MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 1° luglio 2024

Global minimum tax: disposizioni attuative riguardanti l’imposta minima nazionale

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, s’intende per:

1) “Decreto Legislativo”: il Titolo Il del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;

2) “Decreto sui Regimi Transitori Semplificati”’: il decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante “Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024;

3) “Porto Sicuro”: legislazione sull’imposta minima nazionale o sull’imposta minima nazionale equivalente avente i requisiti indicati nel capitolo 5 della Guida Amministrativa pubblicata il 13 luglio 2023 dal Quadro Inclusivo sul BEPS “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)”;

4) “Principi Contabili Internazionali”: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS) adottati dall’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali;

5) “Principi Contabili Nazionali”: i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 38 del 2005;

6) “Quadro Inclusivo sul BEPS”: il consesso promosso dai Paesi dell’OCSE e del Gruppo dei 20 (G20) per garantire un’attuazione coerente e coordinata a livello globale delle raccomandazioni del Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e per rendere tale progetto più inclusivo. Esso approva i Rapporti OCSE e le Guide amministrative;

7) “Regole OCSE”: regole adottate il 14 dicembre 2021 dal Quadro Inclusivo sul BEPS, contenute nel documento “OECD (2021), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)”, Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris”.

2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell’approccio comune di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo.

Articolo 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. L’imposta minima nazionale prevista all’articolo 18 del Decreto Legislativo si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia nonché alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con i requisiti di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo.

2. Dall’imposta minima nazionale sono escluse le entità indicate nell’articolo 11 del Decreto Legislativo.

In deroga al periodo precedente, l’impresa dichiarante può esercitare l’opzione prevista nel comma 3 del citato articolo 11.

3. Ai fini del comma 1, si applicano i criteri di localizzazione previsti nell’articolo 12 del Decreto Legislativo.

Articolo 3

(Presupposto applicativo)

1. L’imposta minima nazionale è dovuta, in un esercizio, dal gruppo multinazionale o nazionale quando l’aliquota di imposizione effettiva, relativa ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, è inferiore alla aliquota minima d’imposta.

2. Ai fini del comma 1, l’aliquota di imposizione effettiva si calcola:

a) per le imprese, incluse le entità apolidi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo;

b) per le entità a controllo congiunto e per i gruppi a controllo congiunto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del Decreto Legislativo;

c) per le imprese partecipate in misura minoritaria e per i sottogruppi di minoranza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo;

d) per le entità di investimento e le entità assicurative di investimento, diverse da quelle fiscalmente trasparenti o da quelle cui si applica il regime della distribuzione imponibile, secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 del Decreto Legislativo.

3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo che deroga a quanto previsto all’articolo 31, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo, nel calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva di cui al comma 1 non si considerano le imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un’impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate in relazione ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, ai fini del calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva di cui al comma 1, non si tiene conto delle imposte rilevanti dovute in Italia dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto ivi localizzate in base al regime fiscale delle società controllate estere, salvo quanto previsto all’articolo 31, comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo, o in qualità di impresa proprietaria in relazione agli utili distribuiti da un’altra impresa o in relazione a entità ibride, o in qualità di casa madre in relazione a stabili organizzazioni, salvo quanto previsto all’articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo.

Articolo 4

(Determinazione dell’imposta minima nazionale)

1. L’imposta minima nazionale è calcolata, in un esercizio, conformemente alle disposizioni, se compatibili, contenute nel Titolo Il e alle definizioni dell’allegato A del Decreto Legislativo, in relazione ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta in tali soggetti, salvo quanto previsto nell’articolo 48 del Decreto Legislativo, e senza tener conto dei criteri di allocazione dell’imposizione integrativa di cui all’articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo.

2. In un esercizio, l’imposta minima nazionale è pari al prodotto tra il profitto eccedente relativo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, e l’aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell’imposizione integrativa addizionale relativa ai medesimi soggetti, determinata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo.

3. Ai fini del comma 2, se il gruppo multinazionale o nazionale non esercita l’opzione prevista all’articolo 35, comma 2, del Decreto Legislativo, il profitto eccedente si determina applicando la riduzione del reddito da attività economica sostanziale, determinata ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legislativo e tenendo conto delle aliquote previste nell’allegato B del Decreto Legislativo, in relazione alle imprese o alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

4. In un esercizio, l’aliquota d’imposizione integrativa, il profitto eccedente e l’imposta minima nazionale si determinano autonomamente, rispetto alle altre imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, per:

a) ciascuna entità a controllo congiunto che non è membro di un gruppo a controllo congiunto;

b) le entità appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto;

c) le entità di investimento;

d) le entità assicurative di investimento;

e) ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza;

f) le imprese appartenenti al medesimo sottogruppo di minoranza;

g) ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano.

5. In caso di opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto sui Regimi Transitori Semplificati, esercitata in relazione a un esercizio per le imprese e per le entità a controllo congiunto localizzate in Italia, l’imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese ed entità, in quell’esercizio, si assume pari a zero.

6. In caso di opzione di cui all’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo, esercitata in relazione a un esercizio, per le imprese e per le entità a controllo congiunto localizzate in Italia, l’imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese ed entità, in quell’esercizio, sì assume pari a zero.

Articolo 5

(Principi contabili applicabili)

1. Ai fini dell’articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo, i principi contabili applicabili dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono i Principi Contabili Nazionali o i Principi Contabili Internazionali, a condizione che siano quelli adottati per la predisposizione del loro bilancio o rendiconto individuale.

2. Nel caso in cui le imprese o le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale, localizzate nel territorio nello Stato italiano, adottino principi contabili diversi tra di loro, trova applicazione il disposto dell’articolo 18, comma 3, del Decreto Legislativo.

3. Il comma 2 si applica tenendo conto della modalità separata di calcolo dell’imposta minima nazionale indicata nell’articolo 4, comma 4.

Articolo 6

(Regole di conversione valutaria)

1. Ai fini dell’articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo, se non tutte le imprese o le entità a controllo congiunto appartenenti a un gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l’euro come valuta funzionale, nella dichiarazione di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo è esercitata un’opzione per effettuare i calcoli dell’imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l’euro. L’opzione di cui al periodo precedente, da esercitare separatamente in relazione ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 4, ha validità per cinque esercizi ed è rinnovabile.

2. | soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta dal gruppo ai sensi del comma 1 operano, in relazione ad ogni esercizio di validità dell’opzione, una conversione degli importi rilevanti per la determinazione dell’imposta minima nazionale sulla base delle regole di conversione valutaria previste dal principio contabile adottato nella predisposizione del bilancio consolidato. Resta fermo il criterio di conversione indicato al comma 3 per il pagamento dell’imposta minima nazionale dovuta nei suddetti esercizi.

3. Se l’opzione del comma 1 ha ad oggetto una valuta diversa dall’euro o se, nei casi disciplinati al comma 3 dell’articolo 18 del Decreto Legislativo, la valuta di presentazione del bilancio consolidato è diversa dall’euro, ai fini del pagamento dell’imposta minima nazionale, l’importo dovuto dal gruppo è convertito in euro utilizzando il tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento. Il medesimo tasso di cambio è utilizzato per il pagamento dell’imposta minima integrativa e per l’imposta minima suppletiva calcolata in una valuta diversa dall’euro.

Articolo 7

(Disposizioni di coordinamento sull’esercizio transitorio)

1. Ai fini della determinazione dell’imposta minima nazionale si applicano le disposizioni sull’esercizio transitorio previste nell’articolo 54 del Decreto Legislativo.

2. Quando un gruppo multinazionale applica una imposta minima integrativa o imposta minima integrativa equivalente o una imposta minima suppletiva o una imposta minima suppletiva equivalente in relazione ad imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano in un esercizio successivo a quello di applicazione dell’imposta minima nazionale relativa a tali imprese ed entità, ai fini dell’articolo 54 del Decreto Legislativo si determina un nuovo esercizio transitorio.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2:

a) qualsiasi riporto di eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate ai sensi dell’articolo 28, comma 6 o dell’articolo 34, comma 2, del Decreto Legislativo è annullato all’inizio del nuovo esercizio transitorio;

b) la disposizione dell’articolo 29, comma 7, del Decreto Legislativo non si applica alle imposte differite che sono state computate nell’aliquota d’imposizione effettiva ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo e non sono state recuperate in un esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio;

c) l’imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo, esistente alla fine dell’esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio è annullata all’inizio del suddetto esercizio con riferimento al quale il gruppo può esercitare una nuova opzione ai sensi del citato articolo 30;

d) le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite determinate ai sensi dell’articolo 54, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo ed esistenti alla fine dell’esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio sono annullate all’inizio del suddetto esercizio e le medesime disposizioni sono applicate a partire dal nuovo esercizio transitorio;

e) la disposizione dell’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo si applica alle transazioni avvenute dopo il 30 novembre 2021 e prima dell’inizio del nuovo esercizio transitorio. Tuttavia, se l’imposta minima nazionale è stata pagata a seguito dell’applicazione dell’articolo 28, comma 5, del Decreto Legislativo in relazione ad un’imposta anticipata collegata ad una perdita rilevante, tale imposta anticipata non si considerata originata da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo.

Articolo 8

(Status di imposta qualificata)

1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 34, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo, l’imposta minima nazionale e l’imposta minima nazionale equivalente si computano in diminuzione dell’imposizione integrativa dovuta nel Paese di riferimento, ai sensi del primo periodo del citato comma 4, se considerate qualificate dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla lista delle legislazioni nazionali con imposte considerate qualificate contenuta nella Guida Amministrativa e nei suoi aggiornamenti pubblicati dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

3. Il riconoscimento o la perdita dello status di imposta qualificata ha effetto, per ogni Paese, con decorrenza indicata dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

4. Le modalità indicate ai commi 2 e 3 si applicano anche in relazione al riconoscimento e alla perdita, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo, dello status qualificato dell’imposta minima integrativa equivalente e dell’imposta minima suppletiva equivalente.

Articolo 9

(Opzione per il Porto Sicuro)

1. Su opzione dell’impresa dichiarante, l’imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari a zero, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Decreto Legislativo, se l’imposta minima nazionale o l’imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta i requisiti dei regimi semplificati, previsti dal Quadro Inclusivo sul BEPS, per essere considerata Porto Sicuro.

2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla lista delle legislazioni nazionali con imposte aventi i requisiti del Porto Sicuro contenuta nella Guida Amministrativa e nei suoi aggiornamenti pubblicati dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

3. Il riconoscimento o la perdita dello status di Porto Sicuro ha effetto, ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo, con decorrenza indicata dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

4. L’opzione di cui al comma 1, che ha validità per un esercizio ed è rinnovabile, è esercitata nella comunicazione rilevante di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo separatamente in relazione ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 4, localizzati in Italia o alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

Articolo 10

(Obblighi e responsabilità per il versamento dell’imposta)

1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua una impresa, diversa da un’entità d’investimento e da un’entità assicurativa d’investimento, localizzata in Italia per il versamento dell’imposta minima nazionale dovuta, in un esercizio, dalle imprese e dalle entità apolidi. Se in un esercizio non ci sono imprese, diverse da entità d’investimento e da entità assicurative d’investimento, localizzate in Italia, il gruppo individua una entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano per il versamento dell’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tale esercizio dalle entità apolidi e dalle entità d’investimento e dall’entità assicurative d’investimento. Se in un esercizio non ci sono entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano e sono localizzate in Italia solo entità d’investimento o entità assicurative d’investimento, il gruppo multinazionale o nazionale individua una entità di investimento o un’entità assicurativa d’investimento per il versamento della relativa imposta dovuta in relazione a tale esercizio dalle entità d’investimento o dalle entità assicurative di investimento.

2. l’entità a controllo congiunto versa autonomamente l’imposta minima nazionale dovuta in relazione ad un esercizio. L’entità a controllo congiunto localizzata in Italia appartenente ad un gruppo a controllo congiunto è tenuta al versamento dell’imposta minima nazionale dovuta, in relazione ad un esercizio, anche dalle sue entità sussidiarie a controllo congiunto. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, se l’entità a controllo congiunto non è localizzata in Italia, il gruppo a controllo congiunto individua l’entità sussidiaria a controllo congiunto localizzata in Italia per il versamento dell’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tale esercizio da tutte le entità sussidiarie a controllo congiunto.

3. L’impresa tenuta al versamento ai sensi del comma 1 e tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia, diverse dalle entità di investimento e dalle entità assicurative di investimento, e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il corretto assolvimento dell’imposta dovuta. Nell’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, l’entità apolide tenuta al versamento dell’imposta e tutte le altre entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tra loro solidamente e congiuntamente responsabili per l’imposta dovuta. Nell’ipotesi di cui al comma 1, terzo periodo, l’entità di investimento o l’entità assicurativa d’investimento tenuta al versamento dell’imposta e tutte le altre entità d’investimento o le altre entità assicurative di investimento sono tra loro congiuntamente e solidalmente responsabili per l’imposta dovuta.

4. L’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto tenuta al versamento ai sensi del comma 2, secondo e terzo periodo, e tutte le entità sussidiarie a controllo congiunto appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto localizzate in Italia sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il corretto assolvimento dell’imposta dovuta.

5. Il gruppo multinazionale o nazionale stabilisce la ripartizione dell’onere derivante dall’imposta minima nazionale nel rispetto della modalità separata di calcolo dell’imposta minima nazionale indicata nell’articolo 4, comma 4.

6. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto in dipendenza dell’allocazione dell’imposta minima nazionale di cui al comma 5.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. L’imposta minima nazionale si applica ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’esclusione dall’imposizione integrativa prevista nell’articolo 56 del Decreto Legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI