Abstract
Il contributo analizza la portata sistematica dell’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quale fulcro della moderna governance societaria e strumento di prevenzione della crisi. La disposizione impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, funzionali alla tempestiva rilevazione degli squilibri economici, patrimoniali e finanziari e all’adozione delle iniziative necessarie per il loro superamento.
Muovendo dall’analisi della genesi normativa della riforma e del suo collegamento con la Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, il lavoro esamina la natura giuridica dell’obbligo organizzativo, i criteri di valutazione dell’adeguatezza degli assetti e il rapporto tra l’art. 2086 c.c. e le disposizioni in materia di amministrazione societaria contenute negli artt. 2381, 2392, 2403, 2476 e 2486 c.c. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione tra discrezionalità imprenditoriale e dovere organizzativo, evidenziando come la Business Judgment Rule continui a presidiare il merito delle scelte gestorie senza estendersi all’omessa predisposizione di strutture organizzative idonee a garantire una gestione informata e consapevole.
L’indagine approfondisce inoltre il ruolo degli amministratori delegati, degli amministratori non esecutivi e dell’organo di controllo, evidenziando come l’obbligo di adeguata organizzazione rappresenti oggi una componente essenziale della diligenza professionale richiesta agli organi societari. In tale prospettiva, l’art. 2086 c.c. viene interpretato non come fonte di una nuova e autonoma responsabilità, bensì come parametro normativo destinato a integrare il contenuto degli obblighi gestori e a incidere sulla valutazione dell’inadempimento.
La seconda parte del contributo è dedicata all’analisi della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito. Attraverso l’esame delle principali pronunce della Corte di cassazione in materia di responsabilità degli amministratori, di conservazione del patrimonio sociale e di quantificazione del danno, il lavoro evidenzia come la violazione dell’obbligo di predisporre assetti adeguati non determini una responsabilità automatica, richiedendo comunque la prova del danno e del relativo nesso causale. In particolare, vengono esaminati i rapporti tra l’art. 2086 c.c. e l’art. 2486 c.c., con specifico riguardo alla responsabilità per aggravamento del dissesto e ai criteri di liquidazione del danno fondati sul differenziale dei netti patrimoniali.
L’articolo sostiene che la riforma abbia progressivamente trasformato l’organizzazione interna dell’impresa da elemento tradizionalmente rimesso all’autonomia imprenditoriale a parametro giuridicamente rilevante di corretta amministrazione, collocando la prevenzione della crisi al centro del sistema di governo societario. Ne emerge una concezione dell’assetto adeguato quale strumento di conoscenza, monitoraggio e gestione del rischio, destinato a svolgere una funzione essenziale non soltanto nella tutela dei soci e dei creditori, ma anche nella salvaguardia della continuità aziendale e dell’efficienza complessiva del sistema economico.
Parole chiave: art. 2086 c.c.; assetti organizzativi adeguati; corporate governance; crisi d’impresa; continuità aziendale; responsabilità degli amministratori; Business Judgment Rule; art. 2486 c.c.; Direttiva (UE) 2019/1023; prevenzione della crisi.
1. Introduzione
L’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c. ad opera dell’art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituisce una delle innovazioni più significative nel diritto commerciale italiano negli ultimi decenni. La disposizione prevede che l’imprenditore operante in forma societaria o collettiva abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La riforma non ha introdotto un obbligo completamente nuovo nell’ordinamento. Già prima dell’intervento del legislatore della crisi, numerose disposizioni imponevano alle società di capitali l’adozione di sistemi organizzativi adeguati. Basti pensare all’art. 2381 c.c. per le società per azioni, agli obblighi di vigilanza del collegio sindacale di cui all’art. 2403 c.c., alla disciplina delle società quotate e ai modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. La novità consiste piuttosto nell’aver generalizzato il principio, attribuendogli portata trasversale e facendone uno dei cardini della gestione dell’impresa collettiva.
La disposizione si inserisce nel più ampio processo di trasformazione del diritto della crisi, progressivamente orientato verso una logica di prevenzione e di emersione anticipata delle difficoltà economico-finanziarie. In tale prospettiva, il legislatore ha inteso spostare il baricentro della tutela dal momento patologico dell’insolvenza conclamata a quello fisiologico della gestione ordinaria, valorizzando gli strumenti organizzativi capaci di intercettare tempestivamente i segnali di deterioramento aziendale.
Non appare pertanto corretto interpretare l’art. 2086 c.c. come una norma esclusivamente destinata alle imprese in crisi. Al contrario, essa disciplina un dovere permanente di organizzazione che grava sugli amministratori durante l’intero ciclo di vita dell’impresa e che assume particolare rilevanza quando emergano sintomi di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario.
2. La collocazione sistematica dell’art. 2086 c.c.
La collocazione della norma all’interno del Titolo II del Libro V del Codice civile presenta particolare rilievo sistematico.
Tradizionalmente l’art. 2086 c.c. era considerato una disposizione di carattere generale, destinata a ribadire il principio gerarchico dell’organizzazione imprenditoriale mediante l’affermazione secondo cui l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i collaboratori. L’inserimento del secondo comma ha modificato profondamente la funzione della norma, trasformandola da semplice disposizione descrittiva dell’organizzazione imprenditoriale a norma centrale della governance societaria.
La disposizione assume oggi una funzione di raccordo tra diritto societario, diritto dell’impresa e diritto della crisi. Essa opera come criterio generale di organizzazione dell’attività imprenditoriale e, al tempo stesso, come parametro di valutazione della correttezza dell’operato degli amministratori.
In tale prospettiva, l’obbligo di predisporre assetti adeguati deve essere considerato parte integrante del più generale dovere di diligente amministrazione. Non si tratta tuttavia di sovrapporre integralmente il contenuto dell’art. 2086 c.c. a quello dell’art. 2392 c.c. L’obbligo organizzativo presenta infatti una propria autonomia funzionale: esso non riguarda la convenienza delle singole operazioni economiche, ma la predisposizione delle condizioni strutturali necessarie affinché le decisioni gestorie possano essere assunte in modo informato e razionale.
3. Natura giuridica dell’obbligo organizzativo
Uno dei temi più dibattuti riguarda la qualificazione giuridica dell’obbligo previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c.
Una parte della dottrina ha sostenuto che la norma avrebbe introdotto un vero e proprio dovere organizzativo autonomo, dotato di una propria rilevanza rispetto ai tradizionali obblighi di amministrazione. Altri autori ritengono invece che la disposizione costituisca una specificazione del generale dovere di diligenza professionale gravante sugli amministratori.
La seconda ricostruzione appare maggiormente coerente con il sistema.
In dottrina si è tuttavia osservato che l’introduzione dell’art. 2086, comma 2, c.c. ha determinato una tensione sistematica rispetto alla tradizionale qualificazione dell’obbligo organizzativo come obbligazione di mezzi. Parte della giurisprudenza di merito tende infatti a valorizzare il risultato minimo atteso dall’assetto, individuato nella capacità di rilevare tempestivamente la crisi e preservare la continuità aziendale.
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta integralmente, poiché trasformerebbe l’obbligo organizzativo in una forma surrettizia di responsabilità da risultato, incompatibile con la natura dell’attività d’impresa e con la discrezionalità gestoria.
L’obbligo ex art. 2086 c.c. deve pertanto essere qualificato come obbligazione di mezzi qualificata, in cui il parametro di valutazione non è il successo del sistema organizzativo, bensì la sua idoneità ex ante, secondo criteri di ragionevolezza professionale, a consentire la gestione informata e la tempestiva emersione della crisi.
L’art. 2086 c.c. non introduce infatti una nuova categoria di responsabilità, ma contribuisce a definire il contenuto concreto della diligenza richiesta agli amministratori nell’attuale contesto economico e normativo. Gli amministratori non sono chiamati a garantire il successo dell’iniziativa imprenditoriale, né possono essere considerati responsabili per il semplice verificarsi della crisi. Essi sono tuttavia tenuti a predisporre strumenti idonei a monitorare costantemente l’andamento aziendale e a consentire una tempestiva reazione alle situazioni di difficoltà.
In questa prospettiva, il fulcro della norma non risiede nel risultato economico della gestione, bensì nel metodo attraverso il quale la gestione viene esercitata.
L’obbligo di organizzazione assume quindi natura prevalentemente procedimentale. Ciò che viene richiesto all’organo amministrativo è la costruzione di un sistema capace di produrre informazioni attendibili, di individuare i rischi rilevanti e di consentire decisioni consapevoli.
4. Gli assetti organizzativi
La prima componente richiamata dall’art. 2086 c.c. è rappresentata dall’assetto organizzativo.
Con tale espressione si fa riferimento alla struttura interna dell’impresa e alla distribuzione delle funzioni tra i diversi soggetti che operano all’interno dell’organizzazione aziendale.
L’adeguatezza dell’assetto organizzativo richiede, in primo luogo, la chiara individuazione delle responsabilità e delle competenze. Devono essere identificati i soggetti titolari dei poteri decisionali, i livelli gerarchici e i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali.
Tra gli elementi normalmente considerati sintomatici dell’esistenza di un assetto organizzativo adeguato rientrano:
- organigramma aggiornato;
- sistema coerente di deleghe e procure;
- definizione delle responsabilità operative;
- procedure di autorizzazione delle operazioni rilevanti;
- sistemi di controllo interno;
- meccanismi di gestione del rischio.
Naturalmente l’intensità e la complessità di tali strumenti devono essere calibrate sulla concreta realtà aziendale. Non sarebbe ragionevole pretendere dalla piccola società a responsabilità limitata il medesimo livello di formalizzazione richiesto a una società quotata o a un gruppo multinazionale.
L’obiettivo perseguito dalla norma non è la burocratizzazione dell’attività imprenditoriale, bensì la creazione di una struttura organizzativa proporzionata alle esigenze dell’impresa.
5. Gli assetti amministrativi
Accanto all’organizzazione in senso stretto, il legislatore richiede l’adozione di adeguati assetti amministrativi.
Con tale espressione si intendono l’insieme delle procedure e dei processi attraverso cui vengono assunte, attuate e controllate le decisioni aziendali.
L’assetto amministrativo riguarda quindi il funzionamento dell’organizzazione e non soltanto la sua struttura formale.
Particolare importanza assumono i flussi informativi. Gli amministratori devono essere posti nelle condizioni di ricevere tempestivamente informazioni attendibili sull’andamento della gestione, sulla situazione finanziaria e sui rischi aziendali.
Proprio sotto questo profilo si coglie una delle principali innovazioni della riforma: l’amministrazione dell’impresa non può più essere fondata esclusivamente sull’esperienza personale dell’imprenditore o su percezioni intuitive del mercato. È necessario che le decisioni siano supportate da informazioni sistematicamente raccolte e analizzate.
La funzione degli assetti amministrativi consiste dunque nel trasformare i dati aziendali in informazioni utilizzabili ai fini decisionali.
6. Gli assetti contabili
La terza componente richiamata dall’art. 2086 c.c. è costituita dagli assetti contabili.
La nozione non coincide con la semplice tenuta delle scritture obbligatorie. Un assetto contabile adeguato deve consentire non soltanto la rappresentazione storica dei fatti di gestione, ma anche la valutazione prospettica dell’equilibrio aziendale.
La giurisprudenza di merito ha progressivamente sottolineato l’importanza degli strumenti previsionali, quali budget, piani finanziari e sistemi di monitoraggio dei flussi di cassa. Particolare rilievo assumono gli strumenti idonei a verificare la sostenibilità dell’indebitamento e la capacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Tale evoluzione riflette il passaggio da una concezione esclusivamente consuntiva della contabilità a una concezione anche prospettica della stessa.
Non è più sufficiente conoscere il risultato economico del passato. Occorre essere in grado di formulare previsioni attendibili sull’evoluzione futura dell’attività aziendale e sulla permanenza della continuità aziendale.
7. Il criterio dell’adeguatezza tra clausola generale e standard organizzativo
L’elemento centrale dell’art. 2086, comma 2, c.c. è rappresentato dal concetto di “adeguatezza”. Il legislatore ha deliberatamente evitato di definire in modo analitico il contenuto degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti all’impresa, preferendo fare ricorso a una clausola generale capace di adattarsi alla varietà delle realtà produttive presenti nel sistema economico.
La scelta appare coerente con la struttura del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato dalla coesistenza di microimprese familiari, piccole e medie imprese, gruppi societari, società quotate e imprese operanti in settori ad elevata complessità tecnologica o regolamentare. Una disciplina rigidamente tipizzata avrebbe inevitabilmente prodotto effetti distorsivi, imponendo modelli organizzativi eccessivamente onerosi per alcune categorie di operatori e, al contrario, insufficienti per altre.
L’adeguatezza deve pertanto essere valutata alla luce dei due parametri espressamente richiamati dalla norma: la natura e le dimensioni dell’impresa.
Il riferimento alla natura dell’impresa impone di considerare il settore economico nel quale essa opera, il grado di complessità dell’attività svolta, l’intensità dei rischi caratteristici, la presenza di vincoli regolatori specifici e il livello di innovazione tecnologica richiesto dal mercato. Un’impresa operante nel settore farmaceutico, energetico o finanziario sarà inevitabilmente chiamata a dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio più sofisticati rispetto a quelli richiesti a una società che svolga attività professionali o commerciali meno complesse.
Il parametro dimensionale impone invece di considerare il volume delle operazioni, il numero dei dipendenti, l’articolazione territoriale dell’attività, la struttura patrimoniale e finanziaria e la presenza di rapporti con mercati nazionali o internazionali. L’aumento delle dimensioni dell’impresa comporta inevitabilmente un incremento dei rischi organizzativi e informativi, richiedendo una maggiore formalizzazione delle procedure interne.
La giurisprudenza di merito ha progressivamente chiarito che l’adeguatezza non coincide con la perfezione dell’assetto organizzativo. Un sistema può essere considerato adeguato anche se suscettibile di miglioramenti, purché risulti concretamente idoneo a consentire una gestione informata e una tempestiva individuazione delle situazioni di difficoltà. L’obiettivo perseguito dal legislatore non è la costruzione di modelli organizzativi ideali, bensì la predisposizione di strumenti ragionevolmente proporzionati alle esigenze dell’impresa.
In questa prospettiva, l’adeguatezza assume una natura eminentemente dinamica. Un assetto inizialmente adeguato può divenire insufficiente in conseguenza della crescita dell’impresa, dell’ingresso in nuovi mercati, dell’acquisizione di società partecipate o dell’emersione di nuovi rischi operativi. Gli amministratori sono pertanto chiamati non soltanto a istituire gli assetti, ma anche a verificarne costantemente l’efficienza e l’attualità.
La valutazione dell’adeguatezza non può essere compiuta in astratto. Essa richiede un giudizio concreto che tenga conto delle informazioni disponibili al momento della decisione e delle specifiche caratteristiche dell’impresa. Ciò implica che il sindacato successivo dell’autorità giudiziaria debba evitare il rischio della cosiddetta “hindsight bias”, ossia la tendenza a giudicare ex post come irragionevoli decisioni che apparivano invece plausibili alla luce delle conoscenze disponibili al momento della loro adozione.
8. Il coordinamento tra art. 2086 c.c. e art. 2381 c.c.
La corretta interpretazione dell’art. 2086 c.c. richiede il suo coordinamento con la disciplina della gestione societaria contenuta nell’art. 2381 c.c.
Quest’ultima disposizione attribuisce agli organi delegati il compito di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e impone al consiglio di amministrazione di valutarne l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute.
La riforma introdotta dal Codice della crisi non ha modificato questo assetto di competenze, ma ne ha rafforzato la rilevanza sistematica.
Occorre evitare una lettura eccessivamente semplificata che attribuisca agli amministratori delegati una competenza esclusiva in materia di assetti. Una simile impostazione non trova fondamento nella disciplina vigente e rischia di attenuare indebitamente le responsabilità del consiglio di amministrazione.
Gli amministratori delegati svolgono certamente un ruolo centrale nella progettazione, implementazione e gestione concreta dei sistemi organizzativi aziendali. Essi operano quotidianamente a contatto con la struttura aziendale e dispongono delle informazioni necessarie per individuare le soluzioni organizzative più idonee.
Ciò non significa tuttavia che il consiglio possa limitarsi a una presa d’atto passiva delle scelte effettuate dagli organi delegati.
L’art. 2381 c.c. attribuisce infatti al consiglio una funzione autonoma di valutazione. Tale funzione non può essere ridotta a una verifica meramente formale, ma richiede un effettivo esame critico delle informazioni ricevute. I consiglieri devono comprendere la struttura degli assetti adottati, valutarne la coerenza con le caratteristiche dell’impresa e richiedere chiarimenti ogniqualvolta emergano profili di incertezza o incompletezza.
La centralità di tale funzione valutativa emerge con particolare evidenza nelle situazioni di deterioramento economico e finanziario. Quando si manifestano segnali di crisi, il consiglio è chiamato a verificare se gli strumenti di monitoraggio siano realmente in grado di individuare tempestivamente le difficoltà e di supportare le decisioni necessarie per il loro superamento.
L’obbligo di valutazione previsto dall’art. 2381 c.c. rappresenta pertanto uno dei principali strumenti attraverso cui si realizza il controllo interno sulla qualità degli assetti organizzativi.
9. La posizione degli amministratori non esecutivi
Particolare attenzione merita la posizione dei consiglieri privi di deleghe operative.
La riforma del diritto societario del 2003 ha progressivamente superato il tradizionale modello fondato sul generale obbligo di vigilanza, sostituendolo con un sistema che valorizza il dovere di agire informati.
In tale contesto, i consiglieri non esecutivi non sono responsabili per il semplice fatto che una decisione gestoria si sia rivelata economicamente svantaggiosa. Essi sono tuttavia tenuti a svolgere un ruolo attivo nel processo decisionale, acquisendo le informazioni necessarie per comprendere l’andamento della gestione e la qualità degli assetti predisposti dagli organi delegati.
Il dovere di agire informati implica la necessità di partecipare consapevolmente alle riunioni consiliari, esaminare la documentazione ricevuta, formulare richieste di chiarimento e sollecitare approfondimenti quando le informazioni disponibili risultino incomplete o contraddittorie.
L’inerzia informativa può costituire fonte di responsabilità. L’amministratore non esecutivo non può limitarsi ad accettare passivamente le informazioni trasmesse dagli organi delegati, né può invocare la propria estraneità alla gestione operativa per sottrarsi alle conseguenze derivanti da gravi carenze organizzative.
La distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi non elimina pertanto la dimensione collegiale della responsabilità amministrativa, ma ne differenzia i contenuti e le modalità di esercizio.
10. Il ruolo dell’organo di controllo
L’obbligo di predisporre assetti adeguati attribuisce una rinnovata centralità all’organo di controllo.
L’art. 2403 c.c. affida al collegio sindacale il compito di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Tale previsione assume oggi un significato particolarmente rilevante alla luce delle finalità preventive perseguite dal Codice della crisi.
La vigilanza non può più essere interpretata esclusivamente come verifica della regolarità formale degli atti societari. Essa investe la qualità complessiva del sistema organizzativo e la sua capacità di garantire una corretta gestione dell’impresa.
I sindaci non sono chiamati a sostituirsi agli amministratori nelle scelte imprenditoriali. Essi devono tuttavia verificare che l’organizzazione aziendale sia concretamente in grado di produrre informazioni attendibili e di individuare tempestivamente le situazioni di rischio.
Quando emergano carenze organizzative significative, l’organo di controllo deve attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento, formulando osservazioni agli amministratori e, nei casi più gravi, ricorrendo ai rimedi predisposti dal legislatore per la tutela della società e dei creditori.
L’effettività della vigilanza assume particolare rilievo nelle situazioni di crisi imminente, poiché proprio in tali contesti la tempestività delle segnalazioni può incidere in modo decisivo sulle possibilità di risanamento dell’impresa.
11. Assetti adeguati e Business Judgment Rule
Uno dei profili più delicati riguarda il rapporto tra l’obbligo di predisporre assetti adeguati e il principio della Business Judgment Rule.
Tale principio, elaborato originariamente nell’esperienza statunitense e progressivamente recepito anche dalla giurisprudenza italiana, limita il sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali degli amministratori.
Secondo l’orientamento consolidato, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella degli amministratori in ordine alla convenienza economica delle decisioni adottate. L’insuccesso dell’operazione non costituisce di per sé prova dell’inadempimento degli obblighi gestori.
Ciò non significa tuttavia che qualsiasi decisione organizzativa sia sottratta al controllo giudiziario.
La giurisprudenza tende infatti a distinguere tra il merito della scelta e il procedimento attraverso cui essa è stata assunta. Mentre il primo resta generalmente insindacabile, il secondo può essere oggetto di verifica.
In tale prospettiva, la predisposizione degli assetti organizzativi rappresenta una condizione preliminare per il corretto esercizio della discrezionalità imprenditoriale. Gli amministratori possono scegliere liberamente tra diverse soluzioni organizzative, ma non possono omettere del tutto l’adozione di strumenti idonei a garantire una gestione informata.
La Business Judgment Rule protegge quindi il “come” dell’organizzazione, ma non elimina l’obbligo di organizzare l’impresa in modo adeguato.
Ne deriva che il giudice non può censurare una scelta organizzativa semplicemente perché ritiene che un modello diverso sarebbe stato preferibile. Può tuttavia accertare se la decisione sia stata assunta sulla base di un procedimento razionale, informato e coerente con le caratteristiche dell’impresa.
La distinzione tra controllo sul procedimento e controllo sul merito rappresenta oggi uno dei principali criteri interpretativi per delimitare il sindacato giudiziale sugli assetti adeguati e costituisce uno dei punti di incontro più significativi tra il diritto societario tradizionale e la nuova disciplina della prevenzione della crisi.
Sul piano teorico, la Business Judgment Rule non rappresenta una mera regola di deferenza giudiziale, bensì un principio di separazione funzionale tra funzione gestoria e funzione giurisdizionale. Essa trova fondamento nel riconoscimento della intrinseca non giustiziabilità del rischio imprenditoriale, che costituisce elemento essenziale dell’attività economica.
In tale prospettiva, l’art. 2086 c.c. opera come limite interno alla BJR, poiché sposta il sindacato dal risultato economico alla razionalità organizzativa ex ante. Non si tratta quindi di un’eccezione alla BJR, ma di una sua specificazione strutturale: la discrezionalità imprenditoriale è piena solo all’interno di un perimetro organizzativo adeguato.
12. L’evoluzione della giurisprudenza in materia di assetti adeguati
12.1. Premessa metodologica
L’analisi della giurisprudenza relativa all’art. 2086, comma 2, c.c. richiede una precisazione preliminare. La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 14 del 2019, è relativamente recente e non ha ancora dato luogo a un corpus di pronunce di legittimità paragonabile a quello formatosi attorno agli artt. 2381, 2392, 2403 e 2486 c.c.
Per tale ragione, l’interpretazione della norma si è sviluppata attraverso un dialogo costante tra giurisprudenza di merito e principi consolidati elaborati dalla Corte di cassazione in materia di responsabilità degli amministratori, dovere di agire informati, adeguatezza degli assetti e limiti del sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali.
Ne deriva che il quadro giurisprudenziale deve essere ricostruito in modo sistematico, evitando di attribuire all’art. 2086 c.c. contenuti che trovano fondamento esclusivamente in elaborazioni dottrinali o in orientamenti non ancora consolidati.
12.2. I principi della Cassazione sulla discrezionalità gestoria
Ben prima della riforma del 2019, la Corte di cassazione aveva elaborato principi destinati ad assumere un ruolo centrale nell’interpretazione dell’art. 2086 c.c.
Particolare rilievo assume la giurisprudenza relativa alla cosiddetta Business Judgment Rule, secondo cui il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo amministrativo in ordine alla convenienza economica delle operazioni compiute.
In tale prospettiva viene frequentemente richiamata Cass. civ., 28 settembre 2020, n. 20389, la quale ribadisce che il sindacato giudiziale non può investire il merito delle scelte imprenditoriali, ma può estendersi alla verifica della razionalità del procedimento decisionale e dell’acquisizione delle informazioni necessarie alla decisione.
L’importanza di questo principio nel contesto dell’art. 2086 c.c. è evidente. Gli assetti organizzativi costituiscono infatti lo strumento attraverso cui l’organo amministrativo acquisisce le informazioni indispensabili per assumere decisioni consapevoli. L’assenza di adeguati sistemi organizzativi può quindi incidere direttamente sulla legittimità del processo decisionale.
Analogo rilievo assume Cass. civ., 24 gennaio 2023, n. 2172, frequentemente richiamata nella letteratura specialistica quale ulteriore conferma dell’orientamento secondo cui il sindacato giudiziale deve concentrarsi sulla correttezza metodologica del processo decisionale e non sull’esito economico dell’operazione.
È opportuno tuttavia sottolineare che tali decisioni non affermano l’insindacabilità assoluta delle scelte organizzative. Esse escludono soltanto che il giudice possa sostituire ex post la propria valutazione imprenditoriale a quella degli amministratori.
Quando l’organo gestorio omette di predisporre strumenti minimi di controllo e monitoraggio, il problema non riguarda più la convenienza di una scelta imprenditoriale, bensì la violazione di un preciso dovere legale.
12.3. Il dovere di agire informati
Un secondo filone giurisprudenziale di particolare rilevanza riguarda il dovere di agire informati previsto dall’art. 2381 c.c.
La Corte di cassazione ha progressivamente chiarito che tale dovere non può essere interpretato in termini meramente passivi.
Gli amministratori, inclusi quelli privi di deleghe operative, devono attivarsi per acquisire le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento aziendale e dei principali rischi cui la società risulta esposta.
Questa impostazione assume un significato particolarmente importante dopo l’introduzione dell’art. 2086 c.c.
L’esistenza di assetti adeguati costituisce infatti il presupposto organizzativo che consente l’effettivo adempimento del dovere di informazione.
In assenza di procedure di reporting, sistemi di controllo interno e flussi informativi strutturati, l’adempimento dell’obbligo di agire informati diviene sostanzialmente impossibile.
L’art. 2086 c.c. e l’art. 2381 c.c. devono pertanto essere interpretati come disposizioni reciprocamente integrate e complementari.
12.4. Le prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 2086 c.c.
Le prime applicazioni significative della nuova disciplina sono rinvenibili nella giurisprudenza di merito.
Tra le decisioni più frequentemente richiamate figura il decreto del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2020.
Pur intervenendo in una fase iniziale della riforma, tale pronuncia evidenzia come la predisposizione di assetti adeguati non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma rappresenti un elemento essenziale della corretta amministrazione societaria.
La decisione si colloca all’interno di un orientamento che valorizza la funzione preventiva dell’organizzazione aziendale e la sua capacità di intercettare tempestivamente i segnali di crisi.
Particolarmente significativa è inoltre la pronuncia del Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022.
Il tribunale sottolinea che l’adeguatezza degli assetti deve essere valutata in relazione alle concrete caratteristiche dell’impresa e alla necessità di garantire una gestione consapevole dei rischi aziendali.
La decisione evidenzia inoltre come l’obbligo organizzativo assuma una posizione logicamente preliminare rispetto alle singole scelte gestorie: una gestione corretta presuppone infatti la disponibilità di informazioni affidabili e tempestive.
12.5. Gli orientamenti più recenti
Di particolare interesse risultano le decisioni del Tribunale di Venezia intervenute nel 2023 e nel 2024.
Nel decreto del 21 settembre 2023 il tribunale ribadisce che la valutazione dell’adeguatezza deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impresa.
La decisione conferma che non esiste un modello organizzativo universalmente valido e che l’adeguatezza deve essere apprezzata in concreto.
Ancora più rilevante appare la sentenza del 10 maggio 2024, n. 1476.
La pronuncia affronta il tema della responsabilità degli amministratori per violazione dell’art. 2086 c.c. e precisa che l’inadeguatezza degli assetti non genera automaticamente un danno risarcibile autonomo.
Secondo il tribunale, il risarcimento richiede la prova del nesso causale tra il difetto organizzativo e il concreto pregiudizio subito dalla società o dai creditori.
La decisione rappresenta un importante correttivo rispetto ad alcune ricostruzioni dottrinali che tendevano a configurare la mera assenza di assetti adeguati come fonte autonoma di responsabilità.
13. La responsabilità degli amministratori per la violazione dell’obbligo di predisporre assetti adeguati
13.1. L’art. 2086 c.c. quale parametro di integrazione della diligenza gestoria professionale
L’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c. non ha determinato la nascita di una nuova e autonoma fattispecie di responsabilità civile, né ha scardinato l’impianto generale delle azioni risarcitorie societarie. La responsabilità degli organi di guida continua a trovare il proprio ancoraggio normativo naturale negli artt. 2392 e seguenti c.c. per le società per azioni, e nell’art. 2476 c.c. per le società a responsabilità limitata.
La disposizione introdotta dal Codice della crisi opera, piuttosto, sul piano dogmatico dell’integrazione del contenuto precettivo degli obblighi gravanti sull’organo di gestione. Essa contribuisce a dare sostanza e perimetrazione al concetto di diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. La predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati non è più una scelta discrezionale coperta da insindacabilità meritoria, ma un preciso dovere posizionale.
Di conseguenza, l’omessa o inadeguata istituzione di tali presidi integra un inadempimento qualificato dei doveri d’ufficio. Tuttavia, tale violazione non esonera l’attore in responsabilità dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile, rimanendo la fattispecie ancorata ai tradizionali presupposti dell’inadempimento colposo, del danno patrimoniale e del nesso di causalità materiale.
La responsabilità derivante dalla violazione dell’art. 2086 c.c. si atteggia, sotto il profilo sistematico, come responsabilità contrattuale da inadempimento degli obblighi inerenti alla carica gestoria, riconducibile agli artt. 2392 e 2476 c.c.
Tuttavia, essa presenta una dimensione autonoma rispetto alla responsabilità per singole operazioni gestorie, in quanto attiene non al quomodo dell’atto amministrativo, ma alla struttura organizzativa dell’impresa nel suo complesso.
Ne deriva una responsabilità “da deficit organizzativo”, che si colloca a monte rispetto alle scelte gestorie e che assume natura continuativa e permanente per tutta la durata dell’incarico.
13.2. L’elemento soggettivo: imputazione della colpa e divieto di responsabilità oggettiva
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, l’accertamento della colpa dell’amministratore deve essere condotto evitando accuratamente il rischio di un’applicazione giurisprudenziale ex post che trasfonda l’obbligo organizzativo in una forma impropria di responsabilità oggettiva da risultato. L’adeguatezza degli assetti è un concetto intrinsecamente elastico e relazionale.
La verifica giudiziale della colpa deve essere guidata da un giudizio di prognosi postuma, parametrato sulle competenze professionali esigibili e sulle informazioni concretamente disponibili al momento della scelta strutturale. Non ogni carenza o disfunzione dell’apparato procedurale può fondare un addebito di responsabilità; occorre verificare se l’organo gestorio abbia adottato le misure astrattamente e ragionevolmente esigibili alla luce delle dimensioni dell’impresa, delle risorse finanziarie disponibili e dei rischi preventivamente censiti. Lo scudo della discrezionalità imprenditoriale (Business Judgment Rule) continua pertanto a proteggere le modalità di declinazione pratica dell’assetto, purché la scelta sia stata preceduta da un’istruttoria congrua e non risulti macroscopicamente irrazionale o palesemente sottodimensionata rispetto alla natura dell’attività svolta.
13.3. Il nesso causale e la rilevanza eziologica della “cecità organizzativa”
Il nodo teorico e pratico più delicato delle azioni risarcitorie fondate sull’art. 2086 c.c. risiede nella dimostrazione del nesso eziologico. In termini dogmatici, il danno provocato dall’assenza di assetti adeguati non coincide con lo stato di insolvenza in sé, né può essere identificato tout court con il deficit patrimoniale emerso dalla procedura concorsuale.
L’evento dannoso civilisticamente rilevante è la situazione di cecità organizzativa. La mancanza di flussi informativi e di strumenti predittivi impedisce all’organismo amministrativo di intercettare tempestivamente la perdita della continuità aziendale (going concern), determinando un effetto di deepening insolvency, ovvero il differimento e il ritardo nell’adozione delle misure correttive o dei rimedi regolati della crisi.
L’accertamento causale esige un rigido giudizio controfattuale: l’attore deve dimostrare che, qualora l’assetto fosse stato tempestivamente istituito e correttamente monitorato, la crisi sarebbe stata rilevata in una fase precoce, consentendo l’attivazione di strumenti conservativi e interrompendo l’erosione del patrimonio sociale.
In questa prospettiva si è progressivamente affermata la configurabilità di un danno da perdita di chance di risanamento, inteso come perdita della concreta possibilità di accedere a strumenti di composizione della crisi o di ristrutturazione del debito in una fase in cui tali strumenti avrebbero potuto produrre effetti utili.
Tale danno non coincide con la perdita definitiva dell’impresa, ma con la compromissione della sua probabilità giuridicamente rilevante di sopravvivenza economica.
Il risarcimento, in questo caso, richiede una valutazione probabilistica controfattuale, fondata sulla dimostrazione che, in presenza di adeguati assetti informativi, la crisi sarebbe stata intercettata in un momento in cui il risanamento era ancora ragionevolmente perseguibile.
Questo rigore nell’accertamento eziologico ha trovato un autorevole e recente avallo nella giurisprudenza della Suprema Corte. Con Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320, i giudici di legittimità hanno statuito che la prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale o in violazione degli obblighi gestori non genera ex se una responsabilità risarcitoria automatica o presunta. La pronuncia ribadisce la centralità del rapporto causale quale elemento imprescindibile dell’illecito, esigendo la prova rigorosa del danno effettivamente arrecato al patrimonio sociale come conseguenza diretta della condotta omissiva o intempestiva degli amministratori.
13.4. Il raccordo sistematico tra l’art. 2086 c.c. e l’art. 2486 c.c.: la gestione conservativa
L’ambito elettivo nel quale l’adempimento dell’obbligo organizzativo manifesta la propria rilevanza operativa è lo statuto della gestione societaria in presenza di una causa di scioglimento o di una crisi irreversibile, disciplinato dall’art. 2486 c.c. Esiste un nesso di stretta interdipendenza funzionale tra le due disposizioni: l’art. 2086 c.c. impone la costruzione dell’infrastruttura tecnica necessaria a rilevare tempestivamente i segnali di allarme; l’art. 2486 c.c. perimetra e vincola i comportamenti che gli amministratori devono rigorosamente adottare una volta che la crisi sia emersa, imponendo il passaggio da una gestione ordinaria a una gestione rigidamente ed esclusivamente orientata alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
La distinzione dogmatica tra le diverse proiezioni della responsabilità gestoria in questa fase è stata limpidamente tracciata da Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale:
Da un lato, per i danni derivanti dal ritardo o dall’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nei successivi adempimenti pubblicitari (fase strettamente connessa alla tempestività diagnostica degli assetti ex art. 2086 c.c.);
Dall’altro, per i danni derivanti dai singoli atti gestori compiuti in violazione dell’obbligo di gestire la società a fini meramente conservativi.
Tale approccio nomofilattico impedisce indebite confusioni interpretative e permette di isolare la responsabilità per “omessa rilevazione” da quella per “gestione abusiva successiva”.
13.5. La distribuzione dell’onere della prova nei giudizi di responsabilità
La ripartizione degli oneri probatori rappresenta il terreno su cui si misura l’effettiva portata operativa dell’art. 2086 c.c., evitando che le azioni risarcitorie si traducano in processi sommari a carico del ceto imprenditoriale.
Sotto questo profilo, la recente decisione di Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069 ha fornito precise coordinate processuali. I giudici di legittimità hanno chiarito che il soggetto che agisce in giudizio contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c. (frequentemente il curatore concorsuale) è gravato dall’onere di allegare e dimostrare l’avvenuto verificarsi della causa di scioglimento, il compimento di atti gestori successivi a tale momento e il danno patrimoniale da essi derivato.
Tuttavia – ed è questo il punto di rilievo sistematico –, non incombe sull’attore la prova contraria della mancanza di finalità conservative dei singoli atti. Spetta invece agli amministratori convenuti, in virtù del principio di vicinanza della prova e della natura contrattuale del rapporto gestorio, dimostrare che le specifiche operazioni poste in essere erano coerenti con le esigenze di conservazione del patrimonio o strutturate in un’ottica liquidatoria. Tale assetto probatorio impedisce letture iper-estensive dell’art. 2086 c.c. che tendano a configurare surrettiziamente regimi di responsabilità presunta a carico dei gestori.
13.6. La tutela dei creditori sociali e la natura della responsabilità extracontrattuale
L’obbligo organizzativo imposto dall’art. 2086, comma 2, c.c. opera anche come presidio di tutela esterna, volto a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica spettante al ceto creditorio ex art. 2740 c.c. L’adeguatezza degli assetti mira a impedire che l’attività economica venga proseguita quando il rischio d’impresa si è ormai indebitamente traslato sui terzi creditori.
In merito allo statuto giuridico dell’azione promossa dai creditori sociali nell’orizzonte della crisi, è intervenuta Cass. Civ., Sez. I, sent. 8 marzo 2023, n. 6893. La Corte ha ribadito che la responsabilità degli amministratori verso i creditori per il compimento di atti gestori non conservativi trova il proprio alveo normativo nell’art. 2486 c.c. (quale evoluzione dell’art. 2394 c.c.).
Pur rivestendo natura pacificamente extracontrattuale, tale azione non può essere ricondotta puramente e semplicemente al paradigma aquiliano generale dell’art. 2043 c.c. Gli amministratori, infatti, non agiscono quali soggetti terzi ed estranei all’ente, bensì come organi della società investiti di un dovere legale di protezione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. La corretta organizzazione aziendale si configura, pertanto, come lo strumento esecutivo primario per l’adempimento di tale dovere di protezione.
13.7. I criteri legali di quantificazione del danno risarcibile
L’orizzonte della responsabilità civile per violazione degli obblighi organizzativi si chiude con la complessa tematica dei criteri di liquidazione del danno. L’evoluzione normativa ed ermeneutica ha progressivamente confinato a ipotesi residuali e sussidiarie i criteri equitativi puri, valorizzando i parametri legali introdotti dall’art. 2486, comma 3, c.c.
La già citata Cass. Civ. n. 8069/2024 ha definitivamente chiarito la natura del criterio della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale complessivo, qualificandoli come criteri legali di liquidazione equitativa del danno. La pronuncia ne ha sancito la piena applicabilità anche ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma, fatta salva la facoltà per le parti di dedurre elementi specifici idonei a giustificare l’adozione di un criterio alternativo che risulti maggiormente aderente alle peculiarità del caso concreto.
Tale impostazione è stata ulteriormente blindata da Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5252, la quale ha confermato il rango di parametro legale preminente attribuito al meccanismo differenziale dei netti patrimoniali. Ne discende che, nei giudizi risarcitori originati dall’inadempimento dei doveri di cui all’art. 2086 c.c., il danno non può essere liquidato in via automatica o forfettaria nella misura dell’intero passivo concorsuale. Esso deve essere determinato isolando rigorosamente il decremento del patrimonio netto societario generato specificamente a partire dal momento in che l’adozione di assetti adeguati avrebbe consentito di intercettare la crisi e avrebbe imposto la tempestiva attivazione dei presidi di tutela.
14. Il diritto dell’Unione europea e la prevenzione della crisi
14.1. La Direttiva (UE) 2019/1023
L’evoluzione dell’art. 2086 c.c. deve essere collocata all’interno del più ampio processo di armonizzazione europea del diritto della crisi.
Particolare rilievo assume la Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva.
La direttiva promuove una cultura della prevenzione fondata sulla tempestiva individuazione delle difficoltà aziendali e sull’accesso anticipato agli strumenti di risanamento.
In tale prospettiva, gli assetti organizzativi assumono una funzione essenziale.
La capacità dell’impresa di individuare tempestivamente i segnali di deterioramento rappresenta infatti il presupposto necessario per qualsiasi intervento di ristrutturazione efficace.
14.2. Continuità aziendale e sostenibilità
L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo e nazionale non consiste nella conservazione artificiale di imprese prive di prospettive economiche.
La continuità aziendale costituisce un valore giuridicamente rilevante soltanto nella misura in cui risulti concretamente perseguibile.
Gli assetti adeguati svolgono quindi una duplice funzione.
Da un lato favoriscono l’emersione tempestiva della crisi; dall’altro consentono di distinguere le situazioni suscettibili di recupero da quelle caratterizzate da irreversibile perdita dell’equilibrio economico-finanziario.
14.3. I fattori ESG
L’evoluzione della disciplina europea in materia di sostenibilità, culminata nella Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), incide in modo significativo sull’interpretazione dell’art. 2086 c.c.
I fattori ESG non assumono rilevanza soltanto in chiave reputazionale o etica, ma diventano elementi strutturali del rischio d’impresa, incidendo direttamente sulla continuità aziendale, sull’accesso al credito e sulla stabilità dei flussi economico-finanziari.
In tale prospettiva, l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili deve includere anche sistemi di rilevazione, misurazione e gestione dei rischi ESG, in quanto informazioni necessarie per una corretta valutazione della sostenibilità prospettica dell’impresa.
L’art. 2086 c.c., letto in combinazione sistematica con la CSRD, evolve dunque verso un modello di “adeguatezza informativa integrata”, in cui la governance societaria non può più essere separata dalla rendicontazione di sostenibilità.
15. Conclusioni
L’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c. rappresenta uno degli interventi più significativi realizzati dal legislatore italiano in materia di governance societaria.
La disposizione ha trasformato l’organizzazione interna dell’impresa da elemento tradizionalmente relegato alla sfera dell’autonomia gestionale a parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della correttezza dell’operato degli amministratori.
L’obbligo di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati non costituisce un mero adempimento burocratico. Esso rappresenta il presupposto necessario affinché la gestione dell’impresa possa svolgersi in modo informato, razionale e coerente con gli obiettivi di conservazione del valore aziendale.
La disciplina introdotta dal Codice della crisi si colloca in una più ampia evoluzione del diritto dell’impresa, caratterizzata dal progressivo spostamento dell’attenzione dalla repressione dell’insolvenza alla prevenzione delle situazioni di difficoltà.
In tale contesto, gli assetti adeguati assumono una funzione centrale non soltanto nella tutela dei soci e dei creditori, ma anche nella salvaguardia dell’efficienza complessiva del sistema economico.
La giurisprudenza, pur ancora in fase di consolidamento, sembra orientata verso una lettura equilibrata della norma. Da un lato viene riconosciuta la rilevanza dell’obbligo organizzativo; dall’altro si evita di trasformare l’art. 2086 c.c. in una fonte automatica di responsabilità.
L’equilibrio tra discrezionalità imprenditoriale, obblighi organizzativi e tutela dei creditori costituisce probabilmente la principale sfida interpretativa che accompagnerà l’evoluzione della materia nei prossimi anni.
La prospettiva più convincente appare quella che considera gli assetti adeguati non come un insieme di adempimenti formalistici, bensì come strumenti di conoscenza e governo dell’impresa. Solo un’organizzazione capace di produrre informazioni affidabili e tempestive può infatti consentire agli amministratori di esercitare in modo effettivo la funzione gestoria loro affidata dall’ordinamento.