AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 dicembre 2021, n. 873
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione tra società francesi con partecipazioni in società italiane. Articolo 172 del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, anche, “Istante”) è una_______ e appartiene a un gruppo internazionale attivo nel settore ______. La Società Istante è fiscalmente residente in Francia e non possiede stabile organizzazione in Italia.
ALFA detiene il 100 per cento del capitale sociale di BETA ______ anch’essa residente in Francia e priva di stabile organizzazione in Italia.
BETA, a sua volta, detiene partecipazioni in diverse società, fra cui le società italiane XXX (partecipazione pari al _____per cento del capitale sociale), YYY (____per cento) e ZZZ (____per cento).
La Società Istante ha intenzione di procedere a una riorganizzazione (…) che prevede l’eliminazione di alcune holding intermedie, compresa BETA. Per questo motivo, si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di BETA nella controllante ALFA.
L’operazione straordinaria sarà realizzata nel corso del ______. In data _____, ALFA e BETA hanno sottoscritto il relativo progetto di fusione.
La fusione tra ALFA e BETA sarà regolata dalla legislazione civilistica e fiscale francese, in particolare si tratta di una fusione semplificata poiché la società incorporata è interamente partecipata dall’incorporante. L’operazione non comporta l’emissione di nuove azioni da parte dell’incorporante, non viene stabilito un rapporto di cambio e non è previsto un conguaglio in denaro. Per effetto della fusione si verifica la successione a titolo universale fra i soggetti coinvolti, per cui la società incorporante ALFA assumerà tutti i diritti, gli obblighi, le attività e le passività dell’incorporata BETA. ALFA erediterà, inoltre, i valori contabili delle attività e passività di BETA.
In Francia, l’operazione sarà considerata fiscalmente neutrale. L’operazione soddisfa la definizione di fusione di cui all’articolo 210 A del Code Generale des Impôts. La fusione non comporterà l’emersione di alcun reddito imponibile o perdita deducibile né in capo a BETA, in qualità di società fusa, né in capo a ALFA, in qualità di incorporante, non costituendo né un evento realizzativo né una distribuzione dei beni della società fusa, ma determinerà la continuità dei valori fiscali delle partecipazioni transitate da BETA a ALFA. Inoltre, ai sensi dell’articolo 115 del Code Generale des Impôts, la fusione non sarà trattata come un evento distributivo.
Per effetto dell’operazione sopra descritta, le partecipazioni di BETA nelle società italiane XXX, YYY e ZZZ confluiranno nel patrimonio di ALFA.Ciò premesso, ALFA chiede se l’operazione prospettata nell’istanza di interpello possa beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni societarie dall’articolo 172 del TUIR, con la conseguenza che i plusvalori insiti nelle partecipazioni in società italiane non saranno assoggettati a tassazione in Italia in occasione dell’operazione straordinaria e del trasferimento delle medesime partecipazioni dal patrimonio di BETA a quello di ALFA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA ritiene che l’operazione di fusione descritta nell’istanza di interpello possa beneficiare della neutralità fiscale prevista dall’articolo 172 del TUIR, poiché la fattispecie è assimilabile a quella descritta dall’Amministrazione finanziaria con risoluzione del 3 dicembre 2008, n. 470/E.
L’operazione che avviene in Francia è assimilabile a una fusione secondo il diritto societario italiano poiché, fra l’altro, comporterà la successione universale del patrimonio di BETA in favore di ALFA.
Le due società coinvolte nell’operazione hanno una forma giuridica assimilabile alle società di capitali italiane. ALFA è una ____. BETA, invece, è una________. Sia la _________che la ________sono tra le forme giuridiche di società francesi elencate nella tabella A allegata al TUIR, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, c.d. direttiva madre-figlia (cfr. articolo 178, comma 1, lettera a), del TUIR).
L’operazione produce, altresì, effetti fiscali in Italia, considerato il trasferimento delle partecipazioni in diverse società italiane dal patrimonio di BETA a quello di ALFA.
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia stabilisce la regola generale secondo cui l’alienazione di quote societarie è imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del cedente (cfr. articolo 13, par. 4).
Tuttavia, il paragrafo 8, lettera b), del Protocollo aggiuntivo della citata Convenzione attribuisce potestà impositiva al nostro Paese in relazione a partecipazioni in società italiane, detenute da un soggetto residente in Francia, superiori al 25 per cento del capitale (c.d. “partecipazioni importanti”).
Sebbene l’Italia, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni con la Francia, abbia la potestà impositiva sulle partecipazioni in XXX, YYY e ZZZ, la fusione che avviene fra le due società francesi descritte nell’istanza di interpello rispetta le condizioni previste dalla risoluzione n. 470 del 2008 e, pertanto, a parere di ALFA, dovrebbe essere considerata fiscalmente neutrale. Secondo l’Istante, l’operazione non può essere in alcun modo ricondotta ad una cessione, un evento realizzativo o liquidatorio e per questo motivo non può produrre un reddito riconducibile ad alcuna categoria prevista dal TUIR.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il quesito prospettato nell’istanza di interpello attiene al corretto trattamento fiscale, per quanto riguarda le imposte dirette, della fusione con la quale ALFA incorporerà BETA. Entrambe le società sono fiscalmente residenti in Francia e non possiedono stabili organizzazioni in Italia.
L’operazione straordinaria comporterà il trasferimento, dal patrimonio di BETA a quello di ALFA, delle partecipazioni nelle società italiane XXX, YYY e ZZZ. Si ricorda che sui plusvalori derivanti da tale trasferimento viene attribuita potestà impositiva al nostro Paese dalle disposizioni del Protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
In particolare, il paragrafo 8, lettera b), del citato Protocollo dispone che: ” nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 13, gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società”.
In altri termini, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia attribuisce potestà impositiva al Paese di residenza della “società ceduta”, in questo caso l’Italia, se la partecipazione societaria risulti superiore al 25 per cento.
Si rende, pertanto, necessario stabilire se, sul piano dell’ordinamento domestico, l’operazione straordinaria in esame debba essere considerata o meno fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi. Come noto, la neutralità fiscale della fusione comporta l’applicazione del c.d. tax deferral o differimento dell’imposizione, per cui la tassazione del plusvalore sulle partecipazioni nelle società italiane è rinviata ad una eventuale cessione futura delle quote da parte della società incorporante.
Diversamente, considerare la fusione tra ALFA e BETA realizzativa sul piano fiscale comporta la tassazione immediata della plusvalenza nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR.
Al riguardo, si osserva che l’operazione non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria recata dalla direttiva 2009/133/CE del Consiglio UE (c.d. direttiva fusioni-scissioni): quest’ultima, infatti, è applicabile ad operazioni di ristrutturazione aziendale realizzate tra società appartenenti a Stati membri diversi dell’Unione europea, mentre nel caso in esame entrambe le società partecipanti all’operazione di fusione (ALFA e BETA) sono residenti ai fini fiscali nello stesso Stato, cioè la Francia (cfr. risoluzione del 12 febbraio 2008, n. 42/E).
Come chiarito con risoluzione 3 dicembre 2008, n. 470/E, tale circostanza, tuttavia, non preclude in linea di principio che all’operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 172 del TUIR. La disciplina nazionale in materia di fusioni, nel prevedere un regime di neutralità fiscale con riguardo ai beni delle società incorporate o fuse, non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte. Dispone in via generale che “la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento” (cfr. art. 172, comma 1, del TUIR).
Più precisamente, secondo il citato documento di prassi, il regime di neutralità fiscale può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l’operazione non sia disciplinata dalla direttiva UE fusioni-scissioni (nel qual caso troverebbero applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 178 a 181 del TUIR) e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:
– l’operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;
– i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
– l’operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.
Nel caso in esame, l’istante afferma che l’aggregazione aziendale fra ALFA e BETA è regolata dagli articoli L236-1 e seguenti del Code de Commerce francese. La legislazione transalpina stabilisce che con l’operazione di fusione una o più imprese trasferiscono i propri beni a una società esistente o ad una nuova società da esse costituita. I soci delle società che trasferiscono il loro patrimonio ricevono in cambio quote o azioni della società risultante dalla fusione ed, eventualmente, un conguaglio in danaro che non può essere superiore al 10 per cento del valore nominale delle quote o delle azioni attribuite. Il successivo articolo L236-2 consente che l’operazione possa essere realizzata da società di differente forma giuridica. In base all’articolo L236-3, la fusione comporta lo scioglimento senza liquidazione della società incorporata e la trasmissione universale del suo patrimonio all’incorporante, nello stato in cui si trova alla data di completamento dell’operazione. Gli azionisti della società estinta assumono la qualità di soci dell’incorporante alle condizioni stabilite nell’atto di fusione.
All’operazione di fusione tra ALFA e BETA si applicano, inoltre, le disposizioni sulla fusione semplificata di cui all’articolo L236-11 del Code de Commerce.
L’operazione non prevede aumento di capitale da parte dell’incorporante e non viene stabilito un rapporto di cambio (cfr. progetto di fusione, articolo____).
Considerate le norme del Code de Commerce che regolano l’incorporazione di BETA in ALFA e gli effetti che la stessa produrrà in capo ai soggetti partecipanti, si ritiene che l’operazione sia qualificabile come fusione secondo la definizione recata dall’articolo 2501 e seguenti del codice civile italiano. In altri termini, nella fattispecie in esame, è rispettata la prima delle condizioni indicate nella Risoluzione n. 470/E del 2008, riguardante gli aspetti civilistici dell’operazione straordinaria.
Nell’istanza viene precisato, inoltre, che ALFA e BETA rivestono due forme giuridiche omologhe a quelle previste per le società di diritto italiano (seconda condizione).
Con riferimento al terzo requisito richiamato nel citato documento di prassi, si osserva che l’operazione produce in Italia effetti sulla posizione fiscale dei soggetti coinvolti poiché, come affermato in precedenza, le partecipazioni nelle società italiane XXX, YYY e ZZZ, sulle quali il nostro Paese conserva la potestà impositiva in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, sono trasferite dal patrimonio dell’incorporata a quello della società incorporante.
In definitiva, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che la fusione fra ALFA e BETA soddisfi le condizioni per non essere assoggettata ad imposta in Italia.
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