GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Comunicato 22 luglio 2021
Garante privacy e associazione Aitra – Anticorruzione: Firmato protocollo tra Garante privacy e associazione Aitra
Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Presidente pro tempore dell’Associazione italiana trasparenza e anticorruzione (AITRA), Giorgio Martellino, hanno sottoscritto un protocollo per l’avvio di una reciproca collaborazione.
L’Autorità e l’Associazione, sotto i rispettivi profili di competenza, sono impegnate nello sviluppo delle attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai temi della trasparenza e dell’accessibilità alle informazioni, ai dati e ai documenti.
Con il protocollo, che ha la durata di tre anni, l’Autorità e l’Associazione si impegnano a realizzare percorsi di formazione per il contrasto alla corruzione e per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa nelle società di diritto privato, controllate o partecipate della P.A., e negli enti pubblici economici, attraverso l’approfondimento delle tematiche della protezione dati.
Le modalità di svolgimento delle attività saranno definite di volta in volta con specifici accordi tra le Parti.
Allegato
Convenzione tra il Garante per la protezione dei dati personali, e l’Associazione italiana trasparenza e anticorruzione
CONSIDERATO
– che il settore della protezione della tutela dei dati personali presenta delle fortissime connessioni e sovrapposizioni con l’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amminitrazione, in particolar modo con riferimento ai temi della trasparenza e dell’accessibilità totale alle informazioni, ai dati e ai documenti;
– che il ruolo del Garante risulta ampliato e rafforzato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. decreto innesto), che ha ancor più dettagliato i particolari compiti e i significativi poteri del Garante, modificando opportunamente le norme già presenti nel Codice della privacy;
– che il Garante ha come scopo istituzionale primario quello di controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al GDPR nonché a leggi e regolamenti nazionali e di prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
– che tale compito si coniuga, evidentemente, con il connesso obiettivo della prevenzione e del contrasto del fenomeno corruttivo e della c.d. maladministration attraverso lo strumento della trasparenza e dell’accessibilità totale, la cui attuazione coinvolge inevitabilmente il trattamento di dati personali e la compatibilità con le regole recate dal GDPR;
– che il GPDP ha, tra i suoi compiti istituzionali, anche quelli: a) di segnalare al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali; b) di curare l’informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali; c) di coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale;
– che l’AITRA rappresenta un osservatorio, un luogo di confronto e di studio su tutte le problematiche connesse all’applicazione della normativa anticorruzione e, più in generale, dei temi della prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, della trasparenza e dell’etica;
– che l’AITRA è impegnata quale associazione volta a valorizzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella pubblica amministrazione, nelle società di diritto privato, controllate o partecipate della PA. E negli enti pubblici economici, tenendo conto, in particolare, anche del ruolo dei Responsabili della prevenzione dei dati (DPO);
– che l’AITRA si caratterizza per le continue proposte formative, rivolte ad associati e non, ed è impegnata da tempo nell’opera di sviluppare soluzioni concordate a problemi comuni, che possano nel tempo evolvere in linee-guida e vere e proprie best practice di settore, anche con riguardo ai temi della trasparenza e del trattamento dei dati personali;
– che presso l’AITRA operano studiosi e professionisti interessati alle tematiche connesse alla prevenzione della corruzione, alla circolazione di una cultura della legalità e della trasparenza amministrativa nonché al corretto trattamento dei dati personali e che sono disponibili le competenze interdisciplinari necessarie per svolgere ricerche e attività formative in questo campo.
Visto lo Statuto e il Codice etico dell’AITRA;
Ritenuto opportuno fissare i criteri e le modalità di una collaborazione volta alla realizzazione di percorsi di formazione specifica in materia di contrasto alla corruzione, diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e dell’etica pubblica nelle società di diritto privato, controllate o partecipate della PA e negli enti pubblici economici, anche con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle surriferite attività;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.
ART. 2
Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell’etica nelle società di diritto privato, controllate o partecipate della PA e negli enti pubblici economici, attraverso l’approfondimento delle tematiche che coinvolgono il trattamento e la protezione dei dati personali.
ART. 3
Ai fini di cui all’articolo 2, le Parti si impegnano:
- a) a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo gli specifici progetti elaborati o da elaborarsi, per la realizzazione di iniziative volte a favorire la protezione dei dati personali nel trattamento in ambito pubblico, sia da parte di pubbliche amministrazioni che da parte di soggetti privati, anche al fine di contrastare il fenomeno della corruzione nelle società di diritto privato, controllate o partecipate della PA e negli enti pubblici economici, determinato dall’illecito trattamento dei dati personali, anche in occasione della esposizione di documenti e dati sui siti web nonché in applicazione degli istituti dell’accesso documentale e dell’accessibilità totale nei casi previsti dalla legge;
- b) a promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano all’elaborazione di strumenti di corretto trattamento dei dati personali e alla diffusione di buone pratiche negli specifici settori maggiormente esposti al rischio violazione della privacy;
- c) a cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica anche al fine di ampliare la gamma delle opportunità di qualificazione professionale dei DPO.
ART. 4
I Referenti per l’attuazione del presente Protocollo sono:
- a) per il GPDP: prof. Pasquale Stanzione;
- b) per l’AITRA: avv. Giorgio Martellino.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
Le Parti concorderanno in specifici accordi attuativi i contenuti e le modalità operative delle singole iniziative in cui potrà articolarsi la collaborazione, al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo, da approvarsi nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna Parte e da stipularsi nelle stesse forme del medesimo.
ART. 5
Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra, nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo.
Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.
La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.
ART. 6
Le Parti s’impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.
ART. 7
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto, ove non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 8
Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è compiuto in conformità alla vigente normativa in materia.
ART. 9
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per il GPDP: segreteria.generale@gpdp.it
per l’AITRA: associazione.aitra@gmail.com
ART. 10
Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti.
Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del GPDP.
ART. 11
Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo si fa riferimento alle norme del codice civile.
ART. 12
Il presente accordo è soggetto all’imposta di registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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