AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 22 del 15 novembre 2023
Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento – Tenuta dei registri di c/s e disciplina inventariale – Istruzioni operative
Con la circolare n. 21/2023 (NOTA 1) sono state fornite istruzioni per la separata detenzione e contabilizzazione dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento di cui alla norma UNI EN 15940, utilizzati tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio di cui alla norma UNI EN 590.
Si tratta, com’è noto, di gasoli caratterizzati da una filiera produttiva, distributiva e commerciale distinta da quella dell’ordinario gasolio da fonte fossile (NOTA 2).
In particolare, sono stati identificati, per i fini fiscali di competenza, i seguenti tre distinti prodotti energetici, sia puri, sia denaturati:
a) HVO (Hydrotreated Vegetable Oil);
b) gasolio GTL di origine fossile;
c) gasolio GTL RFNBO.
Conseguentemente, per la presentazione in forma telematica dei dati di contabilità e dei documenti di accompagnamento da parte dei soggetti a tal fine obbligati, sono stati definiti appositi codici CADD, già attivi in ambiente di esercizio, ed è stato stabilito al 1° dicembre 2023 il relativo termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
Inoltre, è stato precisato che ciascuno dei suddetti prodotti, ove detenuto tal quale, formerà oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.
Com’è noto, allo stato, l’unica tipologia di gasolio che risulta distribuita tal quale sul territorio nazionale sino ai distributori stradali è l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).
Essendo pervenuti quesiti relativamente alla pratica applicazione della circolare 21/2023 con riferimento a tale prodotto, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. Per gli impianti e depositi commerciali o privati per i quali è prescritta la tenuta dei registri di c/s in forma cartacea (NOTA 3), una volta presentata la documentazione per l’aggiornamento della licenza fiscale di esercizio, l’esercente il deposito o l’impianto di stoccaggio dell’HVO è tenuto a richiedere all’UD competente o il rilascio di un nuovo registro cartaceo di carico e scarico appositamente dedicato al prodotto oppure l’aggiunta di una separata sezione al registro cartaceo già in utilizzo per l’anno 2023.
2. Anche gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. ghost station) che erogano HVO, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia per l’aggiornamento della licenza, integrando quanto trasmesso ai sensi della circolare 30/2020 (NOTA 4), anteriormente alla modifica dell’impianto.
Ricevuta la predetta denuncia integrativa da parte dell’esercente la ghost station, l’UD territorialmente competente provvede ad aggiornare il registro telematico, predisponendo un nuovo identificativo “IDGiacenza”, specifico per l’HVO.
Al riguardo, è stato completato l’aggiornamento della procedura informatizzata per consentire l’indicazione dell’HVO tra i prodotti erogati (NOTA 5).
In particolare, sotto la “Tipologia prodotto” -> GASOLIO sarà inserita la “Descrizione prodotto” -> HVO. Inoltre, nella “Descrizione Specifica” sarà possibile specificare l’eventuale denominazione commerciale dell’HVO erogato.
3. La separata contabilizzazione dell’HVO ha, evidentemente, lo scopo di distinguere le movimentazioni di tale prodotto dagli altri gasoli detenuti presso il deposito o l’impianto, anche al fine dell’esecuzione degli autonomi controlli inventariali e per il conseguente calcolo del relativo calo ammissibile (NOTA 6).
A tal riguardo, si precisa che il tasso di calo da utilizzare per l’HVO è quello previsto per gli “oli medi e oli da gas” di cui al codice NC 27.10 nella tabella A allegata al D.M.13 gennaio 2000, n.55 e, quindi:
a) 1% in volume a 15°C commisurato all’effettivo periodo di giacenza, in ragione di giorno in giorno, per l’HVO puro;
b) 1% in volume a 15°C commisurato al carico di magazzino, per l’HVO denaturato, detenuto da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori (NOTA 7).
Parimenti, in caso di eccedenza o di deficienza riscontrata a seguito dei predetti controlli inventariali dell’HVO trovano applicazione le disposizioni dell’art.47 del TUA per il prodotto detenuto in sospensione o denaturato ovvero dell’art.48 del TUA, per il prodotto detenuto ad imposta assolta.
In particolare, ai sensi dell’art48, comma 3, lettera b) del TUA non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica dell’HVO non superiore al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e apparecchi di distribuzione automatica.
4. Relativamente all’obbligo dell’esercente impianto di distribuzione stradale di trasmissione del prospetto riepilogativo di cui all’art.25, comma 4-bis del TUA, si rappresenta quanto segue.
a) In caso di registro cartaceo, l’HVO sarà aggiunto al prospetto distintamente dagli altri prodotti movimentati nell’anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.
Al momento della chiusura annuale, resta fermo il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima registrazione, per la trasmissione del predetto prospetto all’UD territorialmente competente.
Tale UD curerà successivamente la relativa acquisizione nel sistema AIDA con le consolidate modalità.
b) Viceversa, il registro telematico di una ghost station è già impostato per tener conto della CPA, della NC e del CADD dei prodotti energetici erogati e, pertanto, il prospetto di chiusura risulta generato automaticamente sulla base dei riepiloghi telematici giornalieri relativi a tali prodotti, trasmessi dall’esercente. (NOTA 8)
Conseguentemente, a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 2, per una ghost station in cui è erogato l’HVO, il predetto prospetto recherà anche distinta contabilizzazione di tale prodotto.
Ove il prospetto non sia desumibile dai predetti riepiloghi telematici giornalieri, l’esercente la ghost station è tenuto a trasmettere il prospetto riepilogativo, distintamente per ciascun prodotto energetico erogato, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce (NOTA 9).
5. Anteriormente alla pubblicazione della circolare 21/2023 e quindi della definizione di una specifica CADD che consenta la distinzione contabile dell’HVO dal gasolio, taluni depositi fiscali o commerciali in cui erano separatamente detenuti entrambi i prodotti energetici hanno giocoforza effettuato la trasmissione in forma telematica di un unico dato di giacenza contabile, facendo riferimento all’unico codice prodotto disponibile per il gasolio (tipicamente E430 27101943).
Presso tali depositi, per la corretta contabilizzazione dell’HVO entro il prescritto termine del 1° dicembre 2023, si pone, pertanto, l’esigenza di scindere la giacenza contabile di tale prodotto energetico da quella del predetto gasolio (E430 27101943).
A tal fine, l’esercente è tenuto ad inviare, contestualmente, tramite i tracciati informatici in uso nel deposito (NOTA 10):
a) un record di scarico con causale Scarico – codice 030 – “Lavorazione” (NOTA 11), per ridurre la giacenza contabile del gasolio (E430 27101943) di un quantitativo pari alla giacenza contabile di HVO;
b) un record di carico del medesimo quantitativo, con causale Carico – Codice 109 – “Lavorazione” (NOTA 12), dell’HVO (E430 27101943 CADD S182).
6. Allo stato, anche alla luce delle vigenti disposizioni in materia di immissione in consumo di biocarburanti, sono state segnalate dai depositari autorizzati solo immissioni in consumo di HVO per destinazioni agevolate di cui ai punti 3, 5 e 8 della Tabella A allegata al TUA.
Pertanto, la combinazione E440 27101943 CADD S182 è da utilizzarsi per il deposito e per la circolazione dell’HVO denaturato con la formulazione prevista per tali destinazioni d’uso (NOTA 13).
Codeste Direzioni territoriali porteranno a conoscenza la scrivente di eventuali istanze di modifica impianto volte ad introdurre stoccaggi di HVO per uso combustione prodotta presso i dipendenti UUDD, per l’eventuale definizione di una apposita combinazione dedicata a tale prodotto.
—
Note:
(1) Prot.625305 del 13 ottobre 2023
(2) Anche le quotazioni sul mercato dei gasoli di che trattasi seguono logiche distinte da quelle dell’ordinario gasolio da fonte fossile.
(3) Ad esempio, tutti i soggetti cosiddetti “non interconnessi” al sistema informativo dell’ADM.
(4) Prot.298189 del 1°settembre 2020.
(5) Cfr avviso del 27 ottobre 2023 pubblicato sul sito internet dell’ADM al link: Home -> Accise -> Relazione con gli operatori -> Avvisi.
(6) Si rammenta che, di norma, nessuna delle violazioni di cui all’art.40, comma 1, art.47 e art.48, comma 2, del TUA può essere ragionevolmente constatata senza aver effettuato il prescritto inventario, cioè il confronto tra la giacenza fisica e la giacenza contabile del prodotto oggetto della constatazione.
(7) Cfr note della Tabella A allegata al D.M.55/00.
(8) Cfr art.7, commi 1 e 4 della determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019.
(9) Cfr art.7, comma 4 della citata determinazione 724/2019.
(10) Trattasi, com’è noto, del tracciato OLIMDA per i depositari autorizzati e OLIMDC per i depositi commerciali.
(11) Rif. Tabella TA08 Scarico.
(12) Rif. Tabella TA08 Carico.
(13) Trattasi, com’è noto, della denaturazione in cui è presente il colorante verde.
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