clienti iscritte nel proprio bilancio post fusione, in quanto relativi ad asset già iscritti nel bilancio consolidato.
Con nota del 8 febbraio 2019, assunta con prot. RU n. xxxx/2019, l’Istante ha trasmesso i dati contabili di sintesi delle operazioni che hanno condotto all’aggregazione aziendale illustrata in istanza nonché una nota illustrativa dei vari step dell’acquisizione.
Più precisamente sono stati forniti i dati relativi all’acquisizione di Delta da parte di Alfa, quelli relativi alla successiva fusione tra i predetti soggetti, nonché le scritture contabili relative agli effetti di consolidamento derivanti dalla iscrizione nel bilancio della capogruppo Alfa S.p.A. degli asset dell’acquisita nel 2016.
Ad esplicazione delle predette informazioni, l’Istante fornisce taluni chiarimenti di seguito riportati:
“L’attività di valutazione ha comportato le seguenti rettifiche ai valori di libro iscritti nei bilanci delle entità acquisite, nonché le seguenti considerazioni in relazione al corrispettivo trasferito:
mln/euro | Delta | Ramo “Lambda” |
Valore contabile attività nette acquisite | x,5 | – |
Rettifiche per valutazione al fai value: | ||
Attività immateriali (lista clienti) | x,8 | x,3 |
Attività/(Passività) fiscali differite | (x,8) | (x,4) |
Fair value attività nette acquisite | x,5 | x,9 |
Esborso di cassa | x,9 | x,6 |
Corrispettivi potenziali | x,6 | x,3 |
Fair value corrispettivo | x,5 | x,9 |
In merito alle scritture contabili necessarie alla rappresentazione dell’operazione nel bilancio consolidato, al 31 dicembre 2016 è stata effettuata la seguente scrittura di consolidamento:
Dare | Avere | |
Lista clienti | x.xxx.xx3 | |
Fondo imposte differite | x.xxx.xx2 | |
Utili indivisi | x.xxx.xx1 | |
x.xxx.xx3 | x.xxx.xx3 |
Nella sostanza questa scrittura va ad allocare la differenza che emerge nel primo step di consolidamento dove viene stornato il valore della partecipazione e il patrimonio netto contabile dell’acquisita. Come si può desumere dalla tabella precedente, infatti, la differenza tra la voce “Fair value corrispettivo” pari a x,5 milioni di euro e la voce “Valore contabile delle attività nette acquisite” pari a x,5 milioni di euro risulta essere x,0 milioni di euro, ovvero la voce che deve essere “allocata” in sede di consolidamento. Come esplicitato in premessa, i processi valutativi del Gruppo hanno valorizzato questa differenza come un’attività immateriale “Lista clienti”, al netto del relativo effetto fiscale rilevato in applicazione del principio IAS 12. In corrispondenza dello stesso bilancio è stato poi calcolato l’ammortamento di periodo di tale lista clienti, per la quale è stata definita una vita utile di 10 anni:
Dare | Avere | |
Ammortamento immob. immateriali | xxx.xx1 | |
Fondo ammortamento liste clienti | xxx.xx1 | |
Fondo imposte differite | xxx.xx1 | |
Imposte differite C/E | xxx.xx1 | |
x.xxx.xx2 | x.xxx.xx2 |
Valgono le medesime considerazioni per il nuovo acquisto quote dell’esercizio 2017 (resosi necessario per il conferimento effettuato da un socio esterno che aveva ridotto la percentuale di partecipazione nella società).
In considerazione dei processi di ammortamento intervenuti negli anni, la situazione contabile nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 risultava essere la seguente:
Delta | “Ramo” Lambda | Totale | |
Lisa clienti | x.xxx.xx3 | x.xxx.xx0 | xx.xxx.xx3 |
Fondo amm. lista clienti | -x.xxx.xx3 | -xxx.xx3 | -x.xxx.xx6 |
Fondo imposte differite | -x.xxx.xx9 | -xxx.xx0 | -x.xxx.xx9 |
Passando all’analisi dei bilanci separati, al termine dell’esercizio 2017, quindi, il valore di iscrizione nel bilancio di Beta Srl della partecipazione in Delta Srl era pari a x.xxx.xx5 euro che può essere così suddiviso:
– prezzo provvisorio per l’acquisto della partecipazione versato nel 2016 pari a x.xxx.xx4 euro;
– conguaglio prezzo per l’acquisto della partecipazione versato nel 2016 pari a xxx.xx7 euro;
– ri-acquisto quote Delta Srl a seguito del conferimento ramo “Lambda” da parte di un socio terzo (che aveva determinato una riduzione della percentuale di possesso) per xxx.xxx euro;
– conguaglio prezzo per ri-acquisto quote Delta Srl per -x.xxx euro.
Nel corso del 2018 Delta Srl ha ceduto alla controllante Beta Srl il ramo d’azienda “1”. Tale operazione non ha comportato l’iscrizione nel bilancio dell’acquirente di alcuna lista clienti. In sede di valutazione contabile dell’acquisizione della società Delta, infatti, alla luce della numerosità e del margine dei clienti ramo2 rispetto ai clienti ramo1 acquisiti e in considerazione dei multipli di mercato significativamente più elevati per la clientela ramo1 rispetto alla clientela ramo2, nonché in considerazione delle successive strategie commerciali, il Gruppo ha valorizzato la lista clienti riferita all’attività ramo1.
Successivamente Beta Srl ha ceduto la partecipazione in Delta Srl per xx.xxx.xx7 euro alla controllata Alfa Srl. Tale acquisizione ha determinato la seguente scrittura contabile:
Dare | Avere | |
Cassa | xx.xxx.xx7 | |
Partecipazione | xx.xxx.xx7 |
Si è poi proceduto alla contabilizzazione dell’operazione di fusione tramite la seguente rilevazione contabile (sintetica):
Dare | Avere | |
Transitorio attivo | x.xxx.xx8 | |
Transitorio passivo | x.xxx.xx6 | |
Transitorio economico | xxx.xx6 | |
Partecipazione | xx.xxx.xx7 | |
Lista clienti | xx.xxx.xx3 | |
Forndo ammortamento lista clienti | x.xxx.xx6 | |
Fondo imposte differite | x.xxx.xx9 | |
Riserva | x.xxx.xx3 | |
xx.xxx.xx4 | xx.xxx.xx4 |
Le voci “transitorio” rappresentano la sintesi dei saldi confluiti nel bilancio dell’incorporante Alfa Srl (crediti e debiti commerciali, crediti e debiti tributari, ecc.). Sono inclusi anche i valori economici dell’esercizio 2018 fino alla data di efficacia giuridica della fusione poiché è stata prevista la retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio. La voce “Partecipazione” rappresenta lo storno del valore iscritto all’atto dell’acquisizione. Le voci “Lista Clienti”, “Fondo ammortamento lista clienti” e “Fondo imposte differite” sono i valori ereditati dal bilancio consolidato, poiché già in questo iscritti al momento dell’acquisizione del controllo. La voce residuale “Riserva” rappresenta la differenza, alla data di efficacia contabile, tra valore della partecipazione e saldi caricati.
Per effetto delle operazioni di aggregazione sopra descritte, le liste clienti non sono state iscritte in Riserve negative di patrimonio netto e non ne hanno generate. Ciò in quanto, in ossequio al principio della continuità dei valori contabili, previsto dal Documento Assirevi OPI n. 2 (Revised), in caso di operazioni under common control, le società incorporanti hanno iscritto nel proprio bilancio separato post fusione i valori delle attività e passività delle incorporate quali risultanti dal bilancio consolidato della controllante (Alfa Spa). Pertanto, le incorporanti hanno iscritto anche i valori contabili corrispondenti alle liste clienti delle incorporate, al netto dell’effetto fiscale, in quanto tali valori erano già stati iscritti nel bilancio consolidato della controllante per effetto dell’originaria acquisizione delle partecipazioni da soggetti terzi, estranei al gruppo, operazione quest’ultima rientrata in ambito IFRS3.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’acquisizione delle partecipazioni fosse avvenuta non da soggetti terzi, ma da soggetti appartenenti al gruppo, nel bilancio consolidato sarebbero state iscritte non le liste clienti, ma riserve negative di patrimonio netto, espressioni della differenza tra il valore di apporto e quello preesistente presso la società dante causa; e tale riserva negativa di patrimonio netto, con l’operazione di fusione, sarebbe stata ereditata nel bilancio delle incorporanti post fusione, senza far emergere alcun maggior valore nell’attivo.
Nella prima ipotesi, quindi, a differenza della seconda, l’applicazione del principio della continuità dei valori comporta l’iscrizione di maggiori valori contabili, le liste clienti appunto, non riconosciuti fiscalmente, facendo emergere quei disallineamenti tra maggiori valori civili e corrispondenti valori fiscali che le discipline di affrancamento intendono eliminare, tale essendo la ratio espressa nella R.M. 124/E del 6 dicembre 2010.
Occorre inoltre ricordare che il valore della partecipazione in Delta Srl iscritto nel bilancio di Beta Srl (società che ha effettuato le operazioni di acquisizione con soggetti terzi negli esercizi 2016 e 2017) era pari a x.xxx.xx5 euro. Sulla base di questo corrispettivo sono state effettuate le valutazioni circa il valore implicito di liste clienti successivamente emerse e iscritte nel bilancio consolidato di Gruppo. Nel corso dell’esercizio 2018 Beta Srl ha ceduto la partecipazione in Delta Srl alla controllata Alfa Srl (detenuta all’xx%) per x.xxx.xx2 euro, realizzando quindi una plusvalenza tassata di x.xxx.xx7 euro. Il maggior valore della partecipazione emerso da questa transazione di mercato non ha tuttavia determinato l’iscrizione di un’ulteriore lista clienti poiché l’operazione si qualifica come business combination under common control. La riserva negativa, che quindi emerge, non riguarda la lista clienti ed è principalmente riferibile a quest’ultima operazione che ha, come già commentato, determinato un aumento del differenziale tra valore della partecipazione e patrimonio netto dell’acquisita senza alcuna allocazione ad asset tangibili o intangibili”.
Alla luce dei dati e delle illustrazioni fornite, l’Istante ritiene dunque di poter accedere al regime di affrancamento previsto dall’articolo 15, comma 10, del D.L. 185 del 2008.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In deroga alle disposizioni dell’articolo 176, comma 2-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), l’articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 dispone che “i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter” con le peculiari aliquote e modalità previste nel medesimo testo legislativo.
In generale, i regimi di affrancamento previsti sia dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR che dall’articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008, consentono di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alle differenze che originano, anche in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).
In base alla descrizione fornita in istanza, la Lista Clienti rappresenta un asset emerso nel bilancio consolidato di Alfa S.p.A. in sede di acquisizione delle partecipazioni totalitarie nelle società Gamma e Delta da parte dell’Istante e di Beta (che ha poi ceduto alla Istante le partecipazioni in Delta nel xx 2018), operazioni contabilizzate quale business acquisition alla luce dell’IFRS 3. La successiva incorporazione che l’istante intende porre in essere tra entità under common control comporta l’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l’assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale.
Ciò posto, si osserva che, nella misura in cui la fusione tra entità under common control comporti in base alla corretta applicazione dei principi contabili il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 mediante l’assolvimento dell’imposizione sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.
Si osserva, infine, che rimane ferma la potestà dell’amministrazione finanziaria di verificare sia la liceità del comportamento contabile adottato sia la corretta quantificazione dell’ammontare dei disallineamenti emergenti nel bilancio individuale, post-fusione, della società istante; a tal proposito, si evidenzia che ogni valutazione in merito all’individuazione del fair value delle attività e passività trasferite è estranea all’ambito applicativo dell’interpello e riscontrabile dall’amministrazione finanziaria unicamente in sede di accertamento (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1).