GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Provvedimento 30 luglio 2019, n. 156

Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’individuazione dei criteri, le condizioni e gli adempimenti per richiedere l’anticipo TFS/TFR, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento dell’istituendo Fondo di garanzia – 30 luglio 2019

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere dell’Autorità su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’individuazione dei criteri, le condizioni e gli adempimenti per richiedere l’anticipo TFS/TFR, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento dell’istituendo Fondo di garanzia. Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (reddito di cittadinanza), il quale stabilisce che sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i lavoratori (pensionandi o pensionati)  possano presentare una richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare tra i Ministri competenti e l’Associazione bancaria italiana.

Inoltre, l’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso ai predetti finanziamenti, la cui gestione è affidata all’INPS (comma 8).

Il comma 7 del predetto articolo, prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni per lo stesso, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Nella relazione illustrativa è chiarito che ancorché l’articolo 23, comma 7, non specifichi la natura giuridica del predetto decreto, si è ritenuto che esso abbia natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento in esame si compone di 16 articoli e stabilisce i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l’accesso all’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio, del trattamento di fine rapporto (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999), dell’indennità di premio di servizio e di buonuscita, di anzianità e delle altre indennità di fine servizio o indennità  equipollenti  corrisposte  una-tantum  comunque  denominate  spettanti  a  seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego (c.d. TFS/TFR), nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia.

In particolare, l’articolo 3 individua i soggetti beneficiari dell’anticipo TFS/TFR, mentre l’articolo 4 ne disciplina le caratteristiche, definendo anche la natura giuridica del contratto di anticipazione.

L’articolo 5 provvede a definire le modalità di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR stabilendo che la stessa vada presentata all’INPS o altro ente pubblico responsabile, anche on-line direttamente da parte dell’utente munito di PIN dispositivo ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell’INPS.  Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’ente erogatore comunica, anche con modalità telematiche, la certificazione del diritto al TFS/TFR ed il relativo ammontare ovvero il rigetto della stessa, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.

L’articolo 6 disciplina la procedura per la presentazione della domanda di anticipo, unitamente alla necessaria documentazione, alla banca e l’accettazione della proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca, sullo base di uno schema che sarà allegato all’accordo quadro (art. 7).  Sempre l’articolo 6, comma 5, stabilisce che, successivamente, l’ente erogatore, effettuate le ulteriori verifiche ed acquisita la garanzia del Fondo, comunichi alla Banca la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto e renda indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR. La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo.

L’articolo 8 disciplina i casi di mancata accettazione della domanda quando, tra l’altro, il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della centrale rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento (art. 8, primo comma, lett. b)).

Gli articoli da 9 a 13 dello schema di regolamento disciplinano il Fondo di garanzia, l’attivazione e la surroga dello stesso nonché l’operatività della garanzia previsto dallo Stato e l’estinzione anticipata del finanziamento.

Infine, l’articolo 15 disciplina l’accordo quadro di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 4/2019 da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS.

RITENUTO

3. Il trattamento di dati personali effettuato in applicazione del regolamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri, come previsto dall’articolo 6, par. 1, lett e), del Regolamento. Il predetto Regolamento (che è necessario citare nel preambolo) ha ribadito e rafforzato il richiamo al rispetto del principio di liceità del trattamento che impone al legislatore di contemperare il diritto alla protezione dei dati con le specifiche esigenze sottese al trattamento, prevedendo espressamente che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito, tra l’altro, alle condizioni relative alla liceità del trattamento da parte del titolare, ai periodi di conservazione ed alle misure di sicurezza (cfr. art. 6, par. 3, lett b)).

Ciò premesso, al fine di rendere lo schema di regolamento pienamente conforme ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati, si formulano le seguenti osservazioni.

3.1 Il trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio dell’anticipo del TFS/TFR, coinvolge una molteplicità di soggetti, quali l’INPS (o altri enti pubblici responsabili), patronati o intermediari dell’Istituto, le banche ed il Ministero dell’economia e delle finanze. In conformità alle disposizioni del Regolamento (articoli 24, 26, 28 e 29) è necessario che vengano indentificati con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali, nonché definite chiaramente le rispettive responsabilità ed attribuzioni, in particolare quella di titolare o contitolari e di responsabile del trattamento, informazioni da rendere anche all’interessato, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza (art. 13 del Regolamento).

A tal fine, si ritiene opportuno che nello schema di regolamento venga inserita una specifica disposizione dedicata alla disciplina del trattamento dei dati personali nella quale individuare, nel dettaglio, il ruolo assunto dai diversi soggetti e le relative finalità, le modalità di trasmissione dei dati, nonché previsti adeguati termini di conservazione.

3.2 Con specifico riferimento all’articolo 5 dello schema di regolamento, rubricato “Certificazione del diritto all’Anticipo TFS/TFR”, è necessario prevedere che gli enti di patronato o gli intermediari siano specificamente delegati dal richiedente ai fini della presentazione della domanda di certificazione e che l’INPS, in conformità alle norme vigenti, sia tenuto a verificare la validità della predetta delega.

3.3 Con riferimento alla sicurezza dei sistemi e dei dati, nel tenere conto del nuovo regime previsto dal Regolamento (artt. 32 e seguenti), è necessario che sia integrato l’articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento nella parte in cui stabilisce, tra l’altro, che per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda può essere presentata secondo modalità indicate nell’apposita sezione del sito dell’Istituto, on line  e direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo. A tal fine, si suggerisce di integrare il predetto comma, inserendo dopo le parole “munito di PIN dispositivo” le seguenti: “rilasciato dall’Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Inoltre, l’articolo 15, comma 1, dello schema prevede che le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi siano definiti nell’Accordo quadro per l’anticipo TFS/TFR (di cui all’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019).

Nel rammentare che tali misure dovranno necessariamente tenere conto dei principi di minimizzazione ed integrità dei dati nonché della necessità di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (che opportunamente potrebbero essere richiamati nell’atto), ed in analogia con quanto previsto per gli accordi quadro in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica il cui trattamento presenta caratteristiche analoghe a quello in esame, si segnala la necessità di integrare il predetto articolo prevedendo espressamente il parere del Garante sullo schema di accordo quadro.

Tutto ciò premesso il Garante

esprime parere, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le osservazioni di cui ai punti da 3.1 a 3.3.