La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 29106 depositata il 19 ottobre 2023 è intervenuta in tema di competenza giurisdizionale, ha confermando il seguente principio di diritto secondo “… Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. .. l’impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell’art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l’importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell’elenco riportato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. U – , Ordinanza n. 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 – 01). …”
La suddetta sentenza ha ribadito la possibilità di contestare gli atti generali dell’Agenzia delle entrate presso il giudice amministrativo senza dover attendere la successiva impugnazione degli atti impositivi dinanzi al giudice tributario. Tale principio è stato confermato anche dalle sentenze della Suprema Corte n. 29023, 29026, 29035, 29042, 29059, 29072, 29083, 29093, 29103 del 2023.
La vicenda ha riguardato l’impugnazione degli atti generali, con i quali l’Agenzia ha dato attuazione con l’emanazione di provvedimenti al contributo posto a carico delle imprese del settore energetico e petrolifero dall’art. 37 del d.l. 21/2022, da parte di alcune società operanti nel settore energetico e destinatarie di tali provvedimenti amministrative con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione. Il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso, affermando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti impugnati nonché il difetto di interesse ad agire della ricorrente. Avverso tale decisione le società proponevano appllo al Consiglio di Stato. I giudici di appello accolsero le doglianze della società contribuente, annullava la sentenza gravata e rinviava la causa avanti al giudice di primo grado. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio del Ministri, ARERA, deducendo due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.
I giudici di legittimità hanno riconfermato, a sezioni unite, il principio di diritto, di una precedente sentenza a SS.UU., secondo cui il “… provvedimento direttoriale «si configura come atto, tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge», che «si limita a regolare gli aspetti pratici dell’attuazione del meccanismo previsto per legge» e concludendo che «Si tratta, quindi, di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale .. appare evidente l’estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite (cfr.Cass.Sez.Un.n.7664 del 18 aprile 2016 con ulteriori richiami) dalla quale è dato evincere che nessuna disposizione del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa». …”
Per cui il Supremo consesso per il suddetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativo di una disposizione di legge “… l’impugnativa proposta sia qualificabile come diretta impugnazione di disposizioni legislative per vizio di legittimità costituzionale ovvero, alternativamente, come azione di accertamento negativo dell’obbligazione contributiva de qua.
Quanto al primo profilo, si deve osservare che dagli atti emerge che l’incostituzionalità dell’art. 37, decreto-legge 21/22 non è affatto l’unica ragione di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in questione e va tuttavia affermato che il vizio di legittimità costituzionale è pur sempre un vizio di legittimità dell’atto amministrativo impugnato; per tale motivo che sussiste in ogni caso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta, non deprivandola del necessario carattere di “incidentalità” (si tratta di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 4 del 2000, n. 138 del 2017, n. 16 del 2017, n. 103 del 2022).
Quanto al secondo profilo, va rilevato che l’azione proposta coincide con una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi “individuali” che è del tutto legittimata, come già osservato, dall’art. 7, commi 1-4, cod. proc. amm., e, per converso, dall’art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992, il quale appunto prevede che «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente».
Trattasi invero di un’azione di annullamento esercitabile “in prevenzione” ed alternativamente alla disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema che risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali. …”