FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare 01 luglio 2020, n. 17
Gli ammortizzatori sociali per Covid-19
Premessa
Lo scorso 27 giugno 2020, l’Inps ha emanato la circolare n. 78 con cui ha fornito precisazioni in merito:
– al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate all’Inps stesso a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto;
– al recupero, in capo al datore di lavoro, di eventuali somme indebitamente erogate dall’Istituto in fase di liquidazione dell’anticipazione.
Il presente documento chiarisce la lettura che l’Istituto fa della normativa prodotta precedentemente dai decreti legge numeri 18, 34 e 52 del 2020 e illustra i diversi aspetti della circolare specificamente dedicata agli ammortizzatori sociali previsti per rispondere alla crisi economica scatenata dall’emergenza pandemica. In particolare: ambito di applicazione, termini e modalità per la domanda di pagamento diretto con richiesta dell’anticipazione, istruttoria della richiesta stessa ed erogazione dell’anticipo, gestione degli indebiti, aspetti fiscali.
- L’ambito normativo e l’interpretazione dell’Inps
L’Inps ricostruisce preliminarmente l’intera vicenda normativa che preordina la proroga delle misure di sostegno al reddito con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni in deroga attese le modificazioni e integrazioni al decreto legge n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, attraverso il D.L. n. 34/2020, decreto Rilancio, e il n. 52/2020. Per quanto riguarda la CIGD, secondo le modificazioni e integrazioni operate in seno all’art. 22 del Cura Italia, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane, sono state permesse altre cinque settimane oltre ad ulteriori quattro da fruire, con esclusione di taluni settori quali quello turistico, esclusivamente nel bimestre 1° settembre 2020-31 ottobre 2020. Tuttavia, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, del D.L. n. 52/2020, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (le nove originarie e le cinque ulteriori della proroga), possono richiedere ulteriori quattro settimane di sostegno al reddito anche in periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Nel disporre tale possibilità, il D.L. n. 52/2020 ha precisato che “Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22”. Nello scrivere questa disposizione derogatoria, il legislatore governativo aveva, di fatto e di diritto, cancellato la proroga per tutte le imprese e i datori di lavoro delle c.d. zone rossa (riferita ai soggetti datoriali con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato l al DPCM 1° marzo 2020 o a dipendenti di datori di lavoro che pur non avendo sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni richiamati, sono ivi residenti o domiciliati) e gialla (gli altri territori delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna).
Secondo l’interpretazione della circolare n. 78/2020, la proroga delle provvidenze per la CIGD (prima con le cinque settimane e successivamente con le ulteriori quattro) sarà comunque possibile, nel rispetto delle condizioni di legge, nonostante che l’art. 22:
– al comma 8-bis, preveda già un periodo di 22 settimane per i territori della zona rossa;
– al comma 8-quater, stabilisca già un periodo di 13 settimane per le regioni della zona gialla.
Pur nel silenzio della circolare, muovendo da tale assunto, si deve ritenere che i due segmenti di proroga competano anche per la CIGO e l’assegno ordinario nell’ambito della zona rossa, tenuto conto del maggior periodo previsto per tali ammortizzatori dall’art. 19, comma 10-bis, del D.L. n. 18/2020.
Le richieste di proroga per la CIGD dovranno essere presentate, ai sensi dell’art. 22-quater del D.L. n. 18/2020, direttamente all’Inps. Secondo la circolare, le domande di proroga dovranno essere presentate all’Istituto previdenziale anche da parte dei datori di lavoro plurilocalizzati.
Il termine per la presentazione delle domande ai sensi dell’art. 22-quater, comma 3 è stabilito a decorrere dal 18 giugno 2020 (decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).
Per superare, seppure in parte, le criticità manifestatesi per il complesso iter amministrativo e permettere ai lavoratori di usufruire di una parte delle provvidenze in anticipo, l’art. 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/2020, ha previsto, in caso di richiesta di pagamento diretto, la possibilità da parte dei datori di lavoro di richiedere l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. A tale fine la domanda deve essere effettuata entro il termine breve di 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tale procedura, oltre che per la CIGD, è ammessa anche per la CIGO e l’assegno ordinario a pagamento diretto secondo la previsione di cui all’art. 22-quinquies, limitatamente alle domande presentate dal 18 giugno 2020.
Questa disposizione, pur richiamando il comma 3 dell’art. 22-quater, si riferisce evidentemente alla procedura di cui al comma 4, così come evidenziato dal richiamo di quest’ultimo da parte della prassi in commento che, di fatto, opera una correzione extra-legem.
- Ambito di applicazione
Con riferimento alla CIGD, l’Istituto precisa che la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps.
Tenuto conto della finalità normativa, volta ad affermare un principio di carattere generale volte a consentire l’instaurazione di misure finalizzate a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni, secondo l’Istituto è possibile l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, seppure già autorizzate, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.
- Domanda di pagamento diretto con richiesta dell’anticipo
Sulla base dei presupposti normativi di cui all’art. 22-quater, comma 4, e 22- quinquies, del D.L. n. 18/2020, la presentazione delle domande di CIGO, CIGD e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di contrazione dell’attività lavorativa per evidenti ragioni d’urgenza.
La circolare, come del resto aveva già evidenziato il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, conferma che, in fase di prima applicazione, ove il periodo di sospensione o di riduzione abbia avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza concernente la richiesta di anticipo deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Del resto, le modifiche operate dal D.L. n. 52/2020 – derogatorie delle disposizioni dettate dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 – non intervengono sul termine di presentazione delle domande a pagamento diretto con richiesta di anticipo, le quali sono rimaste regolamentate dal richiamato art. 22-quater comma 4, come introdotto dal D.L. n. 34/2020.
Le domande devono essere presentate, in via telematica, secondo quanto già precisato dal recente messaggio n. 2489/2020 scegliendo l’opzione, relativa all’ammortizzatore invocato, nel percorso “Servizi per aziende e consulenti” –> “CIG e Fondi di Solidarietà”.
Nella circostanza di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps, nella domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40 per cento, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”.
Il consulente o l’azienda dotata di credenziali di accesso al portale dell’Istituto flaggheranno la voce “anticipo” che si selezionerà automaticamente in caso di pagamento diretto, come da immagine che segue:
In caso di accoglimento della domanda da parte INPS, il corrispettivo dell’integrazione salariale dovuto ai lavoratori sarà:
|_| ANTICIPATO DALL’AZIENDA che lo recupererò TRAMITE CONGUAGLIO sulla denuncia contributiva Uniemens
|x| PAGATO DIRETTAMENTE DA INPS, previa valutazione positiva delTallegato 2 della circ. 197/15 da accludere alla domanda e dopo l’invio dei modelli SR41
|X_| ANTICIPO L’Inps, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, pagherà un’ anticipazione ai lavoratori pari al 40% del valore delle ore autorizzate (D.L. 34/2020 – Art. 22-quater e quinquies).
A contrario, ove non fosse richiesta l’anticipazione, deve essere selezionata l’opzione di rinuncia.
In caso di richiesta del beneficio diviene obbligatoria a fini procedurali anche la corretta compilazione dei seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento di tutti i dati sopra elencati, la richiesta d’anticipo del 40 per cento viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Conseguentemente, se il datore di lavoro imposta sul “SI” l’opzione relativa all’anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata.
Parimenti accadrà nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:
– codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
– IBAN formalmente corretto;
– totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;
– totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.
L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente informazione: “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload.
Nel caso in cui i controlli siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione. Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.
- Istruttoria della richiesta di anticipazione
L’Inps provvede a rilasciare l’autorizzazione delle domande di anticipazione correttamente inoltrate, disponendo il pagamento ai lavoratori selezionati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
In una prima fase di applicazione della misura, l’anticipazione sarà corrisposta, nel termine stabilito, secondo un procedimento pre-istruttorio basato su controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti. Poiché anche tali domande saranno sottoposte, a regime, a successiva completa e definitiva istruttoria, sarà necessario operare con la massima attenzione nelle richieste al fine di evitare, con la reiezione finale o l’annullamento della pratica in sede amministrativa, la ripetizione, direttamente al datore di lavoro, delle somme indebitamente anticipate.
Il dettaglio degli esiti dei controlli effettuati dall’Istituto è consultabile accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo.
Per quanto concerne i controlli sui codici IBAN forniti all’atto della domanda, l’Inps spiega che saranno effettuati, durante l’elaborazione dell’istruttoria, secondo le nuove modalità esplicitate nella circolare n. 48/2020, essendo così superato, tra l’altro, l’utilizzo dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185”.
Ove fosse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN relativo all’Area SEPA il lavoratore beneficiario deve trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla casella di posta certificata dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it:
- la copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
- il modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’Unione europea debitamente compilato e sottoscritto secondo quanto riportato nella stessa circolare.
- Pagamento dell’anticipazione
In particolare, nella circolare n. 78/2020, viene illustrato il metodo di calcolo adottato dall’Istituto per individuare il valore dell’anticipazione in argomento per le domande a pagamento diretto da parte dell’Inps stesso. Il conteggio viene effettuato come segue:
- Massimale più alto degli importi CIG/Ass.Ord. vigenti per il 2020 al lordo della ritenuta contributiva / 173 (coefficiente orario adottato a prescindere dai giorni lavorabili del mese o dal CCNL applicato)
-> Valore orario medio di integrazione salariale
- Valore orario medio * 0,4
-> Valore orario della anticipazione
- Valore orario della anticipazione * numero di ore di integrazione salariale richiesta
-> Valore della anticipazione
I massimali di cui al punto 1 sono quelli diramati dall’Inps con la circolare n. 20/2020; si avrà cura di inserire il valore più alto a prescindere dalla retribuzione teorica del dipendente, in quanto le istruzioni dell’Istituto prevedono il calcolo unicamente a partire da quello superiore di cui si dà sotto evidenza:
Trattamenti di integrazione salariale | |||
---|---|---|---|
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Il valore sarà sempre al lordo e non al netto dell’aliquota contributiva ridotta a carico del dipendente (fissata al 5,84%) ove dovuta, anche in vista del fatto che alcuni fondi di solidarietà bilaterali, come ad esempio nel caso del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, non ne prevedono l’obbligo, così come previsto al par. 2.4.2 della circ. 134/2019 dell’Inps).
Un diverso massimale sarà quello adottato unicamente per l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà del Credito.
Massimali assegno ordinario | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 |
Superiore a 3.452,74 | 1,727,41 |
I lavoratori che beneficeranno dell’anticipo del 40 per cento potranno verificarne la disposizione di pagamento attraverso la funzionalità (accessibile con PIN, SPID etc.) “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” al link https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50865&lang=IT# cliccando sulla voce in alto a sinistra “Stampa”, come illustrato nel Tutorial reso disponibile dall’Istituto.
Immagine 1
Le aziende e gli intermediari potranno invece verificare l’avvenuto accredito nel portale “Servizi per Aziende e Consulenti”, all’interno della sezione CIG e fondi di solidarietà in “Richiesta Anticipo CIG” sotto la voce “Esiti” come di seguito evidenziato.
Immagine 2
Secondo quanto specificato dalla circolare, le singole sedi Inps di competenza potranno monitorare l’anticipo su un portale informatico ad hoc, verificando sia la domanda presentata dall’azienda sia l’esito del singolo pagamento a favore di un determinato lavoratore.
Si esplicita inoltre che, data la struttura automatica del processo di pagamento, le sedi dell’Istituto non potranno in alcun modo modificare le domande presentate, lasciando dedurre che sarà onere dell’azienda correggere eventuali domande che contengano anche solo anomalie di natura formale.
- Pagamento a saldo e gestione degli indebiti
Con l’ultima parte del paragrafo 6 della circolare, l’Inps, adagiandosi pedissequamente sul dato letterale dell’art. 22-quater, co. 4, del D.L. n. 18/2020, indica una serie di circostanze alla cui realizzazione viene fatta conseguire l’obbligatorietà del recupero nei confronti del datore di lavoro, delle somme “indebitamente erogate” con il meccanismo della anticipazione forfetaria del 40% prevista dal decreto Cura Italia.
L’elenco prevede una serie di ipotesi anche molto diverse tra loro per natura e presupposti. La ripetizione nei confronti del datore di lavoro è prevista perché:
– anticipata a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultino non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
– il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.
Inoltre la previsione sussiste anche perché le domande che in fase di supplemento di istruttoria:
– siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
– siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Unitamente a quelle che appaiono ragioni di ripetizione fisiologiche, giustificate dall’evidente insussistenza del diritto a percepire l’erogazione, è stata inserita, quale prima ipotesi, quella dell’erogazione di importi:
– anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”.
Ciò senza contemplare la possibilità di alcuna modalità di imputazione, da parte del datore di lavoro, di tali importi, quale integrazione della indennità stipendiale comunque dovuta.
L’impostazione aggrava il tasso di aleatorietà della misura, esponendo il datore di lavoro a responsabilità, in un’analisi costi-benefici, anche indipendenti dal grado di scrupolo che abbia ad adottare nel ricorrere al procedimento di anticipazione di cui alla norma in discorso. Ma non solo. La (alta) probabilità che il datore di lavoro sia chiamato a restituire importi erogati a titolo di anticipazione dell’indennità di cassa integrazione, in assenza di una esplicita previsione della possibilità della imputazione degli stessi quale sostanziale integrazione dello stipendio dovuto, aumenta irragionevolmente l’alea connessa alla stessa natura del procedimento di cui al quarto comma dell’art. 22-quater, con la conseguenza di rendere poco appetibile l’anticipazione stessa, e comunque di rappresentare un significativo momento di dissuasione, in caso di opportunità di ripresa dell’attività.
Conseguenze queste che conducono nella direzione opposta a quella che con il decreto rilancio si è dichiarato di voler tracciare, oltre che a quella che in generale deve essere la meta prefigurata da ogni ordinamento.
L’arroccamento dell’Istituto sul dato formale della norma con la rigidità della previsione della necessità di ripetere gli importi erogati in più del dovuto nei confronti del datore di lavoro, è stata giustificata in ragione del principio che già si era inteso ricavare in altra occasione analoga, in applicazione dell’art. 7-ter, co. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/09, per le somme “indebitamente erogate”, principio confermato dal messaggio dell’epoca dell’istituto (msg. 7674 del 30 marzo 2020 dell’Inps).
A ben riflettere però, tale principio trova la sua giustificazione (e condivisibilità) sul presupposto della natura indebita dell’erogazione, perché non dovuta ab initio, o perché revocata per effetto di controlli successivi che abbiano verificato l’insussistenza del diritto alla percezione del sussidio. Tutte ipotesi, come pure quelle altre indicate al punto 6 della circolare n. 78/2020, che presuppongono di fatto il rilievo di un indebito che, seppure verificato ex post, rileva l’insussistenza del diritto alla percezione della indennità erogata.
Diverse appaiono invece le condizioni di cui al quarto comma dell’art. 22-quater. In questo caso le verifiche successive che dovessero rilevare importi anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”, afferiscono esclusivamente al quantum della misura e non all’an, come invece accade per tutti gli altri casi. Si tratterebbe pertanto della regolazione definitiva della misura dell’importo, non della sussistenza del diritto alla sua erogazione.
Pertanto, quando le somme anticipate in via forfetaria sono risultate superiori a quanto realmente dovuto, di fatto non si realizza un indebito per la insussistenza tout court del diritto, bensì opera la constatazione, per effetto della verifica necessariamente posteriore, di quella che deve essere la misura effettivamente erogata, senza che sia in discussione la ricorrenza del diritto.
E allora, in tutte queste ipotesi, ben si potrebbe affermare esplicitamente la possibilità per il datore di lavoro di conguagliare, immediatamente, l’importo che si è verificato essere in eccesso, la cui ripetizione è richiesta dall’Inps, con l’indennità stipendiale conseguentemente dovuta al lavoratore. Ciò non importerebbe lo stravolgimento dei princìpi cui fa riferimento l’Inps con la circolare n. 78/2020, né costituirebbe una violazione della norma che prevede tale ripetizione, considerato che il saldo dell’operazione sarebbe comunque pari a zero per tutti: istituto, datore, lavoratori. Ognuno avrebbe riconosciuto quanto di propria competenza, senza duplicazioni di importi né esborsi non dovuti.
La previsione di questa possibilità appare del resto fisiologica in considerazione della natura e della operatività del meccanismo in discorso. La soluzione prevista dall’art. 22-quater, comma 4, con l’anticipazione forfetaria del 40 per cento infatti, implica l’esposizione al conguaglio definitivo, determinato dalla verificazione di circostanze successive non di rado imprevedibili. Conseguenze che, come premesso, nulla hanno a che vedere col principio cui rinvia l’istituto per i casi in cui invece, nel merito, si accerta l’illegittimità dell’erogazione di per sé stessa.
Negare questa possibilità vorrebbe dire negare di fatto l’operatività, l’efficacia, l’essenza stessa della misura, il cui ricorso sarà verosimilmente rifiutato nella stragrande maggioranza dei casi, a causa di tale aggravamento determinato dall’aver affiancato, ad una aleatorietà fisiologica, la rigidità della previsione del recupero delle somme anticipate in eccedenza senza possibilità di recupero, annullando così anche soltanto la possibilità che la misura, pensata per soccorrere rapidamente alle esigenze di liquidità dei lavoratori, possa raggiungere gli effetti previsti.
- Aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale, la parte finale della circolare sottolinea come il pagamento da parte dell’Istituto dell’anticipazione al 40 per cento delle integrazioni salariali Covid-19 non subirà né la trattenuta previdenziale (se dovuta) al 5,84 per cento, né il prelievo fiscale alla fonte. Solo nella fase di liquidazione del saldo dell’integrazione salariale a valle della presentazione da parte del datore di lavoro del modello SR41, l’Istituto provvederà a conguagliare sulla cifra residua da liquidare le trattenute contributive (se dovute) e fiscali, con la conseguenza che se l’anticipazione sarà “massimizzata”, il saldo potrebbe essere ridimensionato se non addirittura azzerato. Tale evenienza potrebbe intervenire anche in forza del conguaglio delle ore effettivamente fruite di integrazione salariale.
Anche in questa circostanza potrebbe dunque formarsi un indebito, frutto del mero calcolo definitivo e del conguaglio delle ritenute, con ipotetico recupero sul datore di lavoro di quanto corrisposto in eccesso in fase di anticipazione.
Scadenze per la presentazione della domanda di anticipazione del pagamento diretto e mod. SR41
Oggetto della domanda | Inizio della sospensione/riduzione | Termine di presentazione della domanda |
---|---|---|
CIGO, Assegno Ordinario, CIGD: domanda di anticipazione del pagamento diretto | Prima del 18 giugno 2020 | 3 luglio 2020 |
CIGO, Assegno Ordinario, CIGD: domanda di anticipazione del pagamento diretto | Dal 18 giugno 2020 in poi | Entro 15 giorni dall’inizio del periodo disospensione o riduzione dell’attività lavorativa |
SR41 (modello presentato a saldo) | Sospensione/Integrazionecollocata prima di giugno 2020 | 17 luglio 2020 |
SR41 (modello presentato a saldo) | Sospensione/Integrazionecollocata dall’1° giugno 2020 | Entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazionesalariale autorizzato o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 19 novembre 2021 - Conflavoro sceglie l’Asse.Co. dei Consulenti del Lavoro - Siglato l’accordo tra Confederazione nazionale Piccole e Medie Imprese e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per la promozione di un…
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 04 luglio 2020 - Covid-19: donne più esposte al rischio contagio - Sono 4 mln 345 mila le lavoratrici che svolgono attività ad alto rischio di contrarre malattie infettive respiratorie. Maggiormente esposti, inoltre,…
- IO Lavoro e Decontribuzione Sud - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 novembre 2020
- FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 31 marzo 2020 - 100 Risposte per 100 domande - Le faq della fondazione studi consulenti del lavoro
- L'esonero dal versamento dei contributi per aziende senza CIG - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le risposte ai 10 quesiti più frequenti in materia - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 dicembre 2020
- Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 03 gennaio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…