La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11618 del 11 maggio 2017 interviene in tema di notifica di atti impositivi per soggetti sottoposti a procedure concorsuali affermando che l’accertamento tributario avente ad oggetto crediti formatosi prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nell’anno di fallimento deve essere notificato oltre che al curatore anche al contribuente stesso.

La Vicenda ha riguardato il titolare di una ditta individuale che era stato dichiarato fallito a cui veniva notificato una intimazione di pagamento per cartelle inerenti l’IVA per un annualità antecedente il fallimento. Il contribuente avverso tale atto proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta in quanto notificata al solo curatore. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso. L’Agente per la riscossione impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici rigettavano il ricorso proposto dall’Agente per la riscossione.

Avverso la decisione del giudice di appello l’Agente per la riscossione proponeva ricorso in cassazione basato su un unico motivo.

Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo il principio di diritto secondo cui « In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, di cui all’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, l’accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore- in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, del la loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento- ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori” (Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 5671 del 2006, id. n. 4235 del 2006, id. n. 2910 del 2006).

I giudici di legittimità affermano, inoltre, che “nell’inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell’omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cass. n. 3667 del 1997, n. 14987 del 2000, n. 6937 del 2002).”