La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 246 depositata il 9 gennaio 2014 intervenendo in tema di IRAP ha statuito che non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttiva il professionista che nell’ambito dell’esercizio della propria attività eroghi compensi a terzi per collaborazioni occasionale.
la vicenda ha riguardato ha riguardato un commercialista che aveva presentato una istanza di rimborso dell’IRAP pagato per la mancanza del presupposto dell’assoggettamento a tale imposta. L’Amministrazione Finanziaria rimaneva inerte su tale richiesta facendo formare il silenzio-rifiuto. Il professioni sta impugnava inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale il predetto silenzio-rifiuto alla sua richiesta di rimborso. I giudici della CTR accolgono le doglianze del ricorrente. Il Fisco impugna la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici in riforma della sentenza impugnata disconosciuto la rilevanza del giudicato esterno della sentenza che per gli anni precedenti aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del professionista.
Per la cassazione della pronuncia del giudice di seconde cure il contribuente propone ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile in ordine al giudicato esterno mentre accoglie e quindi cassa la sentenza impugnata in ordine al rimborso per l’anno 2003.
I Giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza in esame hanno confermato un orientamento consolidato (Sez. Un., Sentenza n.13916 del 16/06/2006), stabilendo che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.
Per cui qualora il rapporto tributario postula l’accertamento di presupposti di fatto potenzialmente mutevoli, il Giudice non può tenere conto del giudicato formatosi precedentemente.
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