GIUDICE DI PACE MANTOVA – Sentenza 04 ottobre 2013, n. 2867
Contributi previdenziali – Gestione artigiani – Omesso pagamento – Rateizzazione – Revoca – Rate versate trattenute come oneri accessori – Concessionario della riscossione – Omessa notifica – Fermo amministrativo – Danno patrimoniale e non patrimoniale – Sussiste
Motivo della decisione
La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
L’attore conveniva l’INPS e l’E.N. Spa chiedendo la loro condanna in solido al pagamento in proprio favore dell’importo di € 3.500,00, ovvero di quello
maggiore o minore ritenuto di giustizia da contenersi comunque entro il limite della competenza per valore dell’adito Giudice di Pace, il tutto oltre a rivalutazione interessi dal 14.1.2009 e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria Fattore assumeva che:
– In data 20.10.2000 Equitalia gli aveva notificato, per conto delL’INPS, la cartella esattoriale n. 064/2000/00229548/39/00, per l’importo di € 6.051,92 per recupero ‘contributi previdenziali artigiani non pagati;
– Che per il pagamento di tale importo L’INPS gli aveva accordato una prima rateizzazione in data 20.12.2000, poi revocata per il mancato pagamento di alcune rate;
– Che in data 31.5.2005 l’INPS gli aveva concesso una seconda rateizzazione della medesima cartella, stavolta completamente ed interamente pagata;
– Che, nondimeno, in data 14.1.2009, senza alcun preavviso, L’INPS gli ha notificato la revoca di questa seconda rateizzazione, anche se l’importo complessivo era stato versato;
– L’INPS ha giustificato L’ulteriore revoca affermando che rispetto a quanto indicato nel piano di rientro alla base della rateizzazione del 31.5.2005, vi erano ulteriori importi che non erano stati pagati, dei quali, però, nessuno aveva dato notizie all’attore;
– In seguito alla revoca della seconda rateizzazione Equitalia procedeva al fermo amministrativo del motoveicolo e dell’autoveicolo di proprietà dell’attore ed applicava, altresì, in danno del medesimo, interessi moratori sul capitale iscritto a molo calcolandoli retroattivamente a far tempo dalla data di notifica della cartella.
L’INPS, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente l’incompetenza per materia del Giudice adito e FE.N. Spa, sempre preliminarmente, l’inammissibilità dell’azione ex articolo 59 DPR 602/1973 e sostenendo nel merito, di aver entrambe correttamente operato, con conseguente infondatezza delle pretese avanzate dal sig. M.I..
L’eccezione di incompetenza per materia viene respinta dal Giudice, come già anticipato con ordinanza del 20.3.13, in quanto l’oggetto della domanda è un risarcimento di danni e non riguarda i contributi INPS veri e propri, di competenza del Giudice del Lavoro; anche l’eccezione di Equitalia di cui all’inammissibilità dell’azione ex art. 59 DPR 602/1973, viene respinta, in quanto Fattore non lamenta di essere stato danneggiato dall’esecuzione contro di lui promossa, ma dalla revoca della rateizzazione del 31.5.2005 e della conseguente perdita dei benefici collegati ad essa. L’esecuzione, in sé e per sé considerata, è una semplice conseguenza della revoca della rateizzazione e non costituisce, per tale motivo, la fonte del danno patrimoniale lamentato dall’attore. Infatti il danno subito sussiste ugualmente anche in assenza dell’applicazione dei fermi amministrativi, in quanto il pregiudizio denunciato consiste essenzialmente nel dover pagare un maggior importo a titolo di interessi di mora, posto che questi ultimi, a causa del venir meno del beneficio del termine, sono stati calcolati retroattivamente a far tempo dalla notifica della cartella.
Pertanto, contrariamente a quanto assento da Equitalia, la fonte della responsabilità non è l’applicazione dei fermi amministrativi, per cui la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore si sottrae all’applicazione dell’art. 59 DPR 602/73.
Il Giudice non ha ritenuto procedere ad ulteriore istruttoria della causa, in quanto dai documenti prodotti è emerso che effettivamente l’attore ha subito un danno economico a seguito della revoca notificata dall’INPS in data 14.1.2009 (doc. n. 6 fascicolo attore). Infatti, tale revoca deve considerarsi illegittima in quanto prima di essa nessuna comunicazione era pervenuta all’attore in merito al fatto che, dopo aver pagato tutte le rate del piano di rientro sottoscritto m data 31.5.2005 residuavano altri importi da pagare.
E’ chiaro, infatti, che l’attore, una volta sottoscritto il piano di rientro del 31.5.05 aveva legittimamente confidato nel fatto di dover pagare solo le rate in esso previste, anche se in tale documento (doc. n. 4 bis fascicolo attore), L’INPS aveva precisato che eventuali ritardi nei versamenti avrebbero potuto determinale oneri accessori che sarebbero stati richiesti direttamente dal concessionario. Ma l’attore, al momento della sottoscrizione del piano di rientro, legittimamente credeva di potersi limitare solo al pagamento delle rate così come calcolate nel piano e così come egli ha effettivamente versato.
Al contrario L’INPS ha prodotto il doc. n., 8 del suo fascicolo, nel quale viene indicato un debito di € 1.709,65 a titolo di interessi di mora; ma tale documento non è provato che sia stato notificato al sig. M. ed, inoltre, tale documento non risulta avere data certa. Infatti L’INPS sostiene che il documento è stato emesso il 26.3.2005, quindi in data anteriore alla sottoscrizione del piano di rientro del 31.5.2005 e, quindi, tale importo poteva benissimo essere compreso nel piano di riparto compilato successivamente.
Quindi è pacifico e non contestato dalle convenute, che il sig. M. ha pagato tutte le rate di cui al piano di rientro.
Ma, come riferito dalL’INPS con l’e-mail del 4.6.2012 (doc. n. 14), il concessionario Equitalia trattenne, in conto pagamento oneri accessori, le ultime quattro rate versate dal sig. M., determinando così la mancata definizione della rateizzazione di cui il M. aveva beneficiato.
Di conseguenza si riscontra nel comportamento dell’INPS e del concessionario per la riscossione un comportamento illegittimo, in quanto se erano stati calcolati oneri accessori da pagare da parte del M., questi doveva essere avvisato, mentre, al contrario, a copertura di tali ulteriori oneri è stata fatta una trattenuta delle ultime quattro rate, per cui il M. è risultato inadempiente e non più beneficiario del piano di rientro.
Il M. doveva comunque essere avvisato del fatto che, operata la trattenuta di cui sopra, egli doveva integrare i versamenti già effettuati, anziché far risultare che egli non aveva pagato le ultime quattro rate, come, in effetti, è risultato, con la conseguenza che il piano di rientro non era stato rispettato.
Gli enti convenuti, dopo aver fatto insorgere nell’attore un legittimo affidamento circa il fatto che fosse sufficiente pagare le rate del piano di rientro del 31.5.2005, per pagare definitivamente il proprio debito, prima di revocare la rateizzazione concessa col piano stesso, avrebbero dovuto avvisare il sig. M., chiedendogli espressamente quali altre somme doveva versare.
Il comportamento degli Enti convenuti ha, quindi, sicuramente provocato un danno patrimoniale e non patrimoniale all’attore e, quindi, in solido, devono essere condannati a pagare tali danni.
Il danno patrimoniale è senz’altro costituito dai maggiori interessi di mora che l’attore, a causa della revoca della rateizzazione, è tenuto a pagare sul capitale di € 6.501,92 iscritto a molo, interessi che sono stati calcolati retroattivamente a far tempo dalla data di notifica della cartella.
Il danno non patrimoniale può essere individuato nell’impossibilità per il M., a causa dei termini amministrativi applicati da Equitalia, di utilizzare i propri veicoli, con conseguente limitazione della propria libertà di spostamento.
Si ritiene, pertanto, equo, liquidare in euro 2.400,00 il danno patrimoniale e non patrimoniale da pagare all’attore da parte degli enti convenuti, in solido tra loro.
La suddetta somma dovrà essere aumentata degli interessi al tasso legale a partire dalla data di ricevuta notifica dell’atto di citazione fino al saldo definitivo.
L’INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e l’E.N. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore devono quindi essere condannati in solido tra loro al pagamento della suddetta somma e, in quanto soccombenti anche delle spese legali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa promossa da M.I. contro I.N.P.S. e E.N. SPA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
– condanna l’I.N.P.S Istituto Nazionale della previdenza sociale, in solido con E.N. Spa, in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a pagare all’attore sig. M.I. la somma di € 2.400,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, aumentata degli interessi al tasso legale dalla data di notifica dell’atto di citazione fino al saldo effettivo e
condanna gli enti stessi, in solido tra loro, a rimborsare all’attore le spese legali che si liquidano in € 1.150,00, oltre IVA e CPA come per legge.
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