GARANTE PROTEZIONE DEI PERSONALI – Delibera 26 luglio 2018, n. 437
Deliberazione del 26 luglio 2018 – Attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018
DELIBERA
limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018, l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata:
a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell’ambito di:
trattamenti di dati effettuati da società/enti che gestiscono banche dati di rilevanti dimensioni;
trattamenti di dati personali effettuati presso istituti di credito relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo di dati da parte di soggetti aventi diritto, anche in riferimento al tracciamento degli accessi e a correlate misure di protezione;
trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di telemarketing;
b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell’obbligo di informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;
l’attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai punti a), e b) di cui al punto 1), n. 30 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza.
Resta fermo che l’Ufficio potrà avviare ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d’ufficio ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti.
L’Ufficio informerà il Collegio sull’individuazione dei soggetti di cui ai punti a), b) e c) e riferirà, alla fine del semestre sull’andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, lettera e) del Regolamento n. 1/2000 (come modificato dalla deliberazione n. 374 del 25 giugno 2015).
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