La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3598 depositata il 14 febbraio 2014 intervenendo in materia di effetti del giudicato esterno ha affermato che qualora una cartella di pagamento viene inviata a due soggetti perché entrambi coobbligati in solido, e solo uno dei due la impugna, l’eventuale sentenza favorevole a quest’ultimo vale anche per l’altro soggetto. In altri termini, il contribuente può avvalersi della sentenza che cancella la cartella di pagamento resa in favore del coobbligato solidale.
La vicenda ha visto protagonista l’erede dell’originario debitore a cui veniva notificata una cartella di pagamento in qualità di coobbligata in solido con altro soggetto. L’erede on aveva impugnato la cartella ricevuta rimanendo inerte. L’altro coobbligato, invece, aveva impugnato la cartella di pagamento inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ottenendone, con sentenza passata in giudicato, l’annullamento dell’atto impugnato.
La contribuente rimasta inerte si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento chiedendo di avvalersi, ex art.1306 c.c., della pronuncia favorevole ottenuta dalla coobbligata. I giudici di primo grado accolsero le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno riaffermato il principio di diritto secondo cui “qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali” (Cass. n. 10202/2003, SS.UU. n.7053/1991).
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