La Cassazione con l’ordinanza n. 10450 del 06 maggio 2013 si è espressa in merito all’ applicabilità del giudicato della società ai soci della stessa. La vicenda tra origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società e per il maggior reddito accertato ai socie della stessa. La società ricorreva in Commissione Tributaria ed in questa sede i giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente. I soci non avevano proposto ricorso.
Gli Ermellini confermano quanto stabilito dalla sentenza dlla Commissione Tributaria Regionale affermando che ““l’annullamento dell’avviso di accertamento, notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipato non avrebbero potuto fare di meglio” (sentenza n. 14815 del 04/06/2008). L’assunto della ricorrente, secondo cui il giudicato in favore della società non sarebbe opponibile in quanto l’atto notificato alla società sarebbe stato annullato sotto il profilo della motivazione, non può essere condiviso, non risultando dalla sentenza impugnata che l’annullamento sia stato pronunciato per altra causa non rapportabile ai soci.”
Respinta in toto, quindi, la tesi dell’Agenzia delle Entrate, fondata sulla “nullità del giudizio in quanto svoltosi senza la partecipazione della società e degli altri soci”.