La vicenda ha riguardato una persona che aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico svolto per la medesima società in cui ricopriva il ruolo di Direttore amministrativo. La persona si era rivolta all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di quanto dovutogli. Il Tribunale respingeva la richiesta del ricorrente. Il ricorrente impugnava la decisione di primo grado con ricorso alla Corte di appello, i cui giudici confermavano la sentenza del Tribunale. In particolare i giudici distrettuali precisavano che il diritto al compenso dell’amministratore è un diritto disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società che stabilisca la gratuità dell’incarico. Inoltre non poteva rilevare in senso diverso il verbale dell’assemblea con l’indicazione all’o.d.g. della “quantificazione degli emolumenti ancora dovuti all’amministratore uscente e le modalità di pagamento degli stessi”, o il contenuto delle lettere inviate dal legale della società in risposta alle sollecitazioni dell’appellante, o, ancora, l’effettiva erogazione di importi, a titolo di compenso, limitatamente ad alcuni anni.
Il ricorrente avverso la decisione dei giudici di seconde cure proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini ha respinto il ricorso. I giudici di legittimità hanno confermato il principio di diritto secondo cui “l’Amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile, e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico” (Cass. n. 243/1976).
I giudici del palazzaccio oltre a dare continuità al suddetto principio di diritto, aggiungendo “che l’Amministratore, che è organo al quale sono affidati poteri di gestione della società, è legato a questa da un rapporto di tipo societario che si caratterizza essenzialmente per l’immedesimazione organica, così da escludere la sussistenza (anche) di un rapporto contrattuale: rapporto che, ove per ipotesi ricostruibile come di prestazione d’opera in regime di c.d. parasubordinazione ex art. 409 n. 3 C.P.C. (contra peraltro la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 1545 del 2017), non darebbe comunque luogo all’applicazione dell’art. 36 Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, la cui portata applicativa è limitata al lavoro subordinato; e che, ove ricostruibile, ancora per ipotesi, come di lavoro professionale autonomo, non attribuirebbe, anche in questo caso, un diritto al compenso, l’onerosità non costituendo requisito indispensabile dell’attività prestata in tale forma, rispetto alla quale, per comune opinione, è perfettamente configurabile la gratuità (Cass. n. 2769/2014).”