La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26157 depositata il 21 novembre 2013 intervenendo in tema di vizzi formali dell’atto da cui deriva la pretesa fiscale ha riconfermato il principio secondo cui “dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che del l’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la sentenza impugnata – a fronte dell’avvenuta rideterminazione dell’imponibile da parte dell’ufficio, in occasione della costituzione in giudizio, in somma minore di quella già determinata in sede di accertamento sintetico del reddito – si era limitata ad annullare l’avviso di accertamento impugnato, sul rilievo che non fosse compito dei giudici tributari procedere “alla liquidazione delle imposte e delle relative penalità”.
La vicenda ha riguardato un Circolo che in seguito ad una verifica fiscale con la conseguente formazione del PVC veniva acclarato la natura commerciale dell’attività svolta, sulla base di tale documento (PVC) l’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava un avviso di accertamento per per IVA-IRPEG.
Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva parzialmente le doglianze del ricorrente. La decisione dei giudici di prime cure veniva impugnata da entrambe le parti inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano la tesi del contribuente, rigettando l’appello del fisco, ed annullando l’avviso di accertamento. In particolare per la CTR in sede di accertamento induttivo l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale anche comprensiva dei costi (da determinare pure induttivamente ove non sia possibile applicare altro metodo) pena la lesione del principio costituzionale di capacità contributiva che vuole sia sottoposto a tassazione il profitto netto dai costi e non quello lordo.
L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure proponeva ricorso, basato su sette motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il primo e secondo motivo del Fisco cassando la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità evidenziano come i giudici della CTR qualificato come “induttivo” l’avviso di accertamento non fornendo su tale qualificazione la minima giustificazione argomentativa. La Corte statuisce che il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento sicché, fatti salvi i casi di vizi formali dell’atto impugnato, alle Commissioni spetta rideterminare la pretesa amministrativa.
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