La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 29289 depositata il 13 novembre 2024, intervenendo in tema di utili extracontabili a seguito di accertamenti fiscale, ha ribadito il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti. ( Per tutte, cfr. Sez. 5, sent. n. 25468 del 18/12/2015 -Rv. 638161 – 01)”

La vicenda ha riguardato il socio di una società a responsabilità limitata, a cui era stata notificato un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati. L’Agenzia delle entrate notificava al socio l’avviso di accertamento con cui veniva imputato, sulla base della quota partecipazione nella società, il maggior reddito accertato alla s.r.l. Il contribuente impugnava tale atto impositivo. I giudici di prime cure all’esito del giudizio respingevano le pretese del ricorrente. La decisione veniva appallata dal contribuente. I giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado confermavano la sentenza impugnata. Il contribuente, avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Gli Ermellini evidenziavano come “la giurisprudenza del tutto prevalente da tempo ha riconosciuto il valore indiziante della c.d. “ristretta base sociale”

Per il Supremo consesso nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass., Sez. 5, sent. n. 27778 del 22/11/2017 (Rv. 646282 – 01)”. Sostanzialmente conformi anche Sez. 5, ord. n. 32959 del 20/12/2018 (Rv. 652116 – 01); Sez. 6 – 5, ord. n. 1947 del 24/01/2019 (Rv.  652391  –  01);  Sez.  5, ord.  n.  16913 del 11/08/2020 (Rv. 658657 – 01); da ultimo, Sez. 5, ord. n. 4861 del 23/02/2024 (Rv. 670408 – 01).”

In tema di valutazione della prova, la Suprema Corte ha riaffermato che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria (Sez. 5, ord. n. 2746 del 30/01/2024).”

Infine, per i giudici di piazza Cavour, sempre in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, è stato precisato che in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere probatorio non risultano mutate a seguito dell’introduzione del citato comma 5 bis, che non preclude il ricorso alle presunzioni semplici ex art.2727 e ss. Cc. (Cass. N. 18764/2024).”