ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei COMMERCIALISTI – Comunicato del 23 gennaio 2023
Gestori della crisi: dal ministero troppi paletti per la formazione dell’albo
Il contenuto della nota chiarificatrice emanata lo scorso 19 gennaio dal Ministero della Giustizia, contenente i requisiti di iscrizione All’albo dei gestori incaricati dall’autorità giudiziaria per le funzioni di gestione e controllo delle procedure di cui all’art. 356 del DL n. 14 del 12/01/2019, sorprende tutti e suscita più di una perplessità.
Gli ordini sono esclusi dalla formazione per il primo popolamento dell’Albo se non convenzionati con università pubbliche o private, in linea con quanto previsto dall’ormai decennale norma sulla formazione in materia di sovraindebitamento. “Dopo tanti rinvii rispetto al 2019, anno della sua emanazione, ora che il codice è entrato in vigore” dichiara il Presidente Cuchel “sarebbe stato opportuno da parte del Ministero, in vista della partenza ad aprile 2023 dell’Albo, rivedere questa norma per mettere i colleghi non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 356 del CCII, nelle condizioni di potersi formare in tempi ragionevoli”
Anche l’obbligo di tirocinio semestrale, previsto per la stessa platea di soggetti, costituisce un pesante ostacolo, che si aggiunge all’obbligo formativo delle 40 ore “Il Ministero, con un’alchimia davvero interessante” sostiene Eros Ceccherini del comitato scientifico ANC e docente nella materia “precisa che l’art. 356, comma 2 del CCII richiama la lett. C) dell’art. 4, comma 5 del D.M. n. 202/2014, ma non richiama il comma 6 del medesimo decreto e quindi ritiene che sia obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimati a iscriversi all’albo, ivi compresi … dottori commercialisti ed esperti contabili”
“Da ultimo” riprende Cuchel “vi è la stortura costituita dall’intervallo di tempo indicato per la ricezione di incarichi in almeno due procedure come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Gli ultimi quattro anni citati nella norma fanno riferimento al periodo 2015-2019, tenendo fuori più di tre anni (quelli di dilazione dell’entrata in vigore effettiva), durante i quali soprattutto i colleghi più giovani potrebbero aver maturato il requisito richiesto. Sarebbe sufficiente, propone Cuchel, dilatare il periodo fino all’entrata in vigore del codice (luglio 2022)”
“Questa vicenda” conclude Cuchel “appare davvero inverosimile. È stato accumulato un ritardo di due anni rispetto alla prefissata entrata in vigore del codice, e di tale ritardo ne faranno le spese tanti colleghi impossibilitati ad accedere in tempi congrui all’Albo o a presentare il requisito degli incarichi ricevuti negli ultimi anni. Inoltre, il danno non è solo a carico di colleghi che con dedizione e spirito di servizio operano nel mondo del diritto concorsuale, ma anche della stessa amministrazione giudiziaria, che sarà privata di risorse preziose per una gestione competente ed efficiente delle procedure previste dal codice della crisi”
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