AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 33 del 18 dicembre 2025
Gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari
Premessa
1. Procedura con sospensione dello svincolo
1.1. Compilazione della dichiarazione doganale
1.2. Esito delle richieste di prelievo
1.3. Esito delle merci non importate a seguito di rettifica o invalidamento
1.4. Contingenti critici
1.5. Casi di esclusione
2. Procedura senza sospensione dello svincolo
2.1. Esito delle richieste di prelievo
2.3. Rettifiche delle dichiarazioni in caso di assegnazione pro-rata
Premessa
Con gli avvisi del 27 giugno 2022, 28 marzo 2024 e, da ultimo, del 29 settembre 2025, sono state fornite indicazioni agli operatori economici per la corretta gestione dei contingenti tariffari, sia sotto il profilo della tutela dell’erario (unionale e nazionale), che sotto il profilo della rilevanza economica dei settori interessati.
Nel corso del 2024, un’associazione di categoria ha interessato questa Direzione in merito alla possibilità per gli importatori, in caso di mancata assegnazione del contingente ovvero di assegnazione di un quantitativo inferiore al richiesto, rispettivamente di invalidare la dichiarazione ovvero di rettificare il quantitativo da importare con riferimento al solo quantitativo assegnato dal sistema QUOTA.
In effetti, la possibilità di invalidare la dichiarazione (articolo 172 CDU) o di rettificarla (articolo 173 CDU), con riferimento al quantitativo assegnato, è contemplata anche dalle linee guida sulle formalità doganali di importazione emanate da TAXUD (NOTA 1).
In conseguenza della predetta richiesta, la Direzione Dogane, anche al fine di integrare in un’unica disposizione le istruzioni che si sono succedute nel tempo, ha implementato, con la collaborazione della Direzione Organizzazione e trasformazione digitale, una procedura sperimentale, di cui all’avviso pubblicato il 28 marzo 2024, valida dal 1° aprile 2024.
Premesso quanto sopra, con la presente Circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla gestione delle richieste di prelievo dei contingenti tariffari.
A tal fine, sono distinte due opzioni per gli operatori economici, ovvero di utilizzare:
– una procedura che preveda la sospensione sistematica dello svincolo, in attesa dell’esito della richiesta di prelievo, o in alternativa,
– una procedura che consenta lo svincolo senza attendere l’esito della richiesta di prelievo.
1. Procedura con sospensione dello svincolo
La procedura consente agli operatori economici:
a) in caso di parziale assegnazione, come da tempestiva comunicazione da parte dell’Ufficio ADM, di richiedere che la dichiarazione d’importazione venga limitata alla sola parte di merce che risulta beneficiaria della quota di contingente o, altresì, di completare l’importazione per l’intero quantitativo dichiarato e con l’applicazione dei dazi sulla quota non assegnata;
b) in caso di assegnazione a zero, di rinunciare all’operazione doganale mediante annullamento della dichiarazione, oppure di completare l’importazione per l’intero quantitativo dichiarato inviando a tal fine una rettifica della dichiarazione per la puntuale liquidazione dei diritti.
1.1. Compilazione della dichiarazione doganale
Nel caso in cui il dichiarante voglia utilizzare la procedura in esame dovrà inserire, in fase di predisposizione della dichiarazione doganale, corredata dagli elementi di richiesta di contingente e della correlata liquidazione dei diritti, nel Data Element n. 2/2 “Codifica informazione supplementare” l’indicazione “68YY” (NOTA 2).
L’utilizzo del predetto Data Element sospende lo svincolo, che in caso di esito “CA” del circuito doganale di controllo sarebbe automatico.
In caso di esito del circuito di controllo diverso da “CA”, il funzionario doganale, dopo l’esecuzione della verifica richiesta non procederà allo svincolo delle merci, inserendo nel campo “risultato del controllo” presente su AIDA l’indicazione “SOSPESO” – e nel campo “stato delle merci” l’opzione “Merce in dogana – non svincolabile”.
1.2. Esito delle richieste di prelievo
A seguito dell’esito della richiesta di prelievo, si potranno avere le seguenti situazioni:
a) ASSEGNAZIONE AL 100%: il dichiarante potrà richiedere alla dogana di procedere con lo svincolo della merce;
b) ASSEGNAZIONE PRO-RATA: il dichiarante può richiedere che la dichiarazione d’importazione:
i. venga limitata alla sola parte di merce che risulti beneficiaria della quota di contingente.
ii. abbia comunque ad oggetto l’intero quantitativo inizialmente dichiarato, con l’applicazione dei dazi sulla sola quota non assegnata.
In entrambi i casi, il dichiarante dovrà presentare la dichiarazione doganale di rettifica, insieme con la richiesta di svincolo che, per il caso sub ii, conterrà la corretta liquidazione dei diritti di confine per la parte non coperta dal contingente assegnato.
c) ASSEGNAZIONE A ZERO: il dichiarante potrà rinunciare all’operazione doganale di importazione inviando una richiesta di invalidamento della dichiarazione. Potrà altresì decidere di completare l’importazione per l’intero quantitativo dichiarato, inviando a tal fine una rettifica della dichiarazione con la corretta liquidazione dei diritti.
L’istanza di rettifica, con l’indicazione del nuovo quantitativo da importare, o l’istanza di invalidamento presentate dall’operatore possono essere autorizzate solo successivamente all’esecuzione degli eventuali controlli disposti dal circuito doganale di controllo (CD, CS o VM) ed alla puntuale verifica delle quantità.
1.3. Esito delle merci non importate a seguito di rettifica o invalidamento
Qualora le merci fossero oggetto, in tutto o in parte, di una richiesta di rettifica e/o di annullamento della dichiarazione, esse “ritornano” nella loro condizione antecedente alla presentazione della dichiarazione di importazione (temporanea custodia, deposito doganale, etc.).
Nel caso, invece di merci precedentemente vincolate al regime di transito, il dichiarante dovrà presentare la relativa dichiarazione per vincolarle ad un regime doganale ovvero per la loro introduzione in un deposito di temporanea custodia, in modo da consentire un adeguato ripristino della vigilanza doganale.
L’istanza di rettifica, con l’indicazione del nuovo quantitativo da importare, o di invalidamento può essere autorizzata solo successivamente all’esecuzione degli eventuali controlli disposti dal circuito doganale di controllo (CD, CS o VM).
In caso di CA, si dovrà procedere allo svincolo “tecnico” della dichiarazione da rettificare e procedere alla revisione della dichiarazione.
In caso di istanza di invalidamento, considerate le attuali possibilità tecniche del sistema AIDA, si evidenzia che lo stesso potrà essere autorizzato e processato solo dopo lo svincolo della dichiarazione da invalidare.
1.4. Contingenti critici
La procedura in esame, con la sospensione dello svincolo, comporta sempre l’obbligo (NOTA 3) di costituzione di una garanzia nel caso il prelievo richiesto dal dichiarante abbia ad oggetto un contingente in stato “critico”, così come risultante dalla consultazione dell’apposita pagina informativa, resa disponibile da TAXUD sul proprio sito (NOTA 4).
1.5. Casi di esclusione
La procedura di sospensione dello svincolo sin qui descritta non si applica alle operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare, in relazione alle quali sia stata preventivamente autorizzata la presentazione prima dello sbarco, ex art. 36 delle DNC-CDU.
2. Procedura senza sospensione dello svincolo
La procedura in esame non prevede la sospensione dello svincolo in attesa dell’assegnazione del contingente richiesto e pertanto trova applicazione la previsione del combinato disposto degli articoli 195.2 CDU e 153 RD.
Di conseguenza, qualora il contingente risulti in stato “critico” al momento della presentazione della dichiarazione doganale, la stessa è subordinata alla costituzione di una garanzia a copertura dell’intero quantitativo di merce dichiarato soggetto a contingente critico, riguardante i diritti di confine dovuti (dazi e IVA) e lo svincolo non sarà concesso se non dopo l’avvenuto deposito della predetta garanzia.
Si precisa che, in caso di contingente “critico”, è obbligo del dichiarante provvedere, prima dell’invio della dichiarazione, a costituire idonea garanzia, non essendo prevista alcuna richiesta in tal senso da parte dell’Ufficio doganale.
2.1. Esito delle richieste di prelievo
Alla richiesta di prelievo da contingente tramite dichiarazione doganale, non sempre consegue l’assegnazione della totalità del dichiarato, ciò in quanto le richieste, una volta trasmesse ai competenti Servizi della Commissione, vengono lavorate ed accettate proporzionalmente alle richieste pervenute da tutta l’Unione.
L’esito dell’assegnazione da parte della Commissione rappresenta elemento imprescindibile per la chiusura definitiva dell’operazione doganale, che non può dirsi conclusa fino ad accertamento del buon fine dell’assegnazione Unionale (assegnazione al 100% del richiesto).
Di tale esito, gli operatori – attualmente – non possono essere informati se non mediante comunicazione diretta da parte dell’Ufficio presso cui è stata presentata la dichiarazione doganale che invoca il contingente, in quanto l’esito viene comunicato dalla Commissione tramite QUOTA alle sole autorità doganali.
In merito al momento in cui sorge l’obbligazione doganale, la Commissione ha precisato che trova applicazione l’art.105.3 del CDU, che prevede: “Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione”, cioè dal giorno in cui la prenotazione è stata accettata parzialmente o respinta.
In presenza di assegnazioni pro-rata ovvero di mancato accoglimento della richiesta di prelievo per l’intero quantitativo, gli operatori economici e/o i loro dichiaranti saranno immediatamente informati, con mail bonaria:
a) della mancata assegnazione totale del contingente prenotato, quindi invitati alla presentazione della dichiarazione doganale di rettifica ed al pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti;
b) delle conseguenze derivanti dalla mancanza di riscontro positivo (NOTA 5) entro 5 giorni dall’invio della mail bonaria di cui al punto a), e precisamente
i. la notifica al dichiarante di un invito al pagamento, rammentando che, ai sensi dell’art 22.6 lettera b) CDU, in tali casi non è previsto il diritto ad essere ascoltati,
ii. l’escussione immediata della garanzia prestata sugli eventuali diritti di confine dovuti in conseguenza dello stato “critico” del contingente.
2.3. Rettifiche delle dichiarazioni in caso di assegnazione pro-rata
Con l’autorizzazione alla rettifica si genera un nuovo singolo (o più singoli) per la quota di contingente non accettata e si modifica il singolo originario, sia in termini di diminuzione di massa che di base imponibile: è evidente l’importanza di porre particolare attenzione alla corretta indicazione dei codici tributo e delle correlate quantità.
Infine, si rappresenta una particolarità relativa ai contingenti di cui al Reg. UE 2019/159 e ss.mm. per l’importazione di determinati prodotti di acciaio. Per i suddetti, ai sensi dell’art. 1 p. 5 del citato Regolamento, l’assegnazione relativa all’ultimo trimestre prevede la possibilità, in caso di mancata o parziale assegnazione del contingente per uno specifico Paese, di attingere – per la parte residua – al contingente previsto per la medesima categoria di prodotti di altri Paesi.
In tali casi, dunque, oltre alla rettifica della dichiarazione doganale originaria con le modalità sopra descritte, è necessario che l’Ufficio locale competente proceda, nella medesima giornata in cui ha dato corso alla rettifica della dichiarazione e possibilmente entro le ore 14.00, all’inserimento manuale della richiesta di contingente con il nuovo numero d’ordine relativo agli altri Paesi, in quanto la Commissione europea provvede ad effettuare la validazione di tali nuove richieste proprio intorno alle ore 14.00 di ciascun giorno feriale6.
Si sottolinea che il mancato inserimento della predetta richiesta in tempo utile potrebbe comportare la parziale o mancata assegnazione anche del nuovo contingente, a discapito dell’interesse manifestato dall’operatore economico con conseguente responsabilità dell’Amministrazione.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
—
Note:
(1) GUIDANCE DOCUMENT on Customs Formalities on Entry and Import into the European Union – TAXUD
(2) Avviso del 29.09.2025.
(3) L’articolo 153 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD) prevede che “Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.”
Ne consegue che, ferma restando la possibilità degli Uffici di chiedere la garanzia per altri motivi, nell’ambito dei contingenti tariffari la costituzione della garanzia è sempre necessaria qualora un contingente tariffario si trovi nello stato “critico”.
(4) Consultazione dei contingenti tariffari
(5) Per riscontro positivo, si intende ovviamente la presentazione della dichiarazione di rettifica ed il suo buon esito con il pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti.
(6) I giorni feriali sono da intendersi dal lunedì al venerdì con riferimento all’attività lavorativa della Commissione europea.
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