La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 13913 depositata il 5 giugno 2017 intervenendo in tema competenza giurisprudenziale, in forza di crediti erariali, per l’opposizione contro il pignoramento basata sulla mancata notifica della cartella di pagamento deve essere presentata alla Commissione Tributaria Provinciale. Le Sezioni Unite hanno risolto un annoso contrasto giurisprudenziale sulla competenza in tema di opposizione al pignoramento per mancata notifica della cartella di pagamento statuendo, quindi, che la stessa va presentata di fronte al giudice tributario e non al giudice dell’esecuzione.
La vicenda nasce dalla notifica di un verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall’agente della riscossione in relazione a carichi di natura sia tributaria che non tributaria ad una società di persona. La società contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento. I giudici di primo grado rigettano il ricorso proposto. La ricorrente avverso la decisione di prime cure propone ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza impugnata dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e, per l’effetto, ha rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale sia per l’accertamento della correttezza della notificazione delle cartelle di pagamento sia per la dichiarazione della giurisdizione di altro giudice in relazione alle pretese non tributarie in esse contenute.
Avverso la decisione della CTR, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso dell’Agente della riscossione confermando la decisione della CTR in base al principio di diritto secondo cui: “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario”.
Per gli Ermellini l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, va proposta davanti al giudice tributario, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 e 19 – estensivamente interpretato – del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Sez. Un., n. 14667/2011, Sez. Trib., n. 24915/2016, Sez. Un., n. 15944 e n. 5993/2012).
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