Grafici editoriali (industria): accordo CGIL, CISL, UIL in materia di Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Il 31 gennaio 2018, in Roma presso la sede dell’Enpig,
tra:
– l’Assografici
– l’Aie
– l’Anes
e
– SLC CGIL
– FISTEL CISL
– UILCOM UIL
Premessa
Il CCNL 16 ottobre 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 – che allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato alle OO.SS. dalle Parti Imprenditoriali – all’art. 14 – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, Parte Prima Norme Generali dispone:
– al punto 3) che per l’anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo pari a 120 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%;
– con una norma transitoria, che per gli anni 2015 e 2016 sono iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dallo stesso CCNL, che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa, di cui al punto 2 dello stesso art. 14, e che il contributo di 120 euro è integralmente a carico dell’azienda.
Con accordo del 3 marzo 2017 era stato convenuto che per l’anno 2017 le aziende si sarebbero fatte carico del pagamento dell’intero importo di 120 euro e che per lo stesso anno 2017 erano automaticamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Con lettera del 21 dicembre 2017, a firma dei Segretari Generali di Categoria, è stata richiesta la riapertura del tavolo negoziale per la rinnovazione del CCNL Grafici Editoriali del 16 ottobre 2014.
L’incontro che ha riaperto formalmente le trattative si è tenuto in data odierna.
Quanto sopra premesso, constatata la volontà emersa nel corso di questo incontro, da parte delle OO.SS di chiudere rapidamente il negoziato per rinnovo del CCNL si concorda:
– che dal 1° gennaio 2018 e fino al 30 giugno 2018 le Aziende si faranno ancora carico del pagamento dell’intero importo di 120 euro e che per lo stesso periodo saranno automaticamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
– sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo le Aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dell’obbligo di iscrizione riguarda unicamente queste categorie di lavoratori.