La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 1009 depositata il 20 gennaio 2014 interviene in tema di gratuito patrocinio affermando che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr n. 115/2002, «per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».
La vicenda ha visto protagonista un cittadino extracomunitario il quale aveva proposto una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da detenzione illegittima, in relazione al periodo di proroga del restringimento presso il C.T.P. di Roma a seguito di richiesta del Questore di Roma.
Gli Ermellini spiegano che nella fattispecie “l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente valida anche per il regolamento di giurisdizione, risultava dalla citazione introduttiva, che richiamava il relativo provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati ed il patrocinio, inoltre, era stato assunto da avvocato iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati”.
L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione introducendo ad una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposta, l’onere di deposito del decreto di concessione del gratuito patrocinio deve ritenersi assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito, e dunque “si trovi nel fascicolo di quelle fasi e nel ricorso siano specificate l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile”.
I giudici della Cassazione affermano che In tale situazione si deve escludere la sussistenza di un errore revocatorio circa la ricorrenza di una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, potendosi al più discutere di un eventuale error in procedendo per la mancata attribuzione di rilievo all’omessa menzione, nel ricorso, dell’avvenuto deposito, nella fase di merito, del provvedimento di ammissione.
In altri termini essendo la causa stata introdotta da un legale in regime di patrocinio a spese dello Stato ed è poi proseguita, nella fase del regolamento di giurisdizione, da altro avvocato appartenente allo stesso studio e iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ne consegue che la sentenza “non è incorsa in un errore revocatorio laddove, sulla base di quanto risultava dalla citazione introduttiva del giudizio di merito, ha ritenuto che ricorresse una ipotesi dl patrocinio a spese dello Stato”.
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