GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sentenza 26 giugno 2013, n. 24177
Intimazione di pagamento emessa da Equitalia opponibile ex art 615 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 615 ,comma l,c.p.c , B. A. conveniva in giudizio dinanzi all’intestato Giudice, la Equitalia Gerit spa in persona del l.r.p.t., e il comune di Roma in persona del Sindaco p.t., per sentire dichiarare nulla la intimazione di pagamento n. 09720129098282531000 con la quale, in relazione alla cartella esattoriale n. 09720070265742470000 gli veniva rinnovata la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 1.344,03 per mancato pagamento di sanzioni amministrative.
Sosteneva in narrativa l’istante la illegittimità dell’atto impugnato per omessa notificazione della cartella esattoriale asseritamente notificata in data 20/11/2007 e, comunque,per l’avvenuto decorso il termine prescrizionale. Le violazioni si riferiscono all’anno 2003, ben oltre il termine prescrizionale dei cinque anni. Contestava la illegittima applicazione della maggiorazione applicata di cui all’art. 27 comma 6 L.689/81. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse ritenerla nullità della cartella impugnata per l’illegittimità della richiesta delle maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6 L. 689/81 chiedeva che venga accertata e dichiarata la nullità parziale della stessa con riferimento alla relativa pretesa pecuniaria pari ad € 382,20, con contestuale riduzione della somma richiesta all’attore. Concludeva, chiedendo, previa sospensione della esecutività della cartella opposta, accertare e dichiarare la illegittimità e nullità del procedimento impugnato con conseguente annullamento dello stesso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio,oltre iva e epa con distrazione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il comune di Roma Capitale con comparsa di costituzione e risposta eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il provvedimento impugnato è un atto proprio del concessionario adottato discrezionalmente da questi nell’esplicazione delle sue funzioni. In merito alla mancata notificazione dei verbali, parte opponente nulla può eccepire in quanto la domanda è stata proposta oltre il termine dei trenta giorni previsti dalla notifica degli stessi. Concludeva chiedendo dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a Roma Capitale e respingere la domanda attrice con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio la Equitalia Sud spa con comparsa di costituzione e risposta eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda in quanto l’intimazione di pagamento impugnato costituisce esclusivamente un mero invito al pagamento della somma dovuta, non è atto previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale. La cartella esattoriale è stata regolarmente notificata al ricorrente. In merito alla mancata notificazione dei verbali di accertamento faceva rilevare che tale incombenza era a carico dell’ente impositore in quanto il concessionario agisce solo per la riscossione su ruoli redatti dallo stesso. Per tale motivo non ha titolo per contro dedurre in merito alla avvenuta prescrizione e nessuna responsabilità può essergli imputata in merito. Chiedeva dichiararsi la non solidarietà con l’ente impositore alla eventuale condanna alle spese. In via subordinata accertata la mancanza di responsabilità in capo alla Equitalia Sud spa, compensare le spese del giudizio.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione.
All’udienza del 21/02/2013 II procuratore della Equitalia Sud spa contestava tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richiesto e si riportava alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e ne chiedeva l’integrale accoglimento. Il procuratore dell’opponente contestava tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richiesto e si riportava alle conclusioni già rassegnate e ne chiedeva l’integrale accoglimento. Nessuno era presente per il comune di Roma Capitale. Al termine il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata.
Dall’esame degli atti risulta che Roma Capitale eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il provvedimento impugnato è un atto proprio del concessionario adottato discrezionalmente da questi nell’esplicazione delle sue funzioni e che ha provveduto a notificare gli atti prodromici.
Equitalia Sud spa assume la inammissibilità della domanda in quanto l’intimazione di pagamento impugnato costituisce esclusivamente un mero invito al pagamento della somma dovuta, non è atto previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale. La cartella esattoriale è stata regolarmente notificata al ricorrente ma tale assunto, dalla verifica degli atti non risulta essere stato effettuato come previsto dalla legge in quanto notificata al portiere.
La domanda va accolta con annullamento della cartella e condanna di Equitalia sud spa alle spese di lite in € 40,00 per spese, € 400,00 per diritti ed onorari, 12,50 % spese generali e iva e epa come per legge , con distrazione ex art. 93 c.p.c. spese compensate con Roma Capitale
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. contro EQUITALIA SUD spa – Roma Capitale
Accoglie la domanda attrice per come in narrativa e condanna di Equitalia sud spa alle spese di lite in € 40,00 per spese, € 400,00 per diritti ed onorari, 12,50 % spese generali e iva e cpa come per legge , con distrazione ex art. 93 c.p.c. spese compensate con Roma Capitale.
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