La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31084 depositata il 28 novembre 2019 intervenendo in tema di accertamento IVA e di giudicato esterno ha riaffermato che “In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell’Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato”

La vicenda ha riguardato una società di persona a cui veniva notificato un avviso di accertamento a seguito della rettifica della dichiarazione IVA per erronea applicazione dell’IVA ridotta in luogo dell’aliquota ordinaria. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione dei giudici di prime cure con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformavano la sentenza impugnata. In particolare ricordando che l’Iva in misura agevolata riguardava le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relative ad opere di industrializzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della legge n. 865 del 1971, evidenziava che, sulla base dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. La società contribuente impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze della ricorrente, decidendo nel merito. In particolare hanno precisato che In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale“. Nella detta pronuncia, si è affermato che “l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche (quali le imposte sui redditi, IVA, vari tributi locali, ecc), è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità, come affermato dalle sezioni unite nella citata sentenza, costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di “maxiperiodo”: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, o della “spalmatura” in più anni dell’ammortamento di un bene o, in generale, della deducibilità di una spesa.”

Pertanto per i giudici di legittimità nell’ambito del contenzioso fiscale il giudicato esterno relativo a controversie sull’Iva è vincolante solo per fatti ad efficacia durevole, ovvero che hanno effetto su più periodi di imposta.