AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 207 del 8 febbraio 2023
Gestione di ATM – Trattamento ai fini IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Società”) è la stabile organizzazione italiana di BETA società con sede legale a Amsterdam, Paesi Bassi.
L’Istante rappresenta che il gruppo ”GAMMA”, di cui fa parte, opera nel settore finanziario e è specializzato nell’attività di cambio valuta e di pagamenti internazionali.
La Società riferisce di occuparsi in particolare dell’attività di gestione degli sportelli automatici (ATM), collocati in Italia presso aeroporti, stazioni, alberghi e negozi delle principali località turistiche, che permettono ai clienti di prelevare denaro contante tramite l’utilizzo di una carta di debito/credito.
A fronte di queste operazioni, l’Istante addebita ai clienti delle commissioni che ritiene esenti ai fini IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972 (in seguito, ”Decreto IVA”).
Quanto alle operazioni poste in essere nei confronti di committenti privati stabiliti al di fori dell’Unione Europea, la Società reputa tali operazioni non soggette ad IVA per l’articolo 7septies del Decreto IVA, secondo cui ”… in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità [..] le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti …”.
Resta, invece, il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. a-bis) del Decreto IVA, ai sensi del quale ”…la indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: … abis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggettistabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa”.
Ciò posto, con il presente interpello l’Istante chiede quale sia la modalità di accertamento del luogo di stabilimento dei committenti privati che si avvalgono degli ATM gestiti dalla Società, ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione IVA.
Al riguardo esibisce, a titolo esemplificativo, la descrizione di un’ordinaria operazione di prelievo effettuata presso uno sportello ATM dalla stessa gestito, individuando i singoli passaggi che conducono all’identificazione del codice BIN associato alla carta di debito/credito utilizzata e di conseguenza a parere dell’Istante del luogo di stabilimento del cliente interessato.
Il codice BIN (”Bank Identification Number”) è infatti un sistema di numerazione sviluppato dall’American National Standards Institute e dall’International Organization for Standardization per identificare le istituzioni che emettono carte bancarie. Il BIN corrisponde alle prime 4 o 6 cifre di una qualunque carta di pagamento e permette di identificare l’emittente della carta e dunque il relativo Paese di emissione.
A maggior chiarezza della fattispecie, la Società descrive i diversi passaggi che caratterizzano l’operazione di prelievo. In particolare:
1. il cliente inserisce la propria carta di debito/credito nell’ATM gestito dell’Istante e, dopo aver scelto la lingua ed inserito il PIN della carta, indica la valuta e l’ammontare da prelevare per poi, alla fine, confermare l’operazione sul sistema;
2. Convalida della transazione: una volta verificata la possibilità di portare a termine l’operazione con il circuito del soggetto emittente la carta (nella fattispecie Visa o Mastercard), il sistema la approva ed eroga il denaro richiesto;
3. Invio del flusso da parte della banca sponsor all’Istante: la banca sponsor, che è parte dei circuiti Visa e/o MasterCard ed è incaricata di elaborare le transazioni che avvengono all’ATM, trasmette alla Società la conferma dell’avvenuta transazione;
4. Acquisizione dei dati della transazione, incluso il codice BIN: l’Istante acquisisce i dati relativi alla transazione, tra i quali la quantità prelevata, la valuta, il circuito, il numero della carta di debito/credito ed in particolare il codice BIN.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per l’Istante, il codice BIN che identifica in modo univoco lo Stato di emissione della carta di credito/debito è idoneo a identificare il luogo di stabilimento del committente privato consumatore.
Conseguentemente la Società ritiene che tale codice possa essere utilizzato come criterio per consentire alla stessa di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi riferiti a dette operazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) del Decreto IVA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito al presente interpello si formulano le seguenti osservazioni.
Occorre in primis rilevare che alla presente istanza di interpello non è allegata un’adeguata e idonea documentazione che consenta di valutare se le operazioni effettuate dalla Società siano esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 4) del Decreto IVA [”4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, (…) a valori mobiliari e a strumenti finanzi (…)”] come dalla stessa affermato e/o ritenuto.
Tale affermazione è quindi qui assunta acriticamente lasciando impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’amministrazione finanziaria, come peraltro si assume acriticamente l’affermazione secondo cui la clientela del soggetto istante è costituita da privati consumatori.
Ad ogni buon fine, in questa sede, appare doveroso ricordare che per l’articolo 10, primo comma, n. 1, del Decreto IVA sono esenti da IVA ”le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti …”.
A titolo meramente indicativo si ricorda che, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ”20. (…), un prelievo da un distributore automatico di banconote costituisce un «servizio di pagamento» ai sensi del diritto dell’Unione [n.d.r. ma per essere considerati] «operazioni relative ai pagamenti» ai sensi della sesta direttiva, (…).
21. (…) i servizi in esame devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi della sesta direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (v., in tal senso, sentenza Bookit, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
22. (…) Il criterio che consente di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche, che rientra nell’esenzione prevista da tale disposizione, da una operazione che non è in tal senso idonea e che, quindi, non rientra in essa, risiede nel sapere se l’operazione di cui trattasi trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi in esame, o sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un trasferimento di tal genere (v., in tal senso, sentenze Bookit, punto 41, e del 25 luglio 2018, DPAS, C5/17, EU:C:2018:592, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. sentenza 3 ottobre 2019, C42/18).
Pertanto, secondo la Corte di Giustizia UE, ”non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall’imposta sul valore aggiunto, …, , la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo”.
In relazione al quesito posto non si ritengono utilizzabili i criteri previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario soggetto privato per i servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione, oltre che per i servizi prestati tramite mezzi elettronici, fattispecie non assimilabili ai servizi bancari.
La questione risulta disciplinata invece dall’articolo 23 del Regolamento di esecuzione medesimo ai sensi del quale ”Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità agli articoli 58 e 59 della Direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario (…..), il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal contribuente, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità e di pagamento”.
Si ricorda in ogni caso che comunque il Bank Identification Number (BIN) più propriamente Issuer Identification Number (IID) non individua in modo univoco l’utilizzatore della carta, ossia la persona fisica che materialmente esegue il prelievo presso lo sportello ATM. Oltre al circuito di pagamento, identifica piuttosto in modo univoco solo l’emittente ossia la banca o l’istituto finanziario che ha emesso e dunque rilasciato la carta all’utilizzatore, cliente di quest’ultimo.
Partendo da questo dato quindi la Società può risalire allo Stato ove è stabilito l’emittente che non necessariamente coincide con lo Stato ove è stabilito l’utilizzatore della carta. Ad oggi, infatti, la possibilità di acquisire una carta di credito/debito (anche prepagata) non è limitata dall’obbligo di risiedere nello stesso Paese ove è stabilito l’emittente.
Fatte tali premesse di carattere interpretativo, si precisa che nell’ambito dell’interpello ordinario non è consentito fornire un parere puntuale sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma tributaria ai fini dell’accesso a un determinato regime fiscale. Tale valutazione, infatti, è riservata alle fattispecie, tassativamente individuate dal legislatore, per le quali è attivabile l’interpello c.d. ”probatorio” [cfr. articolo 11, comma 1, lettera b) legge 212/2000 e circolare 9/E/2016].
Si rimette, dunque, al contribuente la valutazione circa l’idoneità del BIN della carta di pagamento quale criterio per stabilire il luogo di stabilimento del cliente privato consumatore, alla luce del citato articolo 23 del Regolamento di esecuzione e delle normali procedure di sicurezza commerciali applicate nel settore di riferimento.
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