INPS – Messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023
Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Decreto-Legge n. 48/2023
Come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha sostituito l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), l’Istituto, dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della legge di Bilancio 2023, e dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
– minorenni;
– persone con almeno sessant’anni di età;
– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.
Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata (“domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”) e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
Si evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione della stessa (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
Rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).
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