La Corte di Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 16475 depositata il 13 giugno 2024, intervenendo in tema di pignoramento presso terzi dell’onorario, ha ribadito il principio secondo cui “… è solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità. Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale …”

La vicenda ha riguardato un professionista, il quale era debitore di un istituto di credito. Il professionista svolgeva la sua attività a messo di associazione professionale e di una srl. La banca conveniva innanzi al Tribunale, il professionista e la S.r.l. in cui svolgeva attività di sindaco, chiedendo l’accertamento che il proprio debitore fosse creditore nei confronti della medesima associazione per compensi lui dovuti quale Presidente del Collegio Sindacale della medesima associazione. La Banca allegava di essere creditrice verso il professionista in forza del decreto ingiuntivo confermato, a seguito di opposizione alla quale era seguito il pignoramento presso terzi oggetto del giudizio. Il Tribunale adito ritenne che un’Associazione Professionale, pur essendo un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici, non poteva sostituirsi legittimamente ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela nel caso di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali solo il singolo è in possesso, non poteva conseguentemente aver diritto al pertinente compenso. La Corte territoriale, a cui aveva proposto gravame la banca, rigettava l’appello. In particolare, per i giudici di secondo grado, nel giudizio di cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione il creditore pignorante avendo la qualità di terzo è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, qualora eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento ed il principio di personalità della prestazione tipico del contratto d’opera intellettuale ex art. 2229 c.c. è compatibile con uno studio associato, pertanto la titolarità del credito per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati può essere attribuita allo studio, poiché il credito per l’onorario non rientra tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, ma è obbligatorio che la prestazione sia resa dal singolo associato. La Banca proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità accolgono il secondo e il quarto motivo del ricorso assorbiti il primo e il terzo.

Gli Ermellini hanno precisato che le“… questioni poste sono già state risolte tra le medesime parti, anche se con terzi esecutati diversi, da Cass., n. 756/2023 che ha accolto il ricorso della BPM s.p.a. statuendo che:

a) «La società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest’ultimo.

Di questo credito è consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione).

Tuttavia, il trasferimento della legittimazione all’esercizio od all’incasso non è opponibile al creditor creditoris.

Il creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l’incasso di quei crediti.

Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso. …”

Pertanto, il creditore del professionista può procedere con il pignoramento presso terzi sui crediti, per onorari, vantati, dal professionista. Risultando irrilevante che partecipi ad un’associazione professionale.