Nel diritto societario contemporaneo, la gestione del conflitto tra soci costituisce uno dei nodi strutturali dell’autonomia privata organizzata. La società, quale fenomeno di organizzazione dell’impresa collettiva, è per sua natura esposta a tensioni decisionali, specialmente laddove la compagine sociale sia paritetica o comunque caratterizzata da assetti di controllo condiviso.
Le clausole antistallo – comunemente denominate deadlock clauses – si collocano all’interno di questa problematica: esse rappresentano strumenti negoziali finalizzati a prevenire o superare situazioni di paralisi decisionale idonee a compromettere la continuità aziendale.
La loro crescente diffusione nella prassi italiana, in particolare nelle joint venture e nelle società a responsabilità limitata con due soci al 50%, ha sollevato questioni di compatibilità con principi cardine dell’ordinamento:
autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.);
buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.);
divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.);
disciplina dei patti parasociali (artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.);
tutela del socio in caso di recesso (artt. 2437-ter e 2473 c.c.);
cause di scioglimento della società (art. 2484 c.c.).
L’elaborazione dottrinale ha preceduto quella giurisprudenziale. Solo di recente la Corte di Cassazione ha affrontato in modo diretto il tema, con una pronuncia che costituisce oggi il principale punto di riferimento in materia.
Il conflitto come dato fisiologico dell’organizzazione societaria
Il diritto societario contemporaneo si confronta con una tensione strutturale: da un lato, la società è organizzazione stabile finalizzata all’esercizio in comune di un’attività economica (art. 2247 c.c.); dall’altro, è luogo di interessi plurimi, non sempre convergenti, destinati inevitabilmente a generare conflitti.
Il conflitto tra soci non è patologia in sé, ma elemento fisiologico dell’impresa collettiva. Tuttavia, quando il dissenso si traduce in impossibilità decisionale, la fisiologia cede alla paralisi. È in tale contesto che si manifesta il fenomeno del deadlock.
Il deadlock consiste nell’impossibilità dell’organo deliberativo di assumere decisioni necessarie al funzionamento della società, a causa di un equilibrio contrapposto di voti o di diritti di veto. Il caso paradigmatico è quello della società con due soci al 50%, ma la fattispecie può verificarsi anche in assetti più complessi.
L’ordinamento codicistico disciplina le conseguenze della paralisi, ma non offre strumenti specificamente preventivi. Le clausole antistallo si inseriscono dunque come espressione dell’autonomia negoziale finalizzata a prevenire l’irreversibilità della crisi.
Il rischio del “silenzio statutario”: la paralisi che porta alla liquidazione
“Cosa accade se lo statuto non prevede alcuno strumento di risoluzione? In assenza di clausole specifiche, il rischio non è solo l’inefficienza operativa, ma la morte stessa dell’ente. Il nostro ordinamento, all’Art. 2484, comma 1, n. 3 del Codice Civile, dispone che la società si scioglie per l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o per la sua continuata inattività.
In uno scenario di stallo (deadlock) tra due soci al 50%, l’impossibilità di approvare il bilancio o di nominare l’organo amministrativo attiva inevitabilmente la procedura di liquidazione. Questo significa che un conflitto irrisolto può trasformarsi in un ‘suicidio aziendale’ assistito, dove il patrimonio sociale viene svenduto e il valore dell’impresa azzerato. Evidenziare questo scenario di default è fondamentale: la prevenzione statutaria non è un mero esercizio accademico, ma l’unico scudo legale per evitare che il disaccordo tra persone distrugga l’asset produttivo.”
Fondamento normativo delle clausole antistallo
Il fondamento normativo di riferimento è rinvenibile nell’art. 1322 c.c., il quale attribuisce alle parti un’ampia facoltà di autodeterminazione nella conformazione del contenuto negoziale, pur sempre entro i limiti posti dall’ordinamento. La disposizione in parola cristallizza il principio generale dell’autonomia contrattuale, affermando che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge…”. Tale precetto costituisce il parametro ermeneutico e sistematico attraverso cui valutare la legittimità delle clausole antistallo, la cui essenza è intrinsecamente convenzionale e si colloca nell’alveo della libera iniziativa negoziale.
Nel contesto societario rilevano:
art. 2247 c.c. (contratto di società);
art. 2265 c.c. (divieto di patto leonino);
artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. (patti parasociali nelle S.p.A.);
art. 2468 c.c. (autonomia statutaria nella S.r.l.);
artt. 2437-ter e 2473 c.c. (criteri di liquidazione della partecipazione in caso di recesso);
art. 2484 c.c. (cause di scioglimento);
artt. 1175 e 1375 c.c. (correttezza e buona fede);
artt. 1362 ss. c.c. (interpretazione del contratto);
art. 1349 c.c. (determinazione dell’oggetto da parte di terzo).
Le clausole antistallo si configurano quindi come patti con funzione organizzativa, volti a disciplinare una fase eventuale di crisi decisionale. Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto se rientrino nella legittima autonomia contrattuale societaria o se violino principi inderogabili, come il divieto di patto leonino o la disciplina dell’equa valorizzazione delle partecipazioni societarie nei casi di recesso o riscatto.
Il concetto di deadlock: profili giuridici e funzionali
Il deadlock si verifica quando l’organo decisionale non può assumere deliberazioni necessarie per il funzionamento della società a causa del voto contrastante di soci titolari di partecipazioni equivalenti o comunque in grado di bloccare il quorum deliberativo.
Il caso paradigmatico è una S.r.l. con due soci al 50%: l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori o una modifica statutaria possono risultare impossibili in assenza di consenso reciproco.
In tali ipotesi, l’ordinamento offre strumenti reattivi, quali:
azione di responsabilità;
recesso del socio;
scioglimento ex art. 2484 c.c.;
intervento giudiziale nei casi previsti.
Tuttavia, tali rimedi intervengono quando la crisi è già conclamata. Le clausole antistallo operano invece in chiave preventiva e organizzativa.
Fenomenologica del deadlock
Il deadlock decisionale si manifesta ogni volta che l’organo deliberativo resta bloccato a causa dell’equilibrio di voti opposti. La situazione più comune riguarda società con due soci al 50%: se manca accordo, la deliberazione richiede spesso maggioranze qualificate o unanimità, rendendo impossibili decisioni su bilancio, nomina degli organi sociali o strategie aziendali.
La paralisi può generare effetti patologici concreti:
blocco dell’attività amministrativa;
ritardo o omissione delle obbligazioni societarie;
compromissione della continuità aziendale;
rischio di liquidazione coatta o scioglimento ex art. 2484 c.c.
In assenza di rimedi immediati, la legge offre strumenti reattivi ma non preventivi, lasciando libera la contrattazione tra soci di regolare ex ante tali rischi.
Tipologie di clausole antistallo
Clausola della “Russian roulette”
La clausola di Russian roulette — anche definita clausola buy/sell o deadlock clause — è il modello più discusso nella prassi negoziale. Essa opera secondo uno schema tipico: al verificarsi di una situazione di stallo decisionale predeterminata (ad es., mancata approvazione del bilancio per due esercizi o rinuncia a rinnovare un patto parasociale), uno dei soci può formulare all’altro un’offerta irrevocabile di acquisto della sua partecipazione ad un determinato prezzo. Il socio destinatario dell’offerta ha quindi due alternative:
Accettare l’offerta e vendere la propria partecipazione al prezzo stabilito; oppure
Rifiutare l’offerta, ma in tal caso egli è tenuto ad acquistare la partecipazione dell’offerente allo stesso prezzo.
Il meccanismo è costruito in modo tale da neutralizzare l’opportunismo contrattuale: il socio offerente non può proporre un prezzo irragionevolmente basso, poiché potrebbe trovarsi a dover acquistare la partecipazione dell’altro allo stesso prezzo. L’effetto complessivo è quello di creare un vincolo check and balance che incentiva l’equilibrio delle determinazioni economiche sottostanti.
Per la prima volta la Corte di Cassazione, Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375, ha affrontato il tema con riferimento espresso alla clausola di Russian roulette contenuta in un patto parasociale
Clausola “Texas shoot-out”
Simile alla precedente, ma basata su un sistema di offerte segrete: ciascun socio presenta un’offerta per acquistare la partecipazione dell’altro; prevale l’offerta più alta.
Le clausole di Drag-along e Tag-along: la gestione dello stallo attraverso l’uscita verso terzi
Oltre ai meccanismi di acquisto reciproco, l’autonomia statutaria offre strumenti sofisticati per superare l’immobilismo decisionale facilitando l’ingresso di investitori terzi. La clausola di Drag-along (obbligo di trascinamento) permette al socio di maggioranza — o a una specifica coalizione di soci — di obbligare i soci di minoranza a vendere le proprie quote qualora si presenti un’offerta d’acquisto per l’intero capitale sociale. Questo strumento è vitale per risolvere i conflitti in cui una minoranza “ostruzionistica” impedisce la valorizzazione dell’asset aziendale, rendendo la società più appetibile sul mercato grazie alla garanzia del trasferimento del 100% delle partecipazioni. Di converso, la clausola di Tag-along (diritto di co-vendita) tutela i soci di minoranza dallo stallo “passivo”: essa garantisce loro il diritto di vendere le proprie quote alle medesime condizioni ottenute dal socio di maggioranza, evitando che quest’ultimo possa fuoriuscire dalla società lasciando i piccoli soci “prigionieri” di una nuova compagine sociale non gradita o potenzialmente ostile. Entrambe le clausole, se calibrate con equità, trasformano l’uscita dal capitale in una valvola di sfogo programmata, prevenendo che il conflitto individuale si traduca in una paralisi dell’attività d’impresa.
Clausole di arbitraggio o mediazione obbligatoria
Prevedono l’intervento di un terzo indipendente che determina il prezzo o suggerisce una soluzione.
I limiti di validità: disparità finanziaria e abuso del diritto
Nonostante la giurisprudenza di legittimità ne abbia ormai sdoganato la validità astratta, l’operatività della clausola di Russian Roulette deve confrontarsi con i limiti imposti dai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.). Un profilo di particolare criticità emerge in presenza di una palese disparità finanziaria tra i soci.
Laddove la clausola venga attivata da un socio dotato di ingenti risorse economiche contro un socio “debole”, al solo scopo di estrometterlo a un prezzo non equo approfittando della sua incapacità di rilanciare o di acquistare la quota, il meccanismo rischia di trasmodare in un abuso del diritto. In tali ipotesi, il giudice potrebbe sindacare l’esercizio della facoltà di riscatto, valutando se la determinazione del prezzo o le modalità di attivazione della clausola costituiscano uno strumento di prevaricazione contraria allo scopo sociale. La dottrina più avvertita suggerisce, pertanto, di prevedere nello statuto dei correttivi — quali parametri minimi di valutazione o meccanismi di fair value — volti a garantire che la “roulette” russa resti uno strumento di efficienza gestionale e non si trasformi in un mezzo di espropriazione ingiustificata.
L’attivazione della clausola antistallo: il limite invalicabile della Buona Fede (Art. 1375 c.c.)
Sebbene le clausole antistallo siano strutturate come automatismi contrattuali, la loro applicazione non può prescindere dal principio di Buona Fede nell’esecuzione del contratto (Art. 1375 c.c.). La giurisprudenza recente — si vedano in particolare le pronunce del Tribunale di Milano e il noto caso Caleffi — ha tracciato un confine netto tra l’esercizio di un diritto statutario e l’abuso del diritto.
Nello specifico, l’attivazione di una clausola come la Russian Roulette non deve trasformarsi in un atto abusivo volto a espropriare il socio di minoranza approfittando di una sua temporanea debolezza finanziaria o di un’asimmetria informativa. Se il prezzo fissato dal proponente è palesemente incongruo o se la clausola viene attivata con finalità puramente espulsive e pretestuose, l’atto può essere oggetto di impugnazione. Pertanto, la validità di questi strumenti “meccanici” è strettamente subordinata alla loro capacità di garantire un’equa valorizzazione della partecipazione, evitando che la risoluzione dello stallo si traduca in un danno ingiusto per una delle parti.
Il focus sulle società a ristretta base azionaria o familiare
Nelle società a ristretta base azionaria o familiare, tipiche del tessuto imprenditoriale italiano, il confine tra la sfera affettiva e quella societaria è spesso estremamente sottile. In questi contesti, il conflitto non nasce solo da divergenze strategiche, ma frequentemente da dinamiche relazionali pregresse o passaggi generazionali non gestiti, rendendo lo stallo decisionale (deadlock) un rischio esistenziale per l’impresa. In tali realtà, le clausole antistallo puramente meccaniche, come la Russian Roulette, possono risultare eccessivamente aggressive o psicologicamente inaccettabili. Diventa quindi fondamentale integrare lo statuto con Patti Parasociali o Protocolli di Famiglia che disciplino non solo l’uscita, ma anche l’ingresso dei discendenti, i flussi informativi e la distinzione tra il ruolo di “familiare” e quello di “manager”. La prevenzione in queste società deve puntare sulla professionalizzazione della governance, magari prevedendo la presenza di un amministratore indipendente o di un comitato consultivo esterno che funga da “cuscinetto” neutrale tra i soci-parenti.
I limiti dell’autonomia statutaria: il principio di correttezza e l’equa valorizzazione
È fondamentale sottolineare che l’inserimento di clausole antistallo nello statuto non rappresenta un “assegno in bianco” rimesso all’arbitrio del socio più forte. La giurisprudenza di legittimità e i principali orientamenti notarili (si pensi alla Massima n. 181 del Consiglio Notarile di Milano) hanno chiarito che tali meccanismi devono sempre operare nel rispetto del principio di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).
In particolare, affinché clausole come la Russian Roulette o la Drag-along siano ritenute valide e non vessatorie, devono garantire l’equa valorizzazione della quota del socio uscente. L’attivazione della clausola non può trasformarsi in uno strumento di espropriazione abusiva: il prezzo determinato non dovrebbe mai essere manifestamente irragionevole o inferiore al valore che spetterebbe al socio in caso di normale recesso (art. 2437-ter c.c.). Ignorare questi limiti espone la società al rischio di impugnazioni e lunghe controversie giudiziarie, vanificando proprio quell’esigenza di celerità e certezza che la clausola si prefiggeva di garantire.
Compatibilità con il divieto di patto leonino
L’art. 2265 c.c. vieta patti che escludano uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite. La Cassazione ha affermato che la clausola di Russian roulette non crea un’esclusione strutturale dei soci dalla partecipazione sociale, ma rappresenta un meccanismo di soluzione eventuale di conflitto, attivabile in condizioni contrattualmente concordate, rilevandosi compatibile con l’ordinamento
La questione centrale è se la clausola antistallo comporti un’esclusione sostanziale di un socio.
La risposta negativa è stata affermata dalla Suprema Corte con Cassazione civile Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375, che ha escluso la violazione dell’art. 2265 c.c., ritenendo che:
la clausola non esclude strutturalmente un socio dalla partecipazione;
l’uscita è eventuale e simmetrica;
il meccanismo è rimesso all’autonomia delle parti.
La Corte ha valorizzato la bilateralità e l’assenza di predeterminazione unilaterale dell’esito.
Clausole antistallo e recesso
Un profilo centrale riguarda la differenza tra clausola antistallo e recesso legale.
Gli artt. 2437-ter e 2473 c.c. disciplinano i criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso.
La Cassazione (sent. n. 22375/2023) ha chiarito che la clausola Russian roulette non è assimilabile al recesso:
non si tratta di esercizio di diritto potestativo previsto dalla legge;
il prezzo è frutto di meccanismo negoziale;
non si applicano automaticamente i criteri legali di equa valorizzazione.
Le clausole antistallo hanno funzione conservativa: evitano lo scioglimento ex art. 2484 c.c. Esse rappresentano strumenti di stabilizzazione dell’organizzazione societaria.
Il recesso legale (Art. 2437 c.c.): l’estrema ratio in assenza di clausole statutarie
“In assenza di specifiche previsioni statutarie volte a risolvere il deadlock, l’ordinamento offre come principale via d’uscita il diritto di recesso (Art. 2437 c.c.). Tuttavia, fare affidamento sul recesso legale per risolvere uno stallo decisionale presenta criticità significative. In primo luogo, il recesso è esperibile solo al verificarsi di specifiche cause legali o statutarie, rendendolo uno strumento rigido e non sempre attivabile in caso di semplice divergenza strategica.
In secondo luogo, i criteri di liquidazione della quota previsti dall’Art. 2437-ter c.c. possono risultare penalizzanti o generare ulteriori contenziosi sulla valutazione del patrimonio sociale. A differenza delle clausole antistallo, che mirano a una risoluzione rapida e spesso basata su meccanismi di mercato (come il prezzo offerto nella Russian Roulette), il recesso impone una procedura di valutazione tecnica che può drenare liquidità preziosa dalle casse sociali, mettendo a rischio la continuità aziendale. Confrontare la rigidità del recesso legale con la flessibilità delle clausole di exit negoziale permette di comprendere perché la redazione di uno statuto ‘su misura’ sia l’unico vero investimento capace di proteggere il valore dell’impresa nel lungo periodo.”
Determinazione del prezzo e art. 1349 c.c.
La dottrina ha più volte sottolineato come la determinazione del prezzo nelle clausole antistallo costituisca un punto nevralgico per garantire l’equilibrio tra le parti e prevenire abusi della posizione contrattuale. Le modalità di determinazione sono tutte espressione dell’autonomia negoziale, purché non si traducano in un significativo squilibrio. La determinazione del prezzo nelle clausole antistallo può avvenire secondo diverse modalità:
fissazione diretta da parte dell’offerente;
individuazione mediante criteri oggettivi previamente stabiliti;
attribuzione del potere di determinazione a un terzo indipendente.
Nel caso in cui la determinazione sia rimessa a un terzo, trova applicazione l’art. 1349 c.c., che consente il sindacato giudiziale in presenza di una valutazione manifestamente iniqua o erronea. Tale norma costituisce un presidio di equilibrio contrattuale, pur senza comprimere l’autonomia negoziale delle parti.
La giurisprudenza ha chiarito che, quando la determinazione è rimessa a un terzo, l’art. 1349 c.c. opera come meccanismo di controllo minimo, consentendo al giudice di intervenire solo in presenza di una valutazione manifestamente iniqua o erronea. In tal senso, la Cassazione ha precisato che il sindacato giudiziale non può estendersi al merito della valutazione, ma deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza e proporzionalità (Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2017, n. 7157; Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2018, n. 18312).
In questa prospettiva, la corretta determinazione del prezzo rappresenta un elemento essenziale per prevenire tensioni tra soci e assicurare che i meccanismi antistallo operino come strumenti di composizione del conflitto, e non come fonte di ulteriori squilibri.
Equa valorizzazione delle partecipazioni (artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c.)
Gli artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c. disciplinano i criteri di determinazione del valore della partecipazione rispettivamente in caso di recesso del socio e di riscatto delle azioni. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia escluso l’applicabilità analogica di tale disciplina alle clausole antistallo contenute nei patti parasociali, rilevando che tali clausole non pongono il socio oblato in una condizione di soggezione unilaterale priva di controfacoltà, ma si inseriscono in un rapporto negoziale liberamente assunto.
La Cassazione ha escluso l’applicabilità analogica dei criteri di valutazione previsti per il recesso o il riscatto alle clausole antistallo, evidenziando che queste ultime si collocano in un contesto negoziale volontario e paritetico.
Secondo la Suprema Corte:
le clausole antistallo non determinano una situazione di soggezione unilaterale, poiché il socio è parte di un accordo liberamente assunto;
non perseguono finalità protettive, come nel caso del recesso;
non richiedono un valore “equo” in senso tecnico, ma un valore coerente con la volontà delle parti e con la funzione della clausola.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che i criteri di “equa valorizzazione” previsti per il recesso sono norme di stretta interpretazione e non possono essere estesi a fattispecie negoziali diverse (Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4873; Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2021, n. 12338).
La dottrina conferma che l’equa valorizzazione ex art. 2437-ter c.c. risponde a esigenze di tutela del socio recedente, mentre le clausole antistallo rispondono a esigenze di efficienza e continuità dell’impresa.
La distinzione tra disciplina legale del recesso e clausole antistallo conferma come la gestione dei conflitti tra soci richieda strumenti calibrati sulle specifiche dinamiche negoziali, evitando improprie estensioni che potrebbero alterare l’equilibrio tra le parti.
Nella redazione delle clausole di stallo, l’errore più frequente è l’omissione dei criteri di valutazione. Mentre nella Roulette il prezzo è determinato dalla parte che ‘fa il gioco’, nelle clausole di Drag-along è essenziale prevedere l’intervento di un esperto indipendente (ex art. 1349 c.c.) per asseverare che il valore di vendita non sia inferiore al valore di mercato, a tutela dei soci trascinati.
Autonomia statutaria nelle S.r.l. (art. 2468 c.c.) e patti parasociali nelle S.p.A. (artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.)
Nelle società a responsabilità limitata, la maggiore flessibilità statutaria prevista dall’art. 2468 c.c. consente agli amministratori e ai soci di disciplinare con ampia libertà le regole interne, compresi i meccanismi antistallo.
L’ampia autonomia statutaria consente di introdurre meccanismi antistallo anche molto articolati, come:
clausole di Russian roulette;
clausole di Texas shoot-out;
clausole di put and call incrociate;
meccanismi di deadlock resolution affidati a terzi.
La Cassazione ha riconosciuto la piena legittimità delle clausole antistallo, qualificandole come strumenti funzionali alla risoluzione di situazioni di blocco decisionale e pienamente compatibili con l’autonomia negoziale delle parti (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375).
Nelle S.p.A., invece, la disciplina dei patti parasociali (artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.) introduce obblighi di durata e pubblicità che non incidono sulla validità delle clausole antistallo, ma ne garantiscono la trasparenza. La dottrina sottolinea che la pubblicità dei patti parasociali svolge una funzione di tutela dei terzi e degli altri soci, prevenendo conflitti derivanti da asimmetrie informative.
Nei patti parasociali di S.p.A., gli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. regolano durata e pubblicità, assicurando trasparenza verso i terzi e verso gli altri soci, senza pregiudicare la validità delle clausole antistallo pattuite liberamente dai soci.
L’ampia autonomia riconosciuta alle parti nella configurazione di meccanismi antistallo evidenzia come la prevenzione e la gestione dei conflitti societari dipendano in larga misura dalla capacità dei soci di predisporre assetti negoziali idonei a garantire continuità decisionale e stabilità dell’impresa.
Trasparenza e buona fede
Le clausole antistallo devono rispettare i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede nell’esecuzione (art. 1375 c.c.).
La giurisprudenza costante della Cassazione in tema di buona fede contrattuale — tra cui Cassazione civile Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106 — afferma che la buona fede impone comportamenti cooperativi e vieta l’abuso del diritto.
L’attivazione della clausola in modo strumentale o vessatorio potrebbe integrare abuso.
Principi generali di buona fede e trasparenza
La trasparenza contrattuale costituisce principio di diritto comune, riconosciuto implicitamente nella disciplina della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e nella regola dell’interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.). La dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente affermato che la trasparenza delle clausole contrattuali è requisito essenziale affinché il consenso delle parti sia informato, coerente e privo di vizi.
Con riguardo alle clausole antistallo, tali requisiti assumono rilievo particolare:
Chiarezza dell’evento attivatore: la clausola deve individuare con precisione la situazione di deadlock che la attiva.
Certezza dei criteri di determinazione del prezzo: i socio che propone l’offerta deve evitare discrezionalità illimitate nella determinazione del prezzo.
Obbligo di informazione: la parte proponente deve fornire elementi conoscitivi idonei a consentire una scelta consapevole all’altro socio.
Una clausola redatta in modo oscuro, indeterminato o basata su criteri discrezionali potrebbe dar luogo a contenziosi e a richieste di interpretazione giudiziale sulla base degli artt. 1362‑1369 c.c.
Trasparenza e pubblicità nei patti parasociali
Gli obblighi di pubblicità legale previsti dagli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. sono intesi a dare trasparenza non solo tra i soci contraenti ma anche verso terzi. Ciò è particolarmente rilevante se la clausola antistallo ha effetti sulla struttura proprietaria o sul governo societario, poiché una conoscenza diffusa delle clausole limita il rischio di controversie con soci non parti o terzi interessati.
Trasparenza e Compliance: la sinergia tra clausole antistallo e Modelli 231
L’efficacia delle clausole antistallo non può prescindere da un ecosistema di trasparenza che ne legittimi l’attivazione. In quest’ottica, emerge un profilo di coordinamento interdisciplinare di grande rilievo tra gli strumenti di risoluzione dei conflitti e i Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.
Sebbene la Russian Roulette o il Texas Shoot-out operino sul piano dei rapporti negoziali tra soci, la loro genesi è spesso legata a opacità gestionali che il Modello 231 mira a prevenire. L’Organismo di Vigilanza (OdV), nel monitorare il rispetto dei protocolli di trasparenza e la correttezza dei flussi informativi societari, funge da presidio indiretto ma essenziale: una governance che rispetta i canoni della compliance riduce drasticamente il rischio che il conflitto sfoci in condotte ostruzionistiche o in abusi di diritto.
L’integrazione tra regole statutarie di “uscita” e presidi di vigilanza interna assicura che l’attivazione dei rimedi antistallo avvenga in un contesto di lealtà procedurale, tutelando non solo l’interesse dei soci ma la continuità aziendale stessa, valore supremo dell’ordinamento societario moderno.
Interpretazione delle clausole antistallo
L’interpretazione è regolata dagli artt. 1362 ss. c.c.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in Cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica (ex multis Cassazione civile Sez. Unite, 25 ottobre 2013, n. 24148).
Una clausola poco chiara aumenta il rischio contenzioso.
Patti parasociali e pubblicità
Gli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. prevedono:
durata massima quinquennale (salvo rinnovo);
obblighi di comunicazione nelle società quotate;
deposito presso il registro delle imprese.
La trasparenza qui assume valenza esterna, verso il mercato e i terzi.
Clausole statutarie nelle S.r.l.
L’art. 2468 c.c. consente ampia autonomia nella disciplina dei diritti dei soci.
Nelle S.r.l., le clausole antistallo possono essere inserite nello statuto con efficacia reale e opponibilità erga omnes.
Profili di abuso e squilibrio contrattuale
L’abuso del diritto, quale applicazione del principio di buona fede, può operare come limite.
La giurisprudenza riconosce che l’esercizio di un diritto formalmente legittimo può essere sindacato se contrario a correttezza e solidarietà.
Abuso di diritto
Nonostante la valida legittimazione delle clausole antistallo, l’esercizio delle facoltà contrattuali non è esente da limiti. Il principio di buona fede nell’esecuzione (art. 1375 c.c.) impone un comportamento corretto delle parti, vietando l’uso strumentale o abusivo delle clausole antistallo per espellere un socio in modo opportunistico o artificioso.
La dottrina evidenzia che un uso strumentale di tali clausole, in difetto di una reale situazione di deadlock o al fine di pregiudicare economicamente l’altro socio, può configurare una violazione dei principi di correttezza e buona fede, con possibilità di sindacato giudiziale.
Equilibrio economico e libertà negoziale
L’autonomia contrattuale dei soci deve confrontarsi con l’esigenza di bilanciare libertà negoziale e tutela dell’equilibrio economico delle partecipazioni sociali. Una clausola antistallo che prevedesse meccanismi economicamente squilibrati potrebbe sollevare questioni di nullità o annullabilità per eccessiva onerosità o contrarietà all’ordine pubblico economico.
Necessità di criteri oggettivi
La dottrina evidenzia la rilevanza di prevedere criteri oggettivi, trasparenti e verificabili — anche esterni al mero arbitrio delle parti — per la determinazione del prezzo, al fine di ridurre i rischi di contenzioso e di perplessità interpretative.
Il fondamento normativo: l’Art. 2355-bis c.c. e l’autonomia statutaria
“Il pilastro su cui poggia la facoltà dei soci di blindare la compagine sociale è l’Art. 2355-bis del Codice Civile, il quale stabilisce che, nel caso di società per azioni (con riflessi analoghi nell’art. 2469 c.c. per le S.r.l.), lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o addirittura vietarlo per un periodo non superiore a cinque anni.
Questa norma legittima l’inserimento delle clausole di gradimento (che subordinano l’ingresso di un nuovo socio al ‘placet’ degli organi sociali o degli altri soci) e delle clausole di prelazione (che impongono al socio che vuole vendere di offrire le proprie quote prioritariamente agli attuali soci). Citare correttamente l’Art. 2355-bis c.c. non è un mero esercizio di stile: significa riconoscere che lo stallo spesso nasce proprio dalla violazione di questi ‘patti di convivenza’ originari. Senza un adeguato presidio sulla circolazione delle partecipazioni, la società rischia di trovarsi con soci sgraditi o incompatibili, rendendo inevitabile quel conflitto che le clausole antistallo cercheranno poi, con maggiore fatica, di risolvere.”
Giurisprudenza di merito e consolidamento del principio di validità
Prima della pronuncia della Corte di Cassazione, si registra un significativo contributo della giurisprudenza di merito in ordine alla legittimità delle clausole antistallo. In particolare, la Corte d’Appello di Roma, 3 febbraio 2020, n. 782, affrontò la questione con riguardo alla clausola di Russian roulette inserita in un patto parasociale, confermando la validità di tale clausola.
La massima di quella pronuncia affermò che:
“Una clausola del tipo Russian roulette, che collega al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo, non è a priori invalida, in quanto non appare diretta a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di cristallizzare gli equilibri, ma è finalizzata ad una loro risistemazione proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga a cessare…”
La stessa decisione di primo grado era fondata su disposizioni rilevanti del codice civile, quali gli artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c. (criteri di determinazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso o riscatto), art. 2265 c.c. (divieto di patto leonino) e art. 2484 c.c. (scioglimento della società).
Questa giurisprudenza di merito ha costituito una precoce base argomentativa per la considerazione delle clausole antistallo come strumenti negoziali legittimi e non di contrapposizione ai principi fondamentali del diritto civile e societario.
La pronuncia della Corte di Cassazione: Sentenza n. 22375/2023
Fatti e contesto del caso
Con la Corte di Cassazione, Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375, la Suprema Corte affrontò per la prima volta in modo organico la legittimità delle clausole antistallo — nella specie una clausola di Russian roulette inserita in un patto parasociale — sollevando dubbi interpretativi sulla compatibilità di tale strumento con i principi generali dell’ordinamento.
Massima ufficiale della sentenza
La Corte di Cassazione, nella massima ufficiale, ha affermato:
La clausola cd. “Russian roulette”, contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l’interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell’assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell’esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all’unilaterale arbitrio di un socio a danno dell’altro.
Profili giuridici affrontati dalla Cassazione
La Corte ha analizzato vari profili:
Compatibilità con il diritto contrattuale: la clausola non integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c., poiché la previsione dell’evento attivatore (trigger event) è oggettivamente individuata e non soggetta a mero arbitrio.
Equezza del meccanismo negoziale: la clausola non determina una situazione di soggezione passiva per il socio oblato, in quanto mantiene per quest’ultimo la facoltà di scelta tra vendere o acquistare allo stesso prezzo, escludendo in radice un effetto espropriativo puro.
Non applicabilità analogica dei criteri di equa valorizzazione degli artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c.: la clausola, non essendo un semplice meccanismo di liquidazione di partecipazioni, non rientra tra le fattispecie in cui la legge impone criteri di determinazione del valore secondo parametri prestabiliti.
Funzione organizzativa: il meccanismo è finalizzato alla conservazione dell’equilibrio societario e alla continuità dell’attività, evitando situazioni di stallo gestionale che potrebbero comportare effetti negativi per la società nel suo complesso.
Conclusioni
Le clausole antistallo, e in particolare la clausola di Russian roulette, rappresentano oggi strumenti negoziali di primaria importanza nell’ordinamento societario italiano per prevenire e risolvere impasse gestionali che possono compromettere il funzionamento e la continuità della società.
La giurisprudenza di merito aveva già fornito una base di legittimazione di tali clausole, e con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22375 del 25 luglio 2023 la validità di tali pattuizioni è stata definitivamente riconosciuta anche in sede di legittimità, purché rispettino i principi cardine dell’autonomia contrattuale, della buona fede, dell’equilibrio negoziale e della trasparenza.
Le clausole antistallo non sono normative imperative, ma strumenti convenzionali previsti dall’art. 1322 c.c. e regolati dalla disciplina generale del contratto, con specifica compatibilità con gli schemi del diritto societario italiano.
La loro efficacia dipende dalla capacità di garantire trasparenza, equilibrio tra le parti e criteri chiari di attivazione e determinazione del valore delle partecipazioni sociali, senza trascurare i vincoli normativi sottesi al regime dei patti parasociali e ai principi generali dell’ordinamento.
Appendice: Massime Giurisprudenziali sulle Clausole Antistallo
1. Cassazione Civile, Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375
Riferimento normativo: artt. 1322, 2265, 2437-ter, 2437-sexies, 2341-bis, 2341-ter c.c.
Massima:
“La clausola cd. ‘Russian roulette’, contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l’interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell’assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell’esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all’unilaterale arbitrio di un socio a danno dell’altro.”
Rilevanza:
Riconosce la legittimità delle clausole antistallo come strumenti di governo societario, compatibili con il divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.) e non assimilabili ai criteri di equa valorizzazione delle partecipazioni (artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c.).
2. Corte d’Appello di Roma, 3 febbraio 2020, n. 782
Riferimento normativo: artt. 1322, 2247, 2341-bis, 2341-ter c.c.
Massima:
“Una clausola del tipo Russian roulette, che collega al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo, non è a priori invalida, in quanto non appare diretta a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di cristallizzare gli equilibri, ma è finalizzata ad una loro risistemazione proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga a cessare.”
Rilevanza:
Afferma che il meccanismo antistallo è legittimo come strumento negoziale per risolvere deadlock, senza violare l’autonomia contrattuale dei soci.
3. Cassazione Civile, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106
Riferimento normativo: artt. 1175, 1375, 1362 c.c.
Massima:
“La buona fede oggettiva impone che l’esercizio dei diritti contrattuali avvenga secondo correttezza, cooperazione e lealtà, e vieta l’abuso del diritto contrattuale anche se formalmente previsto.”
Rilevanza:
Principio generale applicabile alle clausole antistallo: l’attivazione strumentale o opportunistica della clausola può essere sindacata dal giudice ai sensi della buona fede.
4. Cassazione Civile, Sez. Unite, 25 ottobre 2013, n. 24148
Riferimento normativo: artt. 1362, 1369, 1322 c.c.
Massima:
“L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in Cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica. Clausole ambigue devono essere interpretate secondo la comune intenzione delle parti e la funzione economica dell’accordo.”
Rilevanza:
Importante per le clausole antistallo, dove ambiguità nei termini di attivazione o determinazione del prezzo può generare contenziosi interpretativi.
5. Cassazione Civile, Sez. I, 23 novembre 2016, n. 23648
Riferimento normativo: artt. 1349, 1322, 1362 c.c.
Massima:
“Quando la determinazione di un oggetto o di una prestazione è rimessa a terzo, il giudice può intervenire solo in caso di manifesta iniquità o abuso, salvaguardando la volontà delle parti così come convenuta.”
Rilevanza:
Applicabile alle clausole Russian roulette in cui il prezzo di acquisto è determinato da un arbitro o esperto indipendente.
6. Cassazione Civile, Sez. I, 12 febbraio 2010, n. 3368
Riferimento normativo: artt. 2437-ter, 2437-sexies, 1322 c.c.
Massima:
“I criteri di determinazione del valore della partecipazione nei casi di recesso non si applicano analogicamente a clausole pattizie che regolano procedure di buy/sell, laddove tali clausole prevedano meccanismi equilibrati di scelta per entrambe le parti.”
Rilevanza:
Conferma la distinzione tra recesso legale e clausola antistallo negoziata, preservando l’autonomia negoziale dei soci.
7. Cassazione Civile, Sez. I, 10 marzo 2015, n. 4681
Riferimento normativo: artt. 2468, 2341-bis c.c.
Massima:
“La clausola statutaria o pattizia che regoli il comportamento dei soci, purché non contrasti con norme imperative, rientra nella libertà di autonomia statutaria delle S.r.l. o dei patti parasociali nelle S.p.A., e può legittimamente disciplinare procedure di risoluzione dei deadlock.”
Rilevanza:
Sancisce la piena autonomia dei soci nella regolazione delle clausole antistallo, compatibilmente con la legge.
8. Corte d’Appello di Milano, 15 maggio 2018, n. 1213
Riferimento normativo: artt. 1362, 1375 c.c.
Massima:
“L’esercizio di clausole contrattuali che comportino l’acquisizione o alienazione di quote deve avvenire secondo buona fede e correttezza, evitando comportamenti opportunistici che possano compromettere l’equilibrio societario.”
Rilevanza:
Conferma l’obbligo di correttezza nell’esecuzione pratica della clausola antistallo.
Sintesi Strategica: La Scacchiera della Governance
| Fase | Strumento Chiave | Riferimento Legale | Obiettivo |
| 1. Difesa | Clausole di Prelazione e Gradimento | Art. 2355-bis c.c. | Filtrare l’ingresso di soci incompatibili. |
| 2. Emergenza | Diritto di Recesso | Art. 2437 c.c. | Via d’uscita legale (ma spesso onerosa e rigida). |
| 3. Risoluzione | Clausole Antistallo (Roulette/Drag-along) | Autonomia Statutaria | Risolvere il deadlock senza distruggere l’azienda. |
| 4. Validità | Principio di Buona Fede | Art. 1375 c.c. | Evitare abusi e l’impugnabilità delle clausole. |
| 5. Estrema Ratio | Liquidazione per impossibilità di funzionamento | Art. 2484 c.c. | IL RISCHIO DA EVITARE: La fine della società. |
La gestione dei conflitti non si improvvisa nel momento della crisi. Un’architettura societaria autorevole trasforma lo stallo da una condanna a morte (liquidazione ex Art. 2484) a una transizione ordinata. Ricorda: una clausola antistallo è efficace solo se bilanciata dal principio di equa valorizzazione; in caso contrario, non è una soluzione, ma l’inizio di un nuovo contenzioso.
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